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Sanificazione luoghi di lavoro: cosa devi sapere

Sanificazione luoghi di lavoro: cosa devi sapere

Con la ripresa delle attività, dopo il periodo di lockdown, le aziende hanno dovuto integrare una serie di misure nella propria routine operativa, per garantire la pulizia e la sanificazione degli ambienti.

Che siano dipendenti, fornitori o clienti, le imprese e i datori di lavoro devono assicurare la salute e la sicurezza di tutti coloro che vivono e utilizzano gli spazi aziendali.

Dunque, quali sono gli adempimenti obbligatori da rispettare per limitare al minimo il rischio di contagio da Coronavirus? Facciamo chiarezza, in questo articolo.

Pulizia e sanificazione delle aziende: il quadro normativo

Il "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" è il documento di riferimento con le linee guida e i protocolli di sicurezza anti-contagio che le aziende sono tenute ad applicare.

Su questo tema abbiamo già pubblicato un articolo specifico sul nostro blog (Coronavirus, il protocollo di sicurezza dei lavoratori aggiornato), ma in questo caso ci vogliamo focalizzare solo sugli aspetti inerenti alla pulizia e sanificazione delle aziende, inseriti nel capitolo 4 del protocollo.

Nello specifico, dunque, gli elementi obbligatori per le imprese sono:

  • assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica di locali, ambienti, postazioni di lavoro e aree comuni e di svago;
  • in caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, procedere alla pulizia e sanificazione degli stessi (secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute) nonché alla loro ventilazione;
  • garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse, con adeguati detergenti, sia negli uffici che nei reparti produttivi;
  • in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute, e secondo le modalità ritenute più opportune, l'azienda può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia, ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga);
  • in aggiunta alle normali attività di pulizia, nelle aree geografiche a maggior endemia o nelle aziende ove si sono registrati casi sospetti di COVID-19, al momento della riapertura è necessario prevedere una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni (ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020).

Dal punto di vista pratico, quindi, quali sono le azioni principali che le attività devono mettere in atto per rispettare le normative sulla pulizia e sanificazione degli ambienti di lavoro?

Nei prossimi due paragrafi vediamo di fare chiarezza su alcuni punti fondamentali.

Pulizia e sanificazione: differenza e procedure

In virtù di quanto visto negli adempimenti, le aziende possono decidere di gestire in autonomia le operazioni di pulizia e sanificazione dei luoghi di lavoro (anche sfruttando sgravi fiscali per l'acquisto di prodotti e macchinari necessari), considerando però che dovranno:

  • redigere un piano di pulizia e sanificazione, completo con le procedure di detersione e sanificazione;
  • formare le persone responsabili/addette alle procedure sopra citate.

Un aspetto fondamentale da specificare riguarda la differenza tra pulizia e sanificazione. Se la prima ha a che fare con la semplice rimozione di polvere e sporco da oggetti, superfici e ambienti (utilizzando acqua e/o sostanze detergenti), la sanificazione include invece diverse attività:

  • rimozione dello sporco;
  • detersione;
  • disinfezione;
  • aerazione.

Sanificare un ambiente, dunque, non equivale a fare le pulizie, ma è un'operazione che richiede prodotti specifici e tempistiche di azione adeguate (e, di conseguenza, anche i rischi sono più elevati). Quindi, se da un lato è vero che le aziende possono occuparsene internamente, dall'altro è importante che la sanificazione venga svolta nel modo corretto.

Nel dettaglio, di seguito riportiamo i concetti ribaditi dall’Istituto Superiore di Sanità nel Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020:

PULIZIA
È definita nel Regolamento (CE) 648/2004 come “il processo mediante il quale un deposito indesiderato viene staccato da un substrato o dall’interno di un sostrato e portato in soluzione o dispersione”.

Per le attività di pulizia si utilizzano prodotti detergenti/igienizzanti per ambiente – i due termini sono equivalenti – che rimuovono lo sporco mediante azione meccanica o fisica. Questa attività si può applicare anche a organismi potenzialmente nocivi e, nell’ambito di tale funzione, questi prodotti possono anche esplicare un’azione igienizzante.

Quindi tutti i prodotti igienizzanti, privi della specifica autorizzazione “non sono da considerarsi come prodotti con proprietà disinfettanti/biocidi, bensì sono prodotti detergenti” e, in quanto tali, immessi in commercio come prodotti di libera vendita.

