Dopo l’emanazione del “Codice di prevenzione incendi” (d.m. 3 agosto 2015 e s.m.i.), il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha iniziato ad implementare la Sezione V, con le specifiche Regole Tecniche Verticali. Questo con l'obiettivo, nel lungo termine, di sostituire gradualmente l'attuale corpo normativo e passare dall'approccio descrittivo a quello prestazionale, per le attività normate.
Tra le diverse RTV emanate finora, la V.4 è dedicata alle norme tecniche di prevenzione incendi per l’attività d'ufficio (d.m. 8 giugno 2016).
Una recente pubblicazione dell'Inail affronta proprio questa tematica, inserendo anche un caso studio pratico di progettazione di un'attività adibita ad uffici, utilizzando:
- d.m. 22 febbraio 2006 (regola tecnica verticale tradizionale pre-Codice);
- V.4 (“nuova” regola tecnica verticale).
Vediamo, in questo articolo, maggiori dettagli su queste due norme di riferimento per la prevenzione incendi negli uffici.
La normativa applicabile nella prevenzione incendi per attività di ufficio
Come anticipato, nell'ambito della prevenzione incendi, ad oggi è ancora possibile progettare un'attività adibita a uffici seguendo due strade alternative tra loro. Ovvero:
- RTV tradizionale, di cui al d.m. 22 febbraio 2006 (uffici con più di 25 persone presenti);
- applicazione del Codice, come integrato dalla nuova RTV, di cui al d.m. 8 giugno 2016 (uffici con oltre 300 occupanti).
La specifica "ancora" possibile, riportata sopra, è spiegata dal fatto che questo "doppio binario" per le attività di ufficio è consentito fino a quando non saranno abrogate le RTV tradizionali.
In ogni caso, essendo queste due RTV alternative e non complementari, una volta effettuata la scelta progettuale bisognerà per forza seguire l'intero iter previsto dalla normativa. La valutazione del progettista dovrà quindi considerare i vari elementi in gioco, per capire quale RTV convenga in base agli obiettivi, al budget del committente e ai costi che si presume possano essere necessari per gli interventi di adeguamento antincendio e di gestione.
La scelta di una o dell'altra norma, infatti, può portare a conseguenze diverse in termini di:
- costi di progettazione;
- costi di impianti e strutture, per l'adeguamento antincendio dell'attività;
- possibilità o meno di ricorrere a soluzioni alternative in luogo di eventuali istanze di deroga;
- vincoli e oneri di gestione futura dell'attività, a carico del responsabile della stessa.
Prevenzione incendi negli uffici: il d.m. 22 febbraio 2006
II d.m. 22 febbraio 2006 (“Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici”) è entrato in vigore il 1° aprile 2006.
Questo decreto, come accennato, riguarda la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici (e/o locali) destinati a uffici con più di 25 persone presenti. Non sono inclusi nel campo di applicazione, invece, gli uffici "annessi o inseriti in reparti di lavorazione e/o deposito di attività industriali e/o artigianali".
Nello specifico, quindi, le norme si applicano a edifici e/o locali destinati a uffici:
- di nuova costruzione;
- esistenti, in cui si insediano uffici di nuova realizzazione;
- esistenti e già adibiti a ufficio alla data di entrata in vigore del decreto (in caso siano oggetto di interventi che comportino modifiche sostanziali);
- esistenti, soggetti ai controlli di prevenzione incendi.
Gli uffici che rientrano nel decreto sono classificati da 1 a 5 in base al numero di persone presenti, ovvero:
- tipo 1: da 26 a 100 persone presenti;
- tipo 2: da 101 a 300;
- tipo 3: da 301 a 500;
- tipo 4: da 501 a 1000;
- tipo 5: oltre 1000.
Infine, va ricordato che i Titoli del d.m. 22 febbraio fanno continuo riferimento all'abrogando d.m. 10 marzo 1998. Quindi, dal 29 ottobre 2022, i nuovi riferimenti sono i decreti 1, 2 e 3 settembre 2021, che sostituiscono quello del 10 marzo.
Prevenzione incendi negli uffici: la Regola Tecnica Verticale V.4
Il d.m. 8 giugno 2016 ("Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139") rappresenta la RTV di prevenzione incendi per le attività di ufficio con oltre 300 occupanti.
A differenza di quella del 2006, che classificava gli uffici in base alle 5 tipologie sopra riportate, la nuova V.4 prende in esame numero di occupanti e massima quota dei piani. Nello specifico:
- numero di occupanti: OA: 300 < n ≤ 500; OB: 500 < n ≤ 800; OC: n > 800;
- massima quota dei piani: HA: h ≤ 12 m; HB: 12 m < h ≤ 24 m; HC: 24 m < h ≤ 32 m; HD: 32 m < h ≤ 54 m; HE: h > 54 m.
Le aree di attività, invece, sono classificate come segue:
- TA: locali destinati a uffici e spazi comuni;
- TM: depositi o archivi di superficie lorda maggiore di 25 m2 e carico di incendio specifico qf > 600 MJ/m2;
- TO: locali con affollamento > 100 persone;
- TK: locali con carico di incendio specifico qf > 1200 MJ/m2;
- TT: locali in cui siano presenti quantità significative di apparecchiature elettriche ed elettroniche, locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;
- TZ: altre aree.
Sono considerate a rischio specifico almeno le aree TK.
Per la strategia antincendio andranno applicate tutte le misure della regola tecnica orizzontale, attribuendo i livelli di prestazione in base ai criteri in esse definiti. La V.4 indica anche le misure specifiche che riguardano i seguenti aspetti:
- reazione al fuoco;
- resistenza al fuoco;
- compartimentazione;
- gestione della sicurezza antincendio;
- controllo dell'incendio;
- rivelazione e allarme;
- sicurezza impianti tecnologici e di servizio.
Come anticipato, l'Inail ha proposto in un recente documento il caso studio di un edificio adibito ad attività direzionale e uffici. Tramite la descrizione di una situazione realistica, l'obiettivo è quello di fornire degli strumenti pratici per affrontare le varie problematiche reali e inquadrarle nel contesto del protocollo fornito dal Codice.
Per approfondire, qui trovi il documento completo relativo alla prevenzione incendi per attività di ufficio.
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Scritto da: Mattia Pinali Consulente specializzato in salute e sicurezza sul lavoro, musicista e appassionato di sport. |