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L'importanza di informare, formare e addestrare apprendisti e neoassunti

L'importanza di informare, formare e addestrare apprendisti e neoassunti

Informazione e formazione alla sicurezza sul lavoro (e l'addestramento pratico, ove previsto) sono aspetti fondamentali che il datore di lavoro è tenuto a garantire - per legge - ai propri lavoratori.

Questi obblighi riguardano anche apprendisti e neoassunti, figure alle quali il datore di lavoro deve fornire adeguata informazione, formazione e addestramento, e per le quali la tempestività può fare la differenza. Sia in termini di legge che per la salute e la sicurezza della persona stessa.

Troppo spesso, erroneamente, si pensa che i 60 giorni di tempo per la formazione dei nuovi assunti, di cui parla l'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, mettano al sicuro le aziende da eventuali infortuni che possono accadere in quel periodo di tempo.

Vediamo, in questo articolo, di fare chiarezza sull'argomento. 

Sicurezza sul lavoro e rischi dei lavoratori neoassunti

In tema di lavoratori neoassunti e sicurezza sul lavoro ci sono molti dati che spiegano come, statisticamente, questi soggetti abbiano maggiori probabilità di incorrere in infortuni lavorativi o contrarre malattie professionali.

Ad esempio, secondo l'EU-OSHA, Agenzia europea per la salute e la sicurezza sul lavoro, i giovani tra i 18 e i 24 anni hanno - entro il primo mese di lavoro - il 50% di probabilità in più di subire un infortunio o contrarre una malattia professionale, rispetto ai colleghi più esperti.

In realtà, l'aspetto legato all'età può incidere fino a un certo punto. È chiaro che nel caso dei giovani (compresi gli adolescenti di 15-18 anni, che frequentano percorsi di alternanza scuola-lavoro) possono entrare in gioco fattori quali:

  • mancanza di familiarità con il lavoro;
  • mancanza di esperienza;
  • sottovalutazione dei rischi presenti;
  • riluttanza a sollevare dubbi e porre domande;
  • desiderio di impressionare colleghi e responsabili;
  • ecc.

Al di là dell'età, però, questi aspetti - più o meno marcati - possono essere presenti in generale anche nelle figure che per la prima volta si apprestano a svolgere una determinata mansione o ad avere a che fare con un settore nuovo. I neoassunti potrebbero essere più soggetti a non riconoscere i rischi presenti o a non comprendere regole considerate "ovvie" nell'uso delle attrezzature di lavoro. Oppure, potrebbero ignorare segnali di avvertimento e regole, ed essere portati (per fretta, imprudenza, ritmi di lavoro, ecc.) a prendere rischiose "scorciatoie" nelle procedure.

Da qui