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Quando serve la valutazione rischio vibrazioni

Quando serve la valutazione rischio vibrazioni

Il rischio vibrazioni, dovuto all'utilizzo di strumenti o macchinari specifici, è un fattore da non sottovalutare per il lavoratore, che può essere esposto a sollecitazioni indotte negli apparati e negli organi interni.

A livello normativo, tale rischio è trattato al Capo III del Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro ("Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni") e, nello specifico, è l'articolo 202 a prevedere l'obbligo di valutazione del rischio vibrazioni.

In questo articolo, vediamo di approfondire:

  • cos'è il rischio vibrazioni e quando serve la valutazione del rischio;
  • differenza tra vibrazioni mano-braccio e corpo intero;
  • fattori da considerare nella valutazione rischio vibrazioni.

Valutazione rischio vibrazioni: cos’è e quando serve

L'esposizione a vibrazioni può arrecare disagio e disturbo durante l'attività lavorativa anche senza sfociare per forza in effetti patologici, quindi costituisce una fonte di rischio assolutamente da non trascurare.

Martelli pneumatici, trapani, seghe circolari, ma anche tagliaerba, carrelli elevatori, trattori e molti altri strumenti: la valutazione del rischio vibrazioni è obbligatoria per tutte le attività che impiegano particolari attrezzature o macchine, e va integrata al DVR.

Essa, inoltre, va aggiornata ogni 4 anni (o prima, in caso di modifiche sostanziali dell'organizzazione aziendale) e può essere effettuata con o senza misurazioni. Quest'ultimo caso, infatti, è possibile qualora i dati di esposizione siano reperibili dalle banche dati dell'ISPESL, delle regioni o direttamente dai costruttori. In caso contrario, i livelli di esposizione a vibrazioni andranno opportunamente misurati.

L'intensità delle vibrazioni si misura con la grandezza accelerazione [m/s2], e i lavoratori esposti a livelli superiori ai valori di azione (che vedremo nel prossimo paragrafo) andranno periodicamente sottoposti a sorveglianza sanitaria, in base a quanto stabilito dal medico competente.

Vibrazioni mano-braccio e corpo intero

La "Direttiva Macchine" 2006/42/CE impone ai costruttori di dichiarare i valori delle vibrazioni emesse dagli utensili portatili e dalle macchine.

In generale, vengono distinte due diverse tipologie di vibrazioni: quelle mano-braccio (HAV) o quelle che interessano il corpo intero (WBV).

A seconda della tipologia di vibrazioni, infatti, cambiano anche i valori limite di esposizione e di azione stabiliti per legge: vediamo, nel dettaglio, le differenze.

Vibrazioni mano-braccio (HAV)

Sono quelle che derivano da un’apparecchiatura vibrante che nell’uso normale va impugnata con una o con entrambe le mani. A titolo esemplificativo (non esaustivo) di questa tipologia fanno parte:

  • martelli pneumatici;
  • trapani (anche quelli da dentista);
  • avvitatori;
  • scalpellatori/scrostatori;
  • levigatrici;
  • seghe circolari e motoseghe;
  • smerigliatrici;
  • decespugliatori;
  • tagliaerba;
  • limatrici;
  • cubettatrici;
  • chiodatrici.

In linea di massima, questi tipi di vibrazioni possono comportare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari.

In base all'articolo 201 del D.Lgs. 81/08, il valore limite di esposizione giornaliera per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio (su un periodo di riferimento di 8 ore) è fissato a 5 m/s2, mentre su periodi brevi è di 20 m/s2.

Il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è invece di 2,5 m/s2.

Vibrazioni trasmesse al corpo intero (WBV)

Sono quelle ricevute a bordo di macchine semoventi su gomma, su cingoli e mezzi di trasporto, attraverso sedili di guida o pianali, oppure quelle ricevute in prossimità di macchine fisse.

A titolo d'esempio, non esaustivo, si possono citare:

  • ruspe;
  • carrelli elevatori;
  • trattori;
  • perforatori;
  • gru e autogru;
  • camion, autobus, imbarcazioni;
  • trasporti su rotaia;
  • elicotteri;
  • motociclette, ciclomotori.

In linea di massima sono vibrazioni che possono comportare lombalgie e traumi del rachide.

Il valore limite di esposizione giornaliera, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è di 1,0 m/s2, mentre su periodi brevi di 1,5 m/s2.

Il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è invece di 0,5 m/s2.

DVR vibrazioni: i fattori da tenere in considerazione

Nella valutazione del rischio vibrazioni, la legge prevede che il datore di lavoro debba tenere conto dei seguenti fattori:

  • livello, tipo e durata dell'esposizione, inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti;
  • valori limite di esposizione e valori d'azione;
  • eventuali effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio (soprattutto donne in gravidanza e minori);
  • eventuali effetti indiretti sulla sicurezza e salute dei lavoratori, risultanti da interazioni tra vibrazioni meccaniche, rumore e ambiente di lavoro o altre attrezzature;
  • informazioni fornite dal costruttore dell'attrezzatura di lavoro;
  • esistenza di attrezzature alternative per ridurre i livelli di esposizione alle vibrazioni;
  • prolungamento, oltre le ore lavorative, del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero (nei locali di cui il datore di lavoro è responsabile);
  • condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature, l'elevata umidità, il bagnato o il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e del rachide;
  • informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese quelle reperibili nella letteratura scientifica (per quanto possibile).

Sulla base di quanto emerso nel DVR vibrazioni, se i valori d'azione vengono superati il datore di lavoro dovrà adottare adeguate misure per ridurre al minimo l'esposizione dei lavoratori e i conseguenti rischi.

In questo caso, l'art. 203 stabilisce che il datore di lavoro debba considerare:

  • altri metodi di lavoro che richiedano una minore esposizione a vibrazioni meccaniche;
  • scelta di attrezzature di lavoro adeguate, che tengano conto dei principi ergonomici e che, in base al lavoro da svolgere, producano il minor livello di vibrazioni possibile;
  • fornitura di attrezzature accessorie per ridurre i rischi di lesioni provocate da vibrazioni
  • adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro, dei sistemi sul luogo di lavoro e dei DPI;
  • progettazione e organizzazione dei luoghi e dei posti di lavoro;
  • adeguata informazione e formazione dei lavoratori sull'uso corretto e sicuro delle attrezzature di lavoro e dei DPI, per ridurre al minimo l'esposizione a vibrazioni;
  • limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione;
  • organizzazione di orari di lavoro appropriati, con adeguati periodi di riposo;
  • fornitura, ai lavoratori esposti, di indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidità.

Se devi effettuare la valutazione del rischio vibrazioni, o aggiornare quella redatta in precedenza, contattaci oggi stesso per richiedere il supporto di un nostro professionista.


 


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Scritto da: Fabrizio Cattaneo


Consulente e formatore specializzato in sicurezza sul lavoro e trasporto merci pericolose, amante della montagna.





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