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RTV strutture sanitarie per la prevenzione incendi

RTV strutture sanitarie per la prevenzione incendi

Il 9 maggio 2021 è entrata in vigore la nuova regola tecnica verticale (RTV) per le strutture sanitarie nel codice di prevenzione incendi.

In sostanza, con il D.M. 29 marzo 2021 (“Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le strutture sanitarie”) viene aggiornato il D.M. 3 agosto 2015 con le norme tecniche per la prevenzione incendi, aggiungendo una RTV specifica per le strutture sanitarie.

Essa fornisce diverse indicazioni sulla valutazione del rischio e sulla strategia antincendio nell’ambito di riferimento citato. Vediamo, in questo articolo, a quali strutture si applica e i principali contenuti della regola tecnica.

Quali strutture sanitarie rientrano nella RTV

Il campo di applicazione della RTV D.M. 29 marzo 2021, come specificato all’articolo 2 del decreto, comprende le seguenti attività:

  • strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale (a ciclo continuativo o diurno) con numero di posti letto maggiore di 25;
  • residenze sanitarie assistenziali (RSA) con numero di posti letto maggiore di 25;
  • strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, con superficie complessiva superiore a 500 metri quadri.

Le strutture con meno di 25 posti letto, invece, devono fare riferimento alle disposizioni della regola tecnica orizzontale D.M. del 3 agosto 2015.

La nuova RTV si applica alle attività esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, oppure a quelle di nuova realizzazione. Per tutti gli altri casi non compresi, il riferimento tecnico di prevenzione antincendi per le strutture sanitarie rimane il D.M. 18 settembre 2002 (“Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private”).

RTV strutture sanitarie: definizione degli strumenti

In generale, le terminologie in tema antincendio sono specificate nel D.M. 3 agosto 2015, Testo Unico di prevenzione incendi (RTO).

La RTV strutture sanitarie include, tuttavia, un paio di definizioni specifiche, per identificare correttamente due tipologie di apparecchiature. Si tratta di:

  • apparecchiatura ad alta energia di tipo ionizzante, ovvero quella in grado di accelerare particelle ad energia superiore a 10 MeV e caratterizzata da possibile presenza di radioattività nei pressi della macchina, anche dopo lo spegnimento (es. ciclotroni per la produzione di radiofarmaci, betatroni, ecc.);
  • apparecchiatura ad elevata tecnologia, ovvero quella in grado di accelerare particelle ad energia non superiore a 10 MeV (che esclude a priori la presenza di radioattività nei pressi dell’apparecchiatura stessa) e macchine magnetiche che non producono radiazioni ionizzanti (es. risonanza magnetica, tomografia computerizzata, ecc.). 

Inoltre, per una valutazione del rischio incendio adeguata, il decreto definisce la classificazione delle strutture sanitarie e le molteplici aree di attività.

Vediamole di seguito.

RTV: classificazione strutture sanitarie e aree di attività

La nuova RTV sulle strutture sanitarie classifica queste ultime in base a tre parametri, ovvero tipologia delle prestazioni erogate, quota di tutti i piani e numero di posti letto.

Un’ulteriore classificazione viene indicata, poi, per le aree di attività. Eccole nel dettaglio.

Tipologia delle prestazioni erogate

Classificazione delle strutture sanitarie in SA, SB e SC, a seconda della tipologia di prestazioni erogate, ovvero:

  • SA: attività che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno;
  • SB: attività che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno;
  • SC: attività che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio.

Quota di tutti i piani

Classificazione delle strutture sanitarie in relazione alla quota di tutti i piani, che viene considerata secondo un termine h ricompreso tra diversi valori:

  • HA: -1 m < h ≤ 12 m;
  • HB: -5 m < h ≤ 24 m;
  • HC: -10 m < h ≤ 32 m;
  • HD: -15 m < h ≤ 54 m;
  • HE: non ricomprese nelle precedenti.

Numero di posti letto

Classificazione delle strutture sanitarie in base al numero di posti letto, secondo 5 suddivisioni:

  • PA: oltre 25 posti letto, fino a un massimo di 50;
  • PB: oltre 50 posti letto, fino a un massimo di 100;
  • PC: oltre 100 posti letto, fino a un massimo di 500;
  • PD: oltre 500 posti letto, fino a un massimo di 1000;
  • PE: oltre 1000 posti letto.

Classificazione per aree di attività

Le aree delle strutture sanitarie sono classificate in 7 tipologie principali (sebbene siano poi previste a loro volta delle ulteriori suddivisioni specifiche per la maggior parte di esse). Si tratta di:

  • TA: aree destinate a ricovero in regime ospedaliero o residenziale e aree adibite a unità speciali;
  • TB: aree destinate a prestazioni medico-sanitarie di tipo ambulatoriale, ove non è previsto il ricovero;
  • TK: aree a rischio specifico (non presidiate, presidiate o destinate a deposito e ricarica di gas medicinali e gas tecnici di laboratorio);
  • TM: depositi inseriti nella stessa opera da costruzione dell’attività sanitaria;
  • TT1: locali in cui sono presenti quantità significative di apparecchiature elettriche ed elettroniche o locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio (es. CED, sala server, cabine elettriche);
  • TT2: aree destinate alla ricarica di accumulatori elettrici di trazione o stazionari;
  • TZ: altre aree.

RTV strutture sanitarie: valutazione del rischio e strategia antincendio

Come specificato nel decreto, la valutazione del rischio incendio e la progettazione della sicurezza antincendio devono essere attuate seguendo la metodologia presente al capitolo G.2 della regola tecnica orizzontale.

D’altra parte, la RTV riporta comunque una tabella con alcune indicazioni, non esaustive, del profilo di rischio Rvita per alcune aree delle attività sanitarie. Il progettista può scegliere, comunque, dei valori diversi da quelli proposti, a patto di indicare le motivazioni della sua scelta.

Anche per quanto riguarda la strategia antincendio devono essere applicate tutte le misure antincendio della regola tecnica orizzontale. Tuttavia, la RTV strutture sanitarie presenta anche una serie di paragrafi con indicazioni complementari o sostitutive rispetto a quanto previsto nella RTO.  

Tali dettagli vengono specificati nell’allegato I e riguardano i seguenti punti:

  • resistenza al fuoco;
  • compartimentazione;
  • esodo;
  • gestione della sicurezza antincendio; 
  • controllo dell'incendio;
  • rivelazione e allarme;
  • controllo di fumi e calore;
  • operatività antincendio;
  • sicurezza impianti tecnologici e di servizio;
  • altre indicazioni (ad esempio per quanto riguarda bombole di gas medicali o tecnici, sostanze infiammabili per esigenze igienico sanitarie, ecc.).

Per leggere tutte le disposizioni previste dalla nuova regola tecnica verticale per le strutture sanitarie guarda qui il testo completo del decreto 29 marzo 2021. Su queste tematiche, potrebbero interessarti anche i seguenti articoli:

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Scritto da: Fabrizio Cattaneo


Consulente e formatore specializzato in sicurezza sul lavoro e trasporto merci pericolose, amante della montagna.





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