Anche nei piccoli lavori edili, come ad esempio ristrutturazioni in appartamenti o interventi minori, il committente è tenuto a rispettare precisi obblighi.
Questo significa che anche il proprietario di un immobile, l'affittuario o il comodatario, quando si affidano a piccoli artigiani per lo svolgimento di lavori edili in casa, sono in parte responsabili della salute e sicurezza dei lavoratori.
A volte si tende a sottovalutare il problema, ma in effetti - in caso di inadempienze - le sanzioni per il committente possono essere amministrative e addirittura penali. Vediamo, nel dettaglio, quali sono le responsabilità del committente e alcuni aspetti da considerare.
Sicurezza cantiere edile: chi è il committente?
Come anticipato, per "committente" si intende colui che commissiona un lavoro, dunque può trattarsi del proprietario dell'immobile oppure anche dell'affittuario o di chiunque abbia un diritto reale sull'immobile. Non solo persona fisica: tale soggetto può essere anche una persona giuridica oppure un Ente.
Il Testo Unico sulla salute e sicurezza fornisce la seguente definizione di committente: "il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto".
Dunque, a seconda degli interventi edili da effettuare, potrebbero essere necessari specifici titoli abilitativi o comunicazioni. Tuttavia, anche per lavori minori e semplici manutenzioni, si assume in automatico la funzione di committente. Giusto per fare qualche esempio, può essere anche colui che si affida ad artigiani professionisti per:
- tinteggiatura dei muri interni o esterni;
- lavori relativi all'impianto elettrico o idrico;
- lavori edili (es. rifacimento del bagno, del manto di copertura, del pavimento, ecc.).
Ecco perché può essere molto facile ritrovarsi a ricoprire il ruolo di committente, con le conseguenti responsabilità anche dal punto di vista della salute e sicurezza sul lavoro. Vediamo quali sono e a quali figure si può rivolgere il privato, per fare in modo che siano dei professionisti ad adempiere correttamente a quanto previsto per legge.
Le responsabilità del committente dei lavori edili
L'articolo 90 del D.Lgs. 81/08 approfondisce, nello specifico, proprio gli "obblighi del committente o del responsabile dei lavori".
Il titolo stesso di questo articolo introduce un primo tema. Ovvero, il committente può decidere se nominare o meno un responsabile dei lavori, affidandosi quindi a un soggetto che si occupi di svolgere i compiti attribuiti al committente stesso.
Dunque, nella fase di progettazione dell'opera, il committente o il responsabile devono attenersi alle misure generali di tutela della salute e sicurezza sul lavoro descritte all'articolo 15 (es. valutazione di tutti i rischi, programmazione della prevenzione, eliminazione o riduzione dei rischi, informazione e formazione lavoratori, ecc.).
Nel caso di più imprese esecutrici, inoltre, andranno designati il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e il coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva (CSE), di cui parleremo meglio nel prossimo paragrafo. Il committente o il responsabile dei lavori, se in possesso degli adeguati requisiti, possono anche ricoprire in prima persona i ruoli di CSP e CSE.
Qualora, invece, i lavori venissero affidati a una sola impresa o ad un lavoratore autonomo, committente o responsabile dovranno:
- verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, di quelle esecutrici e dei lavoratori autonomi;
- chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, con gli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL e alle casse edili, oltre a una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
- prima dell’inizio dei lavori, trasmettere all’amministrazione concedente una copia della notifica preliminare, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica dell'ulteriore documentazione.
Proprio per la complessità del quadro di responsabilità, quindi, è consigliabile per il committente privato nominare un responsabile dei lavori, che si occuperà di adempiere a tali obblighi. In capo al committente rimane, comunque, la responsabilità di vigilare sull'operato del soggetto nominato.
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in fase esecutiva
Coordinatore per sicurezza in fase di progettazione e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione identificano due ruoli distinti, che possono essere ricoperti da figure diverse oppure anche da una stessa persona. Ma che, in ogni caso, non vanno appunto considerati come sinonimi, in quanto svolgono mansioni differenti.
Nello specifico:
- coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: redige il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e predispone il fascicolo con le informazioni utili alla prevenzione e protezione dei rischi;
- coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: verifica che i lavori vengano svolti correttamente, secondo quanto previsto dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
Come visto in precedenza, queste due figure entrano in gioco quando nel cantiere edile è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non in contemporanea. E la nomina spetta appunto al committente o al responsabile dei lavori, secondo quanto previsto all’articolo 90 del Testo Unico.
Per approfondire, qui trovi un articolo specifico sul Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE).
In generale, il mancato adempimento di quanto previsto per legge può comportare pesanti sanzioni per il committente o per il responsabile dei lavori. In base all’articolo 157, a seconda delle violazioni, si può arrivare anche a un’ammenda da 2.500€ a 6.400€ e all’arresto da 3 a 6 mesi.
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Mattia Pinali
Consulente specializzato in salute e sicurezza sul lavoro, musicista e appassionato di sport.