ATTIVITÀ DI SANIFICAZIONE
L’art. 1.1 e) del DM 7 luglio 1997, n. 274 del Ministero dell’Industria e del commercio definisce sanificazione “quelle attività che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l’illuminazione e il rumore”.

Pertanto, la sanificazione rappresenta un “complesso di procedimenti e di operazioni” che comprende attività di pulizia e/o attività di disinfezione che vanno intese “come un insieme di attività interconnesse tra di loro” quali la pulizia e la disinfezione. In alcuni casi con la sola pulizia (es. trattamenti con il calore) o con la sola disinfezione è possibile ottenere la stessa efficacia nei confronti dei virus.

DISINFEZIONE
Attività che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti ad abbattere la carica microbica di un ambiente, superficie, strumento, ecc.

Per le attività di disinfezione si utilizzano prodotti disinfettanti (biocidi o presidi medico-chirurgici) la cui efficacia nei confronti dei diversi microrganismi, come ad esempio i virus, deve essere dichiarata in etichetta sulla base delle evidenze scientifiche presentate dalle imprese, stabilita a seguito dell’esame della documentazione (che include specifiche prove di efficacia) presentata al momento della richiesta di autorizzazione del prodotto. I prodotti che vantano un’azione disinfettante si configurano come PMC o come Biocidi.

DETERSIONE
La detersione consiste nella rimozione e nell’allontanamento dello sporco e dei microrganismi in esso presenti, con conseguente riduzione della carica microbica.

Il risultato dell’azione di detersione dipende da alcuni fattori: azione meccanica (es. sfregamento), azione chimica (detergente), temperatura e durata dell’intervento. La detersione è un intervento obbligatorio prima di disinfezione e sterilizzazione, perché lo sporco è ricco di microrganismi che vi si moltiplicano attivamente ed è in grado di ridurre l’attività dei disinfettanti.

Secondo quanto stabilito dal protocollo di sicurezza, dunque, le aziende devono:

  • pulire tutti i locali almeno una volta giorno;
  • sanificare periodicamente gli ambienti, nel modo giusto e rispettando le fasi sopra riportate. 

Ogni quanto è necessaria la sanificazione? Le norme non forniscono un parametro univoco di riferimento, ma andrà fatta una valutazione sulla base di elementi particolari quali, ad esempio, il numero di dipendenti, quello di clienti e visitatori e la grandezza degli spazi a disposizione.

Altri aspetti: registro, sanificazione straordinaria e tutela delle aziende

Come anticipato, le aziende sono tenute a tenere un registro aggiornato con gli interventi di pulizia e sanificazione ordinaria svolti.

In vista di eventuali controlli, è consigliabile non limitarsi ad apporre semplicemente la firma, ma specificare anche le tipologie di prodotti utilizzati (che devono essere in linea con le indicazioni fornite dal Ministero della Salute).

Per quanto riguarda la sanificazione straordinaria, invece, essa va prevista nei seguenti casi:

  • nelle aree ad alto rischio endemico;
  • per la riapertura di attività che hanno avuto casi di COVID-19;
  • per attività che registrano casi di COVID-19 dopo la riapertura.

Un altro consiglio utile, vista la vera e propria "esplosione" di aziende che ora offrono servizi di sanificazione, è quello di affidarsi a quelle realtà che abbiano effettivamente i titoli per farlo. Ad esempio, le imprese con codice Ateco di servizi di disinfezione (81.29.10) possono contare su un responsabile tecnico (in possesso di requisiti tecnico professionali e titolo di studio abilitante) che certifica il metodo: una garanzia in più per avere un servizio che abbia rilevanza anche davanti a un giudice.

Dunque, se sei un'azienda che vuole occuparsi in autonomia della sanificazione degli ambienti, oppure una ditta di pulizie che vuole specializzarsi in questo servizio, hai bisogno di sapere quali sono i prodotti idonei e i metodi validati da utilizzare (elementi che possono fare la differenza in caso di denunce penali o azioni di rivalsa dell'Inail).

Grazie ai nostri professionisti, possiamo mettere a disposizione:

  • moduli COVID da inserire nei corsi lavoratori e-learning (2 ore);
  • corso personalizzato per aziende di pulizia, in videoconferenza (3 ore).

Se vuoi avere maggiori informazioni, contattaci oggi stesso senza impegno!


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Scritto da: Mario Gelao


Consulente specializzato in prevenzione e sicurezza su lavoro, amante di lettura, cinema e disegno.





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