Il capitolo S.10 del Codice di prevenzione incendi approfondisce il tema della sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio.
Di recente, nell'ambito della collaborazione tra Inail, Sapienza Università di Roma, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e Consiglio Nazionale degli Ingegneri - per i progetti del Piano delle attività di ricerca Inail nel triennio 2019/2021 - è stato pubblicato un volume specifico su questa tematica, contenente 6 casi studio relativi a:
- spazio calmo, sistema di comunicazione da utilizzare in un asilo nido;
- aree a rischio specifico nell'ambito di un magazzino automatico;
- aree a rischio specifico di tipo elettrico - capannone industriale;
- aree a rischio specifico con centraline oleodinamiche - capannone industriale;
- rilascio di liquido infiammabile in ambiente aperto;
- calcolo delle superfici di sfogo dell'esplosione in un silos di stoccaggio.
Dunque, se in un precedente articolo del nostro blog abbiamo visto la reazione al fuoco (misura S.1), in questo approfondimento ci focalizziamo su alcuni punti da considerare nella sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio, in base a quanto previsto dal Codice.
Gli impianti tecnologici e di servizio rilevanti ai fini antincendio
Negli impianti tecnologici e di servizio (dell'attività e di quelli inseriti nei processi produttivi) rilevanti ai fini antincendio, gli aspetti legati a progettazione, installazione e gestione sono fondamentali per la sicurezza antincendio.
Il Codice non fornisce una chiara definizione di “impianto rilevante ai fini antincendio”. Tuttavia, come specificato nel documento Inail, è possibile individuare delle caratteristiche, in quanto ogni impianto realizzato in una generica attività può essere:
- fonte d’innesco di un incendio o esplosione (per malfunzionamento o perdita di sostanze infiammabili o combustibili, per realizzazione errata o priva di misure tecniche antincendio o anti-esplosione);
- sorgente d’incendio o esplosione (per il fallimento di alcuni sistemi di sicurezza antincendio o anti-esplosione, oppure per danneggiamenti o malfunzionamenti di parti elettriche, meccaniche, ecc.);
- veicolo di propagazione dell’incendio o dei suoi effetti (nell’attività, oppure tra compartimenti o ambiti della stessa);
- misura di protezione attiva (per la rilevazione e segnalazione dell'allarme incendio, per l’inibizione, il controllo o l’estinzione dell’incendio, per la rilevazione di sostanze pericolose ai fini dell’incendio o dell’esplosione, per il controllo del fumo e del calore, per la prevenzione o la soppressione delle esplosioni, ecc.).
Inoltre, se per gli impianti di sicurezza antincendio è fondamentale e obbligatoria la "Specifica d'impianto", essa è auspicabile anche per quelli tecnologici e di servizio. Tale documento, come indicato nel Codice di prevenzione incendi, va sottoscritto da un tecnico abilitato o da un professionista antincendio ed è una sintesi dei dati tecnici che descrivono:
- le prestazioni dell’impianto di protezione attiva contro l’incendio;
- le sue caratteristiche dimensionali;
- le caratteristiche dei componenti necessari per la sua realizzazione.
La sicurezza antincendio degli impianti tecnologici e di servizio
Come anticipato, il Codice dedica la misura S.10 agli impianti tecnologici e di servizio diversi da quelli di sicurezza antincendio.
Nello specifico, devono essere considerate almeno le seguenti tipologie di impianti tecnologici e di servizio (lista non esaustiva) ai fini della sicurezza antincendio:
- produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e utilizzazione dell’energia elettrica;
- protezione contro le scariche atmosferiche;
- sollevamento o trasporto di cose e persone (es. montacarichi, ascensori, scale mobili, ecc.);
- deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione di solidi, liquidi e gas combustibili, infiammabili e comburenti;
- riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione, incluse le opere di evacuazione dei prodotti della combustione, e di ventilazione e aerazione dei locali.
Inoltre, per gli impianti tecnologici e di servizio inseriti nei processi produttivi dell'attività, il progettista dovrà effettuare una valutazione del rischio incendio e prevedere misure antincendio di tipo preventivo, protettivo e gestionale.
Dunque, tali impianti devono essere "progettati, realizzati, eserciti e mantenuti in efficienza secondo la regola d’arte, in conformità alla regolamentazione vigente, con requisiti di sicurezza antincendio specifici". Essi, infatti, devono rispettare i seguenti obiettivi di sicurezza antincendio:
- limitare la probabilità di essere causa di incendio o di esplosione;
- limitare il propagarsi di un incendio negli ambienti di installazione e in quelli contigui;
- evitare di rendere inefficaci le altre misure antincendio, specie in riferimento agli elementi di compartimentazione;
- consentire agli occupanti di lasciare gli ambienti in condizioni di sicurezza;
- permettere alle squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza;
- essere disattivabili, o gestibili, a seguito di incendio.
In merito a quest’ultimo punto, la gestione e la disattivazione degli impianti (compresi quelli destinati a rimanere in servizio durante l'emergenza) devono poter essere effettuate da posizioni protette, segnalate e facili da raggiungere. Ed essere previste e descritte nel piano di emergenza.
Infine, come indicato al par. S.10.6 del Codice, va ricordato che vi sono poi ulteriori prescrizioni tecniche specifiche da rispettare, che si applicano a particolari tipologie di impianti tecnologici e di servizio (es. impianti fotovoltaici, di sollevamento cose/persone, di distribuzione gas combustibili, a infrastrutture per ricarica veicoli elettrici, ecc.).
Sicurezza impianti tecnologici e di servizio: alcuni casi studio
La sezione V del Codice è dedicata alle specifiche Regole tecniche verticali, che in alcuni casi vanno a integrare le disposizioni orizzontali della misura S.10 in tema di sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio (ad esempio in contesti quali uffici, alberghi, autorimesse, attività scolastiche e asili nido, attività commerciali, strutture sanitarie, ecc.).
Le RTV permettono di individuare le misure di sicurezza antincendio sulla base di una valutazione dei rischi specifica. Diversi collegamenti con la misura S.10 sono presenti anche nei capitoli V.1 e V.2, dedicati a:
- RTV aree a rischio specifico;
- RTV aree a rischio per atmosfere esplosive (qui trovi un approfondimento sulle Direttive ATEX).
Ecco perché il documento pubblicato dall'Inail ha voluto proporre alcuni casi studio incentrati proprio sul collegamento tra le Regole tecniche verticali V.1 e V.2 e la misura antincendio S.10, per mettere in evidenza alcune dinamiche che possono essere comuni a molte realtà.
Per approfondire, qui puoi consultare la pubblicazione dedicata alla "Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio".
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Scritto da: Valentina Vasselai RSPP, consulente e formatrice in ambito sicurezza sul lavoro e ambiente, appassionata di danza, gite in montagna e uscite in bicicletta. |