La gravidanza è un periodo molto delicato per una donna, e nel contesto lavorativo sono diverse le situazioni che richiedono un'attenzione particolare.
Anche delle semplici attività quotidiane, che in precedenza erano considerate "normali", possono infatti comportare dei rischi per la salute e la sicurezza (sua e del bambino).
In Italia, sono il D.Lgs. 81/08 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) e il D.Lgs. 151/2001 (Testo unico sulla maternità e paternità) a prevedere specifici obblighi per datore di lavoro e lavoratrici in dolce attesa.
In questo articolo, approfondiamo meglio la valutazione dei rischi per lavoratrici in gravidanza, le misure previste e i lavori vietati.
Il documento di valutazione dei rischi per le lavoratrici in gravidanza
Come specificato nel Testo Unico sulla sicurezza, in tutte le aziende con almeno un lavoratore il datore di lavoro è tenuto ad effettuare una valutazione dei rischi per le lavoratrici in gravidanza, in modo da valutare le eventuali situazioni pericolose e le misure da attuare sia per le lavoratrici in forza all'azienda che nel caso dovessero essere assunte delle donne in un secondo momento.
L'articolo 28 del D.Lgs. 81/08, infatti, prevede che la valutazione debba includere "tutti i rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori, ivi compresi (...) quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza".
Il datore di lavoro, insieme all'RSPP, al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e al medico competente, dovrà quindi valutare:
- le diverse mansioni previste;
- l'esposizione a tutti i rischi potenziali;
- la presenza o meno dei rischi associati alla gravidanza;
- le caratteristiche strutturali delle diverse zone di lavoro e i rischi correlati;
- le adeguate misure di protezione e prevenzione.
Nella valutazione, inoltre, andranno considerate le situazioni di rischio associate non solo al periodo della gravidanza ma anche al puerperio e all’allattamento.
Sicurezza lavoratrici in gravidanza: misure di prevenzione e obblighi
Dalla valutazione dei rischi obbligatoria, il datore di lavoro può capire quali misure adottare per tutelare la salute e sicurezza delle lavoratrici gestanti.
Nel caso di lavori vietati in periodo di gravidanza, che vedremo nel prossimo paragrafo, il datore di lavoro può valutare di:
- assegnare alla lavoratrice un'altra mansione compatibile, che non la esponga a rischi;
- modificare le condizioni di lavoro, l'orario o il luogo lavorativo, sempre nell'ottica di evitare l'esposizione ai rischi;
- qualora non fosse possibile, procedere con l'invio della richiesta di interdizione anticipata agli Enti competenti.
Dunque, dovendo fare il possibile per eliminare ogni rischio potenziale, il datore di lavoro può ricorrere anche a un cambiamento dell'organizzazione aziendale. Un esempio può essere legato al lavoro notturno (orario dalle 24 alle 6), che per le donne è vietato dal momento dell'accertamento della gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino (art. 53 del D.Lgs. 151/2001).
Il datore di lavoro è comunque sempre tenuto a informare le lavoratrici sui risultati della valutazione dei rischi e sulle misure di prevenzione e protezione stabilite.
Al tempo stesso, anche le lavoratrici, una volta accertato lo stato di gravidanza, hanno l'obbligo di comunicarlo tempestivamente al datore di lavoro.
Lavoratrici in gravidanza: i lavori a rischio
Il generale, il congedo di maternità per le lavoratrici va dai 2 mesi antecedenti ai 3 mesi successivi al parto. In alcuni casi, tale congedo può essere eventualmente "spostato" ad 1 mese prima e 4 mesi dopo il parto.
Tuttavia, ci sono lavori e attività particolarmente a rischio, che non possono essere svolte dalle donne in gravidanza. L'articolo 7 del D.Lgs. 151/2001, infatti, prevede il divieto di "adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri".
In questo senso, tra i più comuni lavori a rischio nel periodo della gravidanza vi sono:
- lavori che espongono a rischi ergonomici (movimentazione manuale di carichi, trasporto e sollevamento di pesi, sovraccarico biomeccanico degli arti superiori);
- attività in postura eretta prolungata (per oltre metà dell'orario lavorativo);
- lavori su scale, impalcature e pedane;
- lavori a bordo di mezzi di trasporto (muletti, aerei, autobus, ecc.);
- lavori che espongono a rischi fisici (vibrazioni, rumore, radiazioni ottiche artificiali, ecc.);
- lavori in orario notturno;
- lavori svolti a temperature molto alte o molto basse;
- lavori in quota o in spazi confinati;
- lavori che espongono a rischio biologico, chimico o cancerogeno;
- lavori che espongono al rischio stress lavoro correlato;
- ecc.
Come detto, quando possibile, la lavoratrice può essere adibita a un'altra mansione compatibile, per il periodo in cui è previsto il divieto, in modo da evitare l'esposizione al rischio. Inoltre, la legge stabilisce che, anche qualora le fossero affidate mansioni inferiori a quelle abituali, essa "conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale".
In generale, per le attività in cui il periodo di astensione dal lavoro non è già definito per legge, è importante consultare il medico competente o il medico specialista che segue la lavoratrice in gravidanza.
Se vuoi effettuare una valutazione dei rischi per le lavoratrici gestanti, capire quali sono i pericoli presenti per le donne della tua azienda in dolce attesa e le eventuali tempistiche di divieto da specifiche attività, contattaci oggi stesso per richiedere la consulenza di un nostro esperto.
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Scritto da: Fabrizio Cattaneo Consulente e formatore specializzato in sicurezza sul lavoro e trasporto merci pericolose, amante della montagna. |