Per ridurre al minimo il rischio chimico in cantiere, la scelta dei DPI può fare la differenza, a seconda della tipologia di attività e delle condizioni di impiego delle sostanze pericolose per la salute.
Già nel 2004 l’Agenzia europea per la salute e sicurezza sul lavoro (Eu-Osha) aveva evidenziato il possibile legame tra malattie professionali e il rischio chimico in edilizia, mentre di recente ha rimarcato la necessità anche per l’edilizia “green” di garantire condizioni di lavoro sicure, sane e dignitose.
Per guidare gli utenti a scegliere le corrette attrezzature in questo ambito, l’Inail ha realizzato un fact-sheet sui “Dispositivi di protezione individuale per il rischio agenti chimici nel settore dell’edilizia”. Vediamo, in questo articolo, alcuni dei punti principali.
Tipologie di rischio chimico in edilizia: alcuni esempi
L’ambito edile comprende una grande varietà di sostanze chimiche, con le quali il lavoratore può entrare in contatto.
In genere, la condizione principale di esposizione al rischio è dovuta alla manipolazione di sostanze o preparati pericolosi (come solventi, pigmenti, additivi, disarmanti, collanti e simili). Tuttavia, situazioni di pericolo possono presentarsi anche per lavorazioni particolari, ad esempio:
- utilizzo di bitume o asfalti a caldo;
- saldatura (quindi produzione di emissioni per vaporizzazione dei metalli e per decomposizione e diffusione nell’aria dei materiali fusi);
- demolizione, scavo, preparazione di calce e malte cementizie, ed altre situazioni in cui vengono liberate nell’aria fibre e particolato.
Negli ultimi anni, inoltre, lo sviluppo di nuovi procedimenti per l’edilizia sostenibile ha posto l’attenzione sull’esposizione a potenziali inquinanti emergenti per i lavoratori. Alcuni esempi, riportati nel documento Inail, sono:
- isocianati: nel settore delle costruzioni vengono molto utilizzati in schiume, fibre, elastomeri, materiali isolanti, pitture e vernici. Questi agenti sono fortemente sensibilizzanti per le vie respiratorie e irritanti per le membrane mucose e la cute;
- resine epossidiche: sempre più usate in edilizia per produrre adesivi, vernici, rivestimenti e strutture polimeriche composite. Rappresentano una delle principali cause di dermatite da contatto allergica professionale, di irritazione degli occhi e dell’apparato respiratorio;
- fibre minerali artificiali (FMA) e fibre artificiali vetrose (FAV): impiegate in edilizia come materiali isolanti, hanno proprietà potenzialmente infiammatorie, citotossiche e cancerogene.
Rischio chimico nei cantieri edili: scelta dei DPI
La valutazione del rischio chimico è lo strumento essenziale per determinare il grado di esposizione dei lavoratori, in base alle mansioni, alla frequenza di utilizzo e alle misure di prevenzione individuate, ad uno o più agenti chimici specifici che possono essere presenti in un cantiere edile.
Quando le misure tecniche di prevenzione non permettono di evitare, ridurre o fronteggiare i rischi in modo adeguato, i dispositivi di protezione individuale diventano necessari. Lo stesso vale quando i sistemi di protezione collettiva o una diversa organizzazione del lavoro non risultano efficaci.
La corretta scelta dei DPI per il rischio chimico in cantiere, dunque, deve tener presenti fattori quali:
- natura e stato fisico dell’inquinante o degli inquinanti;
- valori limite di esposizione professionale (VLEP);
- concentrazione dell’inquinante nell’ambiente di lavoro;
- durata dell’attività lavorativa nell’area inquinata.
In generale, le tipologie di DPI idonee a proteggere dagli agenti chimici in ambito edile sono due:
- dispositivi per la protezione della cute, per agenti chimici che agiscono attraverso il contatto cutaneo. Si tratta di guanti e dispositivi di copertura del corpo, compresa quella del viso e degli occhi;
- dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, definiti anche APVR (apparecchi di protezione delle vie respiratorie), volti a proteggere il lavoratore da sostanze pericolose allo stato aeriforme (particelle, vapori, gas).
DPI per il rischio chimico in cantiere: conformità e obblighi
Tutti i DPI, compresi quelli contro il rischio chimico, devono avere precisi requisiti di conformità (ai sensi del reg. UE 2016/425, Allegato II).
In particolare, devono essere progettati e fabbricati per permettere al lavoratore la propria normale attività:
- senza provocare altri fattori di disturbo o rischio;
- garantendo una protezione appropriata e del miglior livello possibile;
- assicurando la compatibilità con altri DPI in caso di rischi multipli.
Datore di lavoro, preposto e lavoratore sono inoltre tenuti a rispettare determinati obblighi. Vediamo, nel dettaglio, cos’è previsto per ognuna di queste figure.
DPI rischio chimico: obblighi del datore di lavoro
Come indicato nella Tabella 1 del fact-sheet Inail, gli obblighi del datore di lavoro in merito a scelta e utilizzo dei DPI (ai sensi del D.Lgs. 81/08, articoli 18-20 e 77-78) sono molteplici.
Egli, nello specifico, è tenuto a:
- fornire opportuni DPI a seguito della valutazione del rischio residuo;
- valutare e raffrontare le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato;
- valutare le condizioni in cui i DPI devono essere usati (ad esempio per quanto riguarda durata dell’uso, entità del rischio, frequenza dell’esposizione al rischio, caratteristiche del posto di lavoro di ogni lavoratore, prestazioni del DPI);
- aggiornare la scelta ogni volta in cui vi sia una variazione significativa degli elementi di valutazione;
- assicurare condizioni d’igiene e manutenzione dei DPI, per la loro efficienza;
- fornire informazioni adeguate e istruzioni comprensibili ai lavoratori su modalità e scopo di utilizzo dei DPI;
- destinare ogni DPI ad uso personale (se l’uso è collettivo, prendere misure adeguate affinché ciò non crei alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori);
- stabilire le procedure aziendali da seguire al termine dell’utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI;
- assicurare una formazione adeguata e, se necessario, organizzare uno specifico addestramento sull’uso dei DPI.
DPI rischio chimico: obblighi del preposto
Per quanto riguarda il preposto, gli obblighi da tenere in considerazione sono principalmente due.
Innanzitutto, egli deve assicurarsi che i lavoratori osservino le disposizioni aziendali sui DPI messi a disposizione. In caso di inosservanza persistente, dovrà informare i loro diretti superiori.
Inoltre, dovrà segnalare tempestivamente (al datore di lavoro o al dirigente) ogni inefficienza dei DPI ed eventuali condizioni di pericolo che si verifichino durante il lavoro.
DPI rischio chimico: obblighi del lavoratore
Il lavoratore, infine, è tenuto a svolgere un adeguato programma di formazione e addestramento all’utilizzo dei DPI messi a disposizione.
Inoltre, dovrà:
- utilizzarli correttamente, secondo quanto appreso nella formazione;
- averne cura e non apportarvi modifiche di propria iniziativa;
- seguire le procedure in materia di riconsegna dei DPI, al termine dell’utilizzo;
- segnalare subito ogni difetto o inconveniente rilevato nei DPI.
Per approfondire, qui puoi consultare il fact-sheet dell’Inail: “I dispositivi di protezione individuale per il rischio agenti chimici nel settore dell’edilizia”.
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Scritto da: Simone Zanoni Consulente e formatore specializzato in sicurezza sul lavoro, ambiente e sistemi di gestione, con la passione per lo sport. |