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Nuovo regolamento DPI: cosa cambia con il D.Lgs. 17/2019

Nuovo regolamento DPI: cosa cambia con il D.Lgs. 17/2019

In vigore dal 12 marzo 2019, in Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il decreto di adeguamento al nuovo regolamento europeo sui DPI.

Nello specifico, si tratta dell'Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.

Questo significa che viene modificata la normativa nazionale sui DPI, per renderla conforme a quanto previsto dal nuovo regolamento europeo (in vigore dal 21 aprile 2018): vediamo, in questo articolo, quali sono le principali novità.

Nuovo regolamento DPI: cosa cambia

Le modifiche apportate dal D.Lgs. 17/2019 riguardano alcuni articoli del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (nello specifico, il 74 e il 76) e, soprattutto, il D.Lgs. 475/92.

Se da un lato le variazioni al D.Lgs. 81/08 sono minime, con la sostituzione solo di alcune parole per aggiornare i riferimenti normativi, dall'altro le novità più importanti riguardano, appunto, l'ex decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475: già il titolo stesso del decreto, non a caso, è ora cambiato con quello riportato nell'introduzione.

Altre variazioni si riscontrano già dai primi articoli: come detto, l’obiettivo è l’adeguamento al Regolamento (UE) 2016/425 del 9 marzo 2016, quindi i rimandi a tale testo (che puoi consultare qui) sono frequenti.

Vediamo, ad esempio, come cambiano i primi tre articoli.

Articolo 1 - Campo di applicazione e definizioni
1. Le norme del presente decreto si applicano ai Dispositivi di protezione individuale (DPI) di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, di seguito regolamento DPI. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento DPI.

Articolo 2 - Norme armonizzate e presunzione di conformità dei DPI
1. Ai sensi del presente decreto, per le norme armonizzate si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento DPI.
2. Gli enti normatori italiani, in sede di elaborazione delle norme armonizzate, consultano preventivamente le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Articolo 3 - Requisiti essenziali di sicurezza
1. I DPI possono essere messi a disposizione sul mercato solo se rispettano le indicazioni di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento DPI.
2. Si considerano conformi ai requisiti essenziali di cui al comma 1 i DPI muniti della marcatura CE per i quali il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio dell'Unione sia in grado di presentare, a richiesta, la documentazione di cui all'articolo 15 e all'allegato III del regolamento DPI, nonché, relativamente ai DPI di seconda e terza categoria, la certificazione di cui agli allegati V, VI, VII e VIII del regolamento DPI.

Adeguamento al regolamento europeo DPI: altre variazioni

Tra le altre modifiche introdotte dal nuovo regolamento DPI italiano, vanno citati i seguenti articoli:

  • articolo 5, Procedura di valutazione della conformità: non si parla più di Certificazione CE ma, appunto, di valutazione della conformità. Essa è necessaria per i DPI di qualsiasi categoria e non più solo per quelli di seconda o terza;
  • come stabilito dal nuovo articolo 7, gli attestati di certificazione CE e le approvazioni rilasciate a norma della direttiva 89/686/CEE rimangono comunque valide;
  • l'articolo 12 (Marcatura CE) prevede che il fabbricante apponga sul DPI la marcatura CE secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 17 del regolamento DPI;
  • l'articolo 12 bis del vecchio regolamento è stato sostituito con il seguente: "La documentazione relativa ai metodi di attestazione di conformità nonché le istruzioni e le avvertenze dei DPI prodotti o commercializzati in Italia devono essere redatte in lingua italiana o anche in lingua italiana".

Inoltre, tra le modifiche dell'articolo 13 (Vigilanza del mercato sui DPI), è importante sottolineare come aumentino i soggetti responsabili: il fabbricante, il suo mandatario, l'importatore, il distributore o l'operatore economico destinatario del relativo provvedimento.

Nuovo regolamento DPI: sanzioni

Tra i punti più importanti del nuovo regolamento DPI vi è, senza dubbio, quello che riguarda l'inasprimento delle sanzioni e delle disposizioni penali (articolo 14).

In base a quanto previsto per legge, infatti, ora le sanzioni per fabbricanti o importatori che producono o mettono a disposizione DPI non conformi alle norme di sicurezza sono:

  • multa da 8 mila a 48 mila euro per DPI di I categoria;
  • arresto fino a 6 mesi o ammenda da 10 mila a 16 mila euro per DPI di II categoria;
  • arresto da 6 mesi a 3 anni per DPI di III categoria.

Altre sanzioni per il fabbricante che omette di espletare le procedure previste all'articolo 19 del regolamento sono:

  • multa da 5 mila a 30 mila euro per DPI di I categoria;
  • multa da 10 mila a 60 mila euro per DPI di II categoria;
  • multa da 30 mila a 150 mila euro per DPI di III categoria.

Prevista anche una sanzione amministrativa pecuniaria da 6 mila a 36 mila euro per il fabbricante di DPI di qualsiasi categoria che omette di redigere la dichiarazione di conformità CE.

Per quanto riguarda i distributori che non rispettano l'articolo 11, invece, le sanzioni vanno:

  • da 1.000 a 6 mila euro per DPI di I categoria;
  • da 2 mila a 12 mila euro per DPI di II categoria;
  • da 10 mila a 60 mila euro per DPI di III categoria.

Per la lista completa delle sanzioni, e i dettagli sulle modifiche apportate dal D.Lgs. 17/2019, consulta qui il documento pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

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Scritto da: Simone Zanoni


Consulente e formatore specializzato in sicurezza sul lavoro, ambiente e sistemi di gestione, con la passione per lo sport.





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