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Nuovo codice di prevenzione incendi: le novità

Nuovo codice di prevenzione incendi: le novità

Lo scorso 20 ottobre 2019 è entrato ufficialmente in vigore il nuovo codice di prevenzione incendi, che va a modificare il DM 3 agosto 2015.

Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto 12 aprile 2019, infatti, sono trascorsi i 180 giorni previsti per l'entrata in vigore delle "Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139".

Sul tema, anche i Vigili del Fuoco hanno pubblicato una circolare, lo scorso 15 ottobre, proprio per evidenziare le principali novità apportate al codice di prevenzione incendi. Vediamo, dunque, quali sono i cambiamenti più importanti.

Nuovo codice prevenzione incendi 2019: cosa cambia

Le modifiche introdotte dal decreto del 12 aprile 2019 hanno l'obiettivo di proseguire il percorso di semplificazione e razionalizzazione delle norme in tema di prevenzione incendi, tenendo conto di fattori quali il processo tecnologico e gli standard internazionali.

In generale, ecco quali sono le variazioni del nuovo codice di prevenzione incendi, in base a quanto riportato nel decreto in vigore dal 20 ottobre:

  • art. 1: viene abrogato il comma 2 del DM 3 agosto 2015;
  • art. 2: sostituzione del precedente articolo 2 del DM 3 agosto 2015 con il nuovo "Campo di applicazione e modalità applicative";
  • art. 3: dopo il nuovo articolo 2, viene aggiunto un articolo 2-bis, relativo alle "Modalità applicative alternative";
  • art. 4: viene modificato l'articolo 5 del DM 3 agosto 2015, con l'aggiunta di un comma 1-bis e la sostituzione del comma 2.

Le attività soggette alle norme tecniche dell’articolo 1 del DM 3 agosto 2015, sono parte di quelle elencate nell’allegato I del DPR 151/2011 e vengono specificate all'art. 2 del decreto 12 aprile 2019.

Si tratta, nello specifico, di quelle con numerazione: "9; 14; da 19 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all'aria aperta e dei rifugi alpini; 67, ad esclusione degli asili nido; da 69 a 71; 73; 75; 76".

Qui puoi trovare l'elenco generale delle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco.

Nuovo codice prevenzione incendi: l’art. 2 del DM 12 aprile 2019

Come anticipato, la circolare n. 15406 del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, si concentra sul mettere in evidenza le principali novità del decreto 12 aprile 2019.

Innanzitutto, tra le attività elencate all'art.2 (ovvero quelle citate in precedenza) ne sono state incluse alcune che non erano presenti nel DM 3 agosto 2015, ovvero quelle dalla 19 alla 26 e la numero 73.

Inoltre, per quelle di nuova realizzazione, le norme tecniche del nuovo codice di prevenzione incendi diventano l'unico strumento di progettazione ammesso (ad esclusione di quelle citate all'articolo 3, che vedremo tra poco).

Per quanto riguarda i commi 3 e 4, invece, la circolare dei VVF indica che "in estrema sintesi, è ammesso che per tali attività sia possibile mantenere le modalità progettuali secondo le normative di tipo tradizionale anche sulle parti oggetto di modifica/ampliamento, qualora l’applicazione alle stesse del Codice comportasse incompatibilità con le porzioni dell’attività non oggetto di intervento".

Infine, al comma 5, viene detto che le norme tecniche per la progettazione, realizzazione ed esercizio delle attività possono essere prese come riferimento anche da quelle non soggette o comunque non presenti nell'allegato I del DPR 151/2011.

L’introduzione dell’articolo 2-bis nel DM 3 agosto 2015

Un altro elemento importante da evidenziare è incluso nel nuovo articolo 2-bis, introdotto nel DM 3 agosto 2015.

In sostanza, alcune attività soggette al codice di prevenzione incendi possono applicare le norme tecniche indicate all'art. 5 comma 1-bis, in alternativa a quelle dell'articolo 1 (comma 1).

Nello specifico, tali attività sono quelle che fanno parte delle seguenti classificazioni:

  • 66 (eccetto le strutture turistico-ricettive all'aria aperta e i rifugi alpini);
  • 67 (tranne gli asili nido);
  • 69 (solo per le attività commerciali ove sia prevista la vendita e l'esposizione di beni);
  • 71;
  • 75 (eccetto i depositi di mezzi rotabili e i locali adibiti al ricovero di natanti e aeromobili).

Nell'immagine seguente, ripresa dalla circolare 15406 dei Vigili del Fuoco, viene fornito uno schema riepilogativo delle modalità applicative del DM 3 agosto 2015 (sulla base delle modifiche e delle novità introdotte dal DM 12 aprile 2019).

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Scritto da: Valentina Vasselai


RSPP, consulente e formatrice in ambito sicurezza sul lavoro e ambiente, appassionata di danza, gite in montagna e uscite in bicicletta.





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