L'esposizione a Radiazioni Ottiche Artificiali (ROA) può avere effetti nocivi sugli occhi e sulla cute dei lavoratori, a seconda del tipo di attività svolta.
I settori coinvolti possono essere diversi: da quello medico a quello estetico, passando per la saldatura, le attività che hanno a che fare con fotoincisione, sterilizzazione, forni di fusione, riscaldatori radianti, essicazione di inchiostri e vernici e molte altre ancora.
Ecco perché la valutazione del rischio radiazioni ottiche artificiali è tra gli obblighi di legge previsti dal Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro. Vediamo, dunque, di approfondire cosa prevedono le normative.
Rischio ROA: radiazioni UV, VIS e IR
Il riferimento legislativo in tema di protezione dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali è il Titolo VIII, Capo V, del D.Lgs. 81/08.
Come da definizione, le radiazioni ottiche sono tutte le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezza d'onda compresa tra 100 nm e 1 mm.
Tra quelle ottiche, dunque, vengono individuate tre tipologie:
- radiazioni ultraviolette (UV), con lunghezza d'onda compresa tra 100 e 400 nm. La banda degli ultravioletti è a sua volta suddivisa in UVA (315-400 nm), UVB (280-315 nm) e UVC (100-280 nm);
- radiazioni visibili (VIS), con lunghezza d'onda compresa tra 380 e 780 nm;
- radiazioni infrarosse (IR), con lunghezza d'onda compresa tra 780 nm e 1 mm e ulteriore suddivisione in IRA (780-1400 nm), IRB (1400-3000 nm) e IRC (3000 nm-1 mm).
Le sorgenti artificiali di ROA si dividono in coerenti e non coerenti: le prime sono quelle che emettono radiazioni in fase tra loro (quindi i minimi e i massimi coincidono), mentre nelle seconde le radiazioni sono sfasate.
Vanno citati, inoltre, anche i dispositivi LASER (Amplificazione di Luce mediante Emissione Stimolata di Radiazione), ovvero tutti quelli che possono produrre o amplificare le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezze d'onda delle radiazioni ottiche, soprattutto tramite processo di emissione stimolata controllata.
Questi ultimi vengono considerati sorgenti coerenti, in quanto emettono radiazioni ottiche di un'unica lunghezza d'onda, direzionali e di alta intensità.
I valori limite di esposizione, sia per le radiazioni incoerenti che per le sorgenti laser, sono specificati nell’allegato XXXVII del Testo Unico.
Valutazione del rischio radiazioni ottiche artificiali
L'articolo 216 del Testo Unico si concentra sull'identificazione dell'esposizione e sulla valutazione del rischio ROA.
È, infatti, il datore di lavoro che deve occuparsi di valutare e (se necessario) misurare/calcolare i livelli di esposizione che possono riguardare i lavoratori. In termini di metodologia, egli deve rispettare:
- le norme della Commissione elettrotecnica internazionale (IEC), per quanto riguarda le radiazioni laser;
- le raccomandazioni della Commissione internazionale per l'illuminazione (CIE) e del Comitato europeo di normazione (CEN) per le radiazioni incoerenti.
In totale sono 11 gli elementi - elencati sempre all'art. 216 - cui il datore di lavoro deve prestare attenzione nella valutazione dei rischi. Essi sono:
- livello, gamma di lunghezze d'onda e durata dell'esposizione a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche;
- valori limite di esposizione;
- effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio;
- eventuali effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori risultanti dalle interazioni (sul posto di lavoro) tra le ROA e le sostanze chimiche fotosensibilizzanti;
- effetti indiretti, come l'accecamento temporaneo, le esplosioni o il fuoco;
- esistenza di attrezzature di lavoro alternative per ridurre i livelli di esposizione alle ROA;
- disponibilità di azioni di risanamento per minimizzare i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche;
- informazioni adeguate (per quanto possibile) raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni pubblicate;
- sorgenti multiple di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali;
- classificazione dei laser conforme alla norma IEC e – per le sorgenti artificiali che possono arrecare danni simili a quelli di un laser di classe 3B o 4 – tutte le classificazioni analoghe;
- informazioni fornite dai fabbricanti delle sorgenti di radiazioni ottiche e delle relative attrezzature di lavoro.
Rischio ROA: misure e sanzioni
Se i valori di esposizione, emersi dalla valutazione dei rischi, vanno oltre quelli consentiti, il datore di lavoro dovrà attuare delle misure idonee per ridurre o eliminare il rischio ROA.
Egli, di conseguenza, dovrà tenere in considerazione:
- altri metodi di lavoro che comportino un'esposizione minore alle radiazioni;
- attrezzature che emettano meno radiazioni ottiche;
- misure tecniche per ridurre l'emissione delle radiazioni ottiche, incluso l'utilizzo di dispositivi di sicurezza, schermatura o analoghi meccanismi di protezione della salute;
- programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
- progettazione e struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
- limitazione della durata e del livello di esposizione;
- disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale;
- istruzioni del fabbricante delle attrezzature.
Inoltre, è fondamentale che i luoghi di lavoro che presentano un'esposizione a ROA oltre i valori di azione, siano indicati con apposita segnaletica e, dove possibile, che le aree siano identificate e ad accesso limitato.
Le sanzioni per la mancata valutazione del rischio radiazioni ottiche artificiali possono comportare per il datore di lavoro e il dirigente:
- arresto da tre a sei mesi;
- o ammenda da 2.500 a 6.400 euro.
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Scritto da: Fabrizio Cattaneo Consulente e formatore specializzato in sicurezza sul lavoro e trasporto merci pericolose, amante della montagna. |