Prevenire e limitare situazioni potenzialmente a rischio incendio è non solo un aspetto basilare ma anche un obbligo di attività e aziende.
Affidarsi a professionisti del settore è importante per non incappare in n questo articolo vedremo brevemente cos'è il DPR (Decreto del Presidente della Repubblica) 151 del 2011 e due errori comuni che compiono le aziende in materia di adempimenti nella prevenzione incendi.
Prevenzione incendi: il DPR 151/2011
Il DPR 151 del 2011 individua le realtà soggette ai controlli di prevenzione incendi. È bene, tuttavia, fare subito una premessa: tutte le attività hanno degli obblighi in merito, perciò quelle non presenti nel Decreto non significa che non debbano adottare le necessarie misure standard (che riguardano, ad esempio, estintori, luci di sicurezza, planimetrie, impianti conformi, ecc).
Nel DPR 151 vengono, semmai, elencate quelle attività che necessitano di misure aggiuntive, anche sulla base delle tre categorie di riferimento (A, B e C) stabilite a seconda della minore o maggior complessità della struttura.
Non sempre i titolari delle attività sono consapevoli degli obblighi da rispettare nell'adempimento delle normative antincendio. Tra le attività incluse nel DPR 151/2011 ve ne sono di molto diverse tra loro. Solo per riportare alcuni esempi, possiamo trovare:
- officine, laboratori o depositi che hanno a che fare con liquidi infiammabili o combustibili;
- pastifici;
- teatri e studi per riprese cinematografiche e televisive;
- centrali termoelettriche;
- centri informatici;
- scuole;
- strutture sanitarie;
- strutture turistiche.
Vista la grande eterogeneità dei settori coinvolti, affidarsi a professionisti del settore e a tecnici specializzati in prevenzione antincendio risulta un fattore davvero fondamentale.
Prevenzione incendi: pratiche dormienti
Un errore comune che spesso compiono le aziende, in materia di prevenzione incendi, riguarda lo stato di avanzamento delle pratiche.
Molto spesso vi sono imprese che pensano di rispettare le normative vigenti, quando invece non sanno che le loro pratiche risultano “dormienti” e incomplete: è stata effettuata solo la valutazione del progetto (necessaria per le attività che rientrano nelle categorie B o C) e alla stessa non è poi seguita la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).
Questo è spesso dettato da motivi economici: gli interventi necessari per rispondere agli adempimenti richiesti dai VVF, a seguito della valutazione del progetto, possono infatti risultare onerosi. Tuttavia, il rischio in cui si incorre può portare a costi molto più elevati.
Un inconveniente che si può evitare affidandosi alla consulenza di esperti nella prevenzione incendi.
Prevenzione incendi: il rinnovo di conformità antincendio
Un altro aspetto cui fare molta attenzione riguarda il rinnovo periodico di conformità antincendio. Anche in questo caso, infatti, sono molte le aziende che dimenticano di aggiornare le pratiche, non rispettando, di conseguenza, gli obblighi vigenti.
Generalmente la richiesta di rinnovo deve essere presentata con cadenza quinquennale, anche se dipende dalla tipologia di attività: alcune richiedono l’aggiornamento dopo 10 anni.
I controlli dei Vigili del Fuoco nella prevenzione incendi, d’altronde, si concentrano proprio su questi due aspetti: sono indirizzati soprattutto alle aziende per le quali risulti la pratica non rinnovata o mai conclusa.
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Scritto da: Valentina Vasselai RSPP, consulente e formatrice in ambito sicurezza sul lavoro e ambiente, appassionata di danza, gite in montagna e uscite in bicicletta. |