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Legge di Bilancio 2019: novità in ambito sicurezza sul lavoro

Legge di Bilancio 2019: novità in ambito sicurezza sul lavoro

La Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145) è entrata ufficialmente in vigore il 1° gennaio del nuovo anno e, tra i diversi temi trattati, introduce anche alcune novità in tema di sicurezza sul lavoro.

Il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” è lo strumento economico, pubblicato aggiornato ogni anno, all’interno del quale vengono definiti gli obiettivi per la Manovra di finanza pubblica per il triennio successivo.

In questo articolo, andremo a focalizzarci sui punti che riguardano strettamente la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Legge di Bilancio 2019: cosa cambia in materia di sicurezza sul lavoro

Le principali novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2019, con riferimento all’ambito sopra citato, toccano diversi temi: dall’aumento delle sanzioni per il datore di lavoro al rafforzamento delle attività di vigilanza dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro; dalla riduzione del tasso INAIL (e dei finanziamenti) alla prevenzione incendi per luoghi e beni culturali.

Di seguito, ecco un riepilogo con alcune delle novità più rilevanti.

Aumento sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale

La novità più importante della Legge di Bilancio 2019, in ambito sicurezza sul lavoro, riguarda senza dubbio l’aumento delle sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale.

Nello specifico, l’incremento può essere del 10% per gli importi dovuti a violazioni delle disposizioni contenute nel Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08).

Le sanzioni possono aumentare anche del 20% per le violazioni che riguardano:

  • impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione al Centro per l’impiego;
  • somministrazione irregolare di lavoro;
  • inosservanza delle norme relative all’orario di lavoro;
  • mancata comunicazione del distacco estero;
  • “altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali”.

Tali sanzioni vengono raddoppiate qualora, nei tre anni precedenti, al datore di lavoro siano già state applicate altre sanzioni amministrative o penali per queste stesse violazioni.

Rafforzamento dell’organico di vigilanza dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

Altra novità della Legge di Bilancio 2019, riportata al comma 445, lettera a), riguarda una serie di attività volte a contrastare “il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Tra queste, per i prossimi tre anni l’Ispettorato Nazionale del Lavoro è autorizzato ad assumere nuovo personale (prevalentemente ispettivo) a tempo indeterminato. Nello specifico si parla di:

  • 300 nuove unità nel 2019;
  • 300 nuove unità nel 2020;
  • 330 nuove unità nel 2021.

Riduzione tasso INAIL (e dei finanziamenti)

A partire dal 2019, la Legge di Bilancio ha rivisto le tariffe per premi e contributi INAIL, per l'assicurazione su infortuni e malattie professionali.

Il comma 1121 riporta che sono previste minori entrate, nei prossimi tre anni, pari a:

  • 410 milioni nel 2019;
  • 525 milioni nel 2020;
  • 600 milioni nel 2021.

Tuttavia, ciò implica anche minori risorse destinate dall’INAIL per finanziare progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Come riporta il comma seguente (1122), le riduzioni saranno di 110 milioni nel 2019 e di 100 milioni rispettivamente nel 2020 e nel 2021.

Controllo prevenzione incendi per beni culturali e luoghi della cultura

Il comma 566 riporta che, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2019, il Ministero per i beni e le attività culturali dovrà provvedere a una ricognizione in tutti i propri istituti, luoghi della cultura e sedi (oltre a quelle di altri Ministeri ma vincolate al codice dei beni culturali e del paesaggio) soggette a controllo di prevenzione incendi.

Come indicato al comma seguente, inoltre, Il Ministero per i beni e le attività culturali e gli altri Ministeri che hanno in uso gli immobili sopra citati, dovranno provvedere, nei limiti delle risorse a disposizione,

“alla messa a norma delle eventuali criticità rilevate e all'adempimento delle eventuali prescrizioni impartite con le modalità e i tempi stabiliti con uno o più decreti del Ministro dell'interno […] da adottare entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto per l'ultimazione della ricognizione di cui al comma 566”.

Sempre in tema di prevenzione incendi, da citare anche il comma 1141 che, per le strutture ricettive turistico-alberghiere colpite dagli eventi metereologici del 2 ottobre 2018, prevede una proroga al 31 dicembre 2019 per l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi.

Se vuoi avere informazioni più dettagliate sulle novità legislative che riguardano la sicurezza sul lavoro, consulta qui il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale oppure contattaci per una consulenza professionale.


 


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Scritto da: Sara Bittesnik


Consulente e formatrice specializzata in igiene alimentare, sistemi di gestione e privacy, amante di cucina ed enologia.





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