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PiMUS: cos'è, quando è obbligatorio e chi deve farlo

PiMUS: cos'è, quando è obbligatorio e chi deve farlo

Il Pi.M.U.S. è il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi, ovvero un documento tecnico che rappresenta il punto di riferimento in cantiere per quanto riguarda tali attività.

Non si tratta di un documento di valutazione dei rischi, che in cantiere è rappresentato invece da POS o PSC (rispettivamente, Piano Operativo di Sicurezza e Piano di Sicurezza e di Coordinamento: qui puoi approfondire le differenze tra i due).

Il PiMUS è un documento specifico che riguarda, nel dettaglio, tutte le operazioni che hanno a che fare con i ponteggi: montaggio, smontaggio e trasformazione degli stessi. Vediamo, in particolare:

  • cos'è;
  • quando è obbligatorio;
  • chi deve redigerlo;
  • quali contenuti vanno inseriti.

PiMUS: cos’è

Come stabilito all'art. 134 del D.Lgs. 81/08, nei cantieri dove vengono impiegati ponteggi deve essere sempre tenuta una copia del Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio.

A specificare i contenuti di tale documento, come vedremo nel dettaglio nell'ultimo paragrafo, è l'allegato XXII del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro.

In generale, bisogna considerare che il PiMUS è un documento operativo, che lavoratori e addetti usano in cantiere per tutte quelle operazioni che riguardano i ponteggi. Di conseguenza, tale piano dev’essere messo a disposizione non solo della ditta stessa che si occupa di queste attività (montaggio, smontaggio, trasformazione), ma anche di quei lavoratori che, in seguito, utilizzeranno i ponteggi.

Tale documento andrà, quindi, redatto prima dell'inizio dei lavori di montaggio dei ponteggi e, in caso si rendano necessarie modifiche in corso d'opera, andrà innanzitutto aggiornato con le nuove disposizioni.

L'obiettivo è quello di garantire la sicurezza:

  • del personale addetto alle attività che hanno a che fare con i ponteggi;
  • di coloro che, pur non essendo addetti, possono trovarsi coinvolti durante le operazioni (es. altri lavoratori del cantiere, abitanti o fruitori dello stabile).

Redazione PI.M.U.S.: quando è obbligatoria e chi deve farla

Quando è obbligatorio il PiMUS? Tale documento è necessario per:

  • ponteggi metallici fissi, indipendentemente dalle dimensioni e dalla complessità del progetto;
  • ponteggi provvisori o impalcati costruiti con elementi di ponteggi metallici fissi;
  • ponteggi realizzati con elementi in legno.

Non risulta obbligatorio, invece, per la realizzazione di opere provvisionali diverse dai ponteggi, come ponti su cavalletti, ponti su ruote (trabattelli) parapetti, ecc.

Per quanto riguarda la redazione del PiMUS, l'articolo 136 del D.Lgs. 81/08 prevede che, nei lavori in quota, sia il datore di lavoro dell'impresa che monta e smonta il ponteggio a provvedere "a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in funzione della complessità del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso l'adozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista”.

Nel caso in cui operino più imprese, andrà realizzato un solo PiMUS, firmato dai diversi datori di lavoro. Altre casistiche possono essere:

  • è coinvolta una sola impresa, ma con lavoratori autonomi: il piano viene redatto dall'impresa e sottoscritto dai diversi lavoratori per accettazione;
  • sono coinvolti solo lavoratori autonomi: il documento viene redatto dal lavoratore aggiudicatario, mentre gli altri lo sottoscriveranno per accettazione.

Tra gli obblighi del datore di lavoro, indicati sempre all'articolo 136 (comma 6), egli è tenuto ad assicurare che i ponteggi “siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d'arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste”.

Per approfondire, qui puoi trovare un altro nostro articolo dedicato alla formazione per addetti al montaggio e smontaggio ponteggi.

PiMUS: contenuti minimi allegato XXII del D.Lgs. 81/2008

Come anticipato, è l'allegato XXII del D.Lgs. 81/08 a specificare i contenuti minimi previsti nel Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi.

Oltre ai dati identificativi relativi a luogo di lavoro, datore di lavoro, squadra degli addetti (compreso il preposto) e tipologia di ponteggio, il PiMUS deve includere anche:

  • disegno esecutivo del ponteggio, con indicazione di: generalità e firma del progettista, sovraccarichi massimi per metro quadrato di impalcato, appoggi e ancoraggi;
  • progetto del ponteggio, quando previsto;
  • illustrazione delle modalità di montaggio, trasformazione e smontaggio, con le sequenze “passo dopo passo” e la descrizione delle regole puntuali/specifiche da applicare durante le operazioni (“istruzioni e progetti particolareggiati”), con elaborati esplicativi contenenti le corrette istruzioni ed elaborati grafici costituiti da schemi, disegni e foto;
  • descrizione delle regole da applicare durante l’uso del ponteggio;
  • indicazioni delle verifiche da effettuare sul ponteggio prima del montaggio e durante l’uso.

Per quanto riguarda le indicazioni generali per le operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio ("piano di applicazione generalizzata"), andranno specificate anche:

  • planimetria delle zone destinate allo stoccaggio e al montaggio (con indicazioni relative a delimitazione, viabilità, segnaletica, ecc.);
  • modalità di verifica e controllo del piano di appoggio del ponteggio (portata della superficie, omogeneità, ripartizione del carico, elementi di appoggio, ecc.);
  • modalità di tracciamento del ponteggio, impostazione della prima campata, controllo della verticalità, livello/bolla del primo impalcato, distanza tra ponteggio (filo impalcato di servizio) e opera servita, ecc.;
  • descrizione dei DPI utilizzati nelle operazioni e loro modalità di uso, con esplicito riferimento all'eventuale sistema di arresto caduta utilizzato e ai relativi punti di ancoraggio;
  • descrizione delle attrezzature impiegate nelle operazioni e loro modalità di installazione e uso;
  • misure di sicurezza da adottare in caso di linee elettriche aeree nude in tensione, presenti nelle vicinanze del ponteggio;
  • tipo e modalità di realizzazione degli ancoraggi;
  • misure di sicurezza da adottare in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche (neve, vento, ghiaccio, pioggia) che possono pregiudicare la sicurezza del ponteggio e dei lavoratori;
  • misure di sicurezza da adottare contro la caduta di materiali e oggetti.

Se vuoi tutelare la tua impresa ed essere certo che i tuoi lavoratori siano adeguatamente formati per svolgere le operazioni di montaggio e smontaggio ponteggi, guarda qui il nostro corso lavori in quota oppure contattaci oggi stesso per organizzare un corso per addetto ponteggi presso la tua azienda.  


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Scritto da: Fabrizio Cattaneo


Consulente e formatore specializzato in sicurezza sul lavoro e trasporto merci pericolose, amante della montagna.





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