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Rischio caduta dall'alto e misure di prevenzione

Rischio caduta dall'alto e misure di prevenzione

Il rischio di caduta dall'alto rappresenta una delle principali cause di infortunio sul lavoro e provoca circa un terzo degli infortuni mortali.

Sono diverse, infatti, le attività che prevedono lavori in quota, in particolare nel settore edile e nel contesto del cantiere (ma non solo, basti pensare - ad esempio - a chi svolge pulizie in quota o lavori di potatura e tree climbing).

I lavori in quota vengono considerati quelli che espongono il lavoratore al rischio di caduta da un'altezza superiore a 2 metri rispetto a un piano stabile. Vediamo, in questo articolo, quali sono i fattori di rischio più comuni di caduta dall'alto e le misure di prevenzione e protezione.

I fattori di rischio di caduta dall'alto

In un'analisi svolta dall'Inail (archivio Infor.MO per gli anni 2009-2010), sono stati presi in esame oltre 160 casi di caduta dall'alto, per analizzare i fattori di rischio che li hanno causati.

Dai risultati emersi, sono state individuate 6 principali sottocategorie di caduta dall'alto. In ordine dalla più frequente alla meno frequente, esse sono:

  • caduta per sfondamento di copertura: dovuta principalmente alla modalità operativa del lavoratore (es. transito su superfici non portanti e non calpestabili), seguita dal fattore ambiente (es. assenza di percorsi segnalati o protezioni e parapetti) e dal mancato o scorretto utilizzo dei DPI;
  • caduta da scala portatile: il fattore rilevato più frequentemente è la modalità operativa del lavoratore (es. uso improprio o errato della scala portatile), seguito dal fattore utensili, macchine e impianti (es. problema di assetto della scala utilizzata);
  • caduta da parte fissa di edificio, in particolare da tetto o terrazzo: è dovuta soprattutto alle modalità operative del lavoratore (es. errore nella procedura, che causa la perdita di equilibrio), ai DPI (es. mancato utilizzo o DPI non fornito) e all'ambiente (es. assenza di punti di ancoraggio delle linee vita, di parapetti e protezioni in quota);
  • caduta da ponteggi e impalcature fisse: è dovuta spesso dalla perdita di equilibrio del lavoratore, soprattutto per la mancanza di protezioni fisse. A ciò si aggiunge il fattore relativo alla modalità operativa del lavoratore (es. problema legato alle procedure di lavoro);
  • caduta all'interno di varco: infortunio dovuto spesso a fattori riferibili all'organizzazione dell'ambiente (es. mancanza di protezioni del varco o di parapetti) e alle modalità operative del lavoratore (es. transito su percorsi pericolosi, non protetti e non segnalati);
  • caduta da mezzi di sollevamento o per lavori in quota: i fattori maggiormente riscontrati sono le modalità operative del lavoratore (es. errore di procedura) e macchinari non appropriati.

In generale, gli incidenti che rientrano nelle 6 categorie sopra citate rappresentano l'81% delle cadute dall'alto totali.

Rischio caduta dall’alto: misure di prevenzione e protezione

Per ciascuna delle categorie viste in precedenza, l’Inail fornisce alcune misure preventive volte ad eliminare (o ridurre) il rischio di caduta dall’alto.

Quando i lavori temporanei in quota non possono essere svolti in condizioni di sicurezza – e in condizioni ergonomiche adeguate – è necessario scegliere le attrezzature di lavoro più idonee, in base ai seguenti criteri:

  • dare priorità alle misure di prevenzione collettiva rispetto a quelle individuali;
  • le dimensioni delle attrezzature di lavoro devono essere adatte alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione senza rischi;
  • la scelta del tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota deve essere presa in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell’impiego.

Vanno inoltre individuate le misure volte a minimizzare i rischi per i lavoratori (ovvero attrezzature e, se necessario, installazione di dispositivi di protezione contro le cadute). Vediamo, di seguito, le misure di prevenzione per ogni categoria di caduta dall’alto.

Caduta per sfondamento di copertura

È necessario dotare l’area di lavoro di piani di camminamento per svolgere i lavori in sicurezza, disponendo anche impalcati di protezione e reti di sicurezza sotto alla copertura. Qualora non fosse possibile adottare le misure collettive, gli operatori andranno dotati di sistemi di protezione individuali anticaduta, costituiti ad esempio da:

  • imbracatura del corpo;
  • connettore;
  • cordino;
  • assorbitore di energia;
  • dispositivi retrattili;
  • guide o linee vita flessibili;
  • guide o linee vita rigide;
  • dispositivo di ancoraggio.

Fondamentale, inoltre, che i sistemi di protezione siano assicurati a parti stabili delle opere fisse o provvisionali.

Caduta da scale portatili

Devono essere costruite secondo la norma EN 131, con materiale adatto alle condizioni di impiego ed essere provviste di dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti e di ganci di trattenuta o dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità superiori. In caso vi sia pericolo di sbandamento, le scale devono essere assicurate o trattenute al piede da altra persona.

È necessario inoltre usare scale appropriate alla natura del lavoro da svolgere ed è obbligatorio usare calzature ad uso professionale.

Caduta da parte fissa di edificio

È necessario predisporre misure di sicurezza specifiche, quali ad esempio: sistemi di accesso dall’esterno (es. ponteggi) in assenza di accessi sicuri dall’interno; opere provvisionali a protezione della caduta verso l’esterno (es. ponteggi, parapetti, reti di sicurezza, ecc) oppure – se possibile – svolgere i lavori all’interno di una PLE; DPI anticaduta, qualora non sia possibile adottare quelli di protezione collettiva.

Inoltre, va verificato se siano già stati predisposti sistemi di accesso e ancoraggio sul fabbricato.

Caduta da ponteggi e impalcature fisse

Devono essere predisposte attrezzature di lavoro in quota dotandole di tutti gli elementi di protezione. Va fatto riferimento al PIMUS per le fasi di montaggio e smontaggio ponteggi e il personale addetto all’installazione deve essere adeguatamente formato. I DPI anticaduta vanno impiegati solo quando i rischi non possono essere eliminati o ridotti a sufficienza con misure tecniche di prevenzione, mezzi di protezione collettiva, misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

Su sistemi a telai prefabbricati i parapetti vanno preferiti ai DPI anticaduta (i quali sono invece più usati sui telai a tubi e giunti).

Caduta all’interno di varco

Per i varchi presenti in prossimità di vani scale, vani ascensore e lucernari in manutenzione (o quando vengono lasciate aperture nei solai o nelle piattaforme di lavoro), vanno previste idonee protezioni e segnalazioni, che siano individuabili anche in condizioni di scarsa visibilità.

Devono essere adottate opere provvisionali quali robusti parapetti con tavole fermapiede o un tavolato solidamente fissato, a protezione delle aperture.

Caduta da mezzi di sollevamento o per lavori in quota

In questo caso è fondamentale rispettare gli obblighi specifici di formazione e addestramento previsti nell'utilizzo dei macchinari (es. PLE, automezzi per lavori in quota, ecc). Necessario, inoltre, mantenere in efficienza i DPI (es. caschi, cinture di sicurezza, ecc) con regolare manutenzione, e garantire formazione e addestramento all'uso dei DPI, con particolare riferimento a quelli di III categoria (questo vale per qualsiasi caso citato in cui ne sia previsto l'uso).

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Articolo di Cristina Gatto
Consulente specializzata in salute e sicurezza sul lavoro e cantieri, amante della musica e della lettura.


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