Il preposto, spesso considerato una vera e propria "sentinella per la sicurezza", è una figura chiave per le aziende nella gestione della salute e sicurezza dei lavoratori.
In base alla definizione del Testo Unico sulla sicurezza (art.2), tale ruolo è ricoperto dalla "persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa".
Quando è obbligatorio il preposto? In generale, ad eccezione di alcuni casi specifici, la nomina di tale figura non è obbligatoria: si tratta di una scelta del datore di lavoro che, in questo modo, può organizzare e controllare in modo più efficiente le direttive dell'azienda nell'ambito della sicurezza sul lavoro. È previsto l'obbligo di sorveglianza di un preposto, invece, per attività quali:
- montaggio e smontaggio delle opere provvisionali;
- costruzione, sistemazione, trasformazione o smantellamento di una paratoia o di un cassone;
- lavori di demolizione;
- lavori in spazi confinati;
- lavori di installazione di segnaletiche stradali.
Preposto alla sicurezza: responsabilità
Il ruolo del preposto è generalmente ricoperto da figure quali capi-reparto, capi-squadra, capi-officina, capi-turno ecc: soggetti che si occupano, dunque, di sovrintendere e vigilare sulle operazioni di altri lavoratori.
Il preposto può essere nominato formalmente dal datore di lavoro, ma non si tratta di un obbligo di legge: possono essere considerati preposti anche soggetti non investiti di incarichi formali, che danno ordini e gestiscono persone ricoprendo “di fatto” il ruolo (ai sensi dell’articolo 299 dell’81/08, principio di effettività).
Sebbene le responsabilità di tale figura riguardino l'applicazione di misure di prevenzione disposte da altri (quindi non è lui in prima persona a doverle individuare) il preposto è obbligato, per legge, a ricevere un'adeguata e specifica formazione.
Obblighi del preposto alla sicurezza
Per lo svolgimento dei propri compiti, non è prevista alcuna indennità versata al preposto. Egli non può, inoltre, sottrarsi all’adempimento degli obblighi previsti dal Testo Unico, pena possibili sanzioni per inadempimento contrattuale.
L’Art.19 del D.lgs 81/08 definisce, nello specifico, quali sono gli obblighi del preposto alla sicurezza:
a) sovrintendere e vigilare sull'osservanza, da parte dei lavoratori, degli obblighi di legge e delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza (informando i superiori in caso di persistenza delle inosservanze);
b) verificare che solo i lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono a un rischio grave e specifico;
c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle misure di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni ai lavoratori affinché, in caso di pericolo grave e immediato, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
d) informare il più presto possibile i lavoratori, esposti al rischio di un pericolo grave e immediato, riguardo il rischio stesso e le disposizioni in materia di protezione;
e) salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro (o al dirigente) le deficienze dei mezzi, delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, così come ogni condizione di pericolo che si verifichi durante l’attività lavorativa;
g) frequentare appositi corsi di formazione (secondo quanto previsto dall'articolo 37).
Le sanzioni per i preposti che non rispettino gli obblighi di legge prevedono:
- arresto da uno a tre mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione di quanto presente alle lettere a), e), f);
- arresto sino a un mese o l'ammenda da 300 a 900 euro per la violazione di quanto presente alle lettere b), c), d);
- ammenda da 300 a 900 euro per la violazione di quanto presente alla lettera g).
Preposto alla sicurezza: formazione
La formazione dei preposti alla sicurezza è obbligatoria per legge ed è a cura del datore di lavoro.
I contenuti della formazione, secondo quanto stabilito dall'art.37 del Testo Unico, riguardano:
- principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- valutazione dei rischi;
- individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
I corsi di formazione per preposti hanno durata di 8 ore complessive e, in parte, possono essere svolti anche in modalità e-learning (per esempio, 5 ore online e 3 in aula). Gli aggiornamenti, da svolgere ogni 5 anni, sono invece di 6 ore e si possono frequentare interamente via Internet.
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Scritto da: Renzo Vasselai Socio fondatore di Studio Essepi, consulente esperto in ambito sicurezza e sistemi di gestione, appassionato motociclista. |