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Valutazione del rischio amianto e obblighi del datore di lavoro

Valutazione del rischio amianto e obblighi del datore di lavoro

L’amianto (o asbesto) è un minerale che, almeno fino agli inizi degli anni ’90, è stato ampiamente utilizzato in Italia nella realizzazione di strutture, prima che ne fosse scoperto l’effetto deleterio per la salute.

Nelle imprese i cui lavoratori sono esposti al rischio per la presenza di amianto in impianti/strutture, o in quelle che svolgono attività di bonifica o smaltimento di questo minerale, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare una specifica valutazione del rischio amianto.

Quando questo materiale si deteriora vengono disperse nell’aria fibre che, se inalate, possono provocare alterazioni a livello dell’apparato respiratorio e polmonare. Vediamo maggiori dettagli, in questo articolo.

Esposizione ad amianto e obbligo rimozione: facciamo chiarezza

Le fibre di amianto disperse nell’aria, una volta inalate, rischiano di depositarsi negli alveoli polmonari e fermarsi nei bronchi. Il loro accumulo può provocare gravi conseguenze, quali infiammazione permanente, ispessimento delle pareti e una specifica fibrosi polmonare chiamata asbestosi (la quale è spesso associata a tumori, che possono apparire anche a distanza di anni dall’esposizione ad amianto).

Questi gravi effetti sulla salute hanno portato alla formulazione della legge 257 del 27 Marzo 1992 che ha vietato l’importazione, l’utilizzo e la commercializzazione di questo minerale.

Il termine amianto, nello specifico, si riferisce ai seguenti silicati fibrosi:

  • actinolite;
  • grunerite;
  • antofillite;
  • crisotilo;
  • crocidolite;
  • tremolite.

È necessario, però, fare chiarezza: la legge in questione non prevede l’obbligo di rimozione delle strutture già edificate, ma vieta unicamente di fabbricare nuovi prodotti in amianto. Questo particolare minerale, infatti, è certamente dannoso per l’uomo, ma soltanto se non viene sottoposto alle manutenzioni necessarie per evitare che le fibre siano rilasciate nell’ambiente.

La necessità di tenere monitorato l’amianto è il motivo per il quale la legge del 1992 impone la segnalazione all’ASL della presenza di amianto nelle strutture e che ha portato alla valutazione del rischio amianto.

Valutazione del rischio amianto: valori limite, misure di prevenzione e protezione

L'articolo 249 del D.Lgs. 81/08 evidenzia l'obbligo del datore di lavoro, per le attività che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto, di effettuare una valutazione dei rischi dovuti alla polvere proveniente da tale minerale e dai materiali che lo contengono.

Come specificato all'articolo 254, i valori limite per l'amianto sono fissati a 0,1 fibre per centimetro cubo di aria (pari a 100 fibre/litro) come media ponderata su 8 ore.

Le misure di prevenzione e protezione da adottare, per limitare al minimo il rischio e comunque ridurre l'esposizione sotto i valori limite, sono:

  • limitare al minimo possibile il numero di lavoratori esposti;
  • utilizzare sempre adeguati DPI delle vie respiratorie;
  • intervallare l'uso dei DPI con periodi di riposo adeguati;
  • concepire i processi lavorativi in modo da evitare o ridurre al minimo la produzione o emissione nell'aria di polvere di amianto;
  • sottoporre a regolare pulizia e manutenzione i locali e le attrezzature per il trattamento dell'amianto;
  • stoccare e trasportare in appositi imballaggi chiusi l'amianto o i materiali che rilasciano o contengono amianto;
  • raccogliere e rimuovere il prima possibile i rifiuti dal luogo di lavoro, in appositi imballaggi e con etichettatura indicante la presenza di amianto (devono, inoltre, essere trattati in conformità alla normativa sui rifiuti pericolosi).

Il datore di lavoro deve, inoltre, adottare adeguate misure igieniche (ad esempio per delimitare e segnalare le zone in cui si svolgono le attività lavorative, facendo in modo che i lavoratori possano bere e mangiare in aree speciali senza rischio di contaminazione).

Previa consultazione con i lavoratori, o con i loro rappresentanti, il datore di lavoro deve anche effettuare periodicamente il controllo dell'esposizione, per garantire il rispetto dei valori limite nel tempo. I risultati andranno quindi riportati nel documento di valutazione dei rischi.

Rischio amianto: altri obblighi del datore di lavoro

Il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro specifica altri obblighi per il datore di lavoro in tema di rischio amianto.

Innanzitutto, egli è tenuto a fornire ai lavoratori - prima dell'inizio dell'attività - tutte le informazioni in merito a:

  • possibili rischi per la salute legati all'esposizione;
  • norme igieniche da osservare;
  • corrette modalità per pulire e usare indumenti protettivi e DPI;
  • misure di precauzione;
  • valori limite e necessità di monitoraggio ambientale.

I lavoratori esposti sono tenuti, inoltre, a ricevere dal datore di lavoro un'adeguata formazione in materia di prevenzione e sicurezza.

Altro aspetto importante riguarda la sorveglianza sanitaria. Essa è necessaria:

  • prima che il lavoratore sia adibito a svolgere le attività di manutenzione, rimozione, smaltimento di amianto (o di materiali che lo contengono) e trattamento dei relativi rifiuti;
  • ogni tre anni o con periodicità stabilita dal medico competente.

Collegato a questo argomento, potrebbe interessarti anche il seguente articolo del nostro blog: Valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto (eternit).

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Scritto da: Valentina Vasselai


RSPP, consulente e formatrice in ambito sicurezza sul lavoro e ambiente, appassionata di danza, gite in montagna e uscite in bicicletta.





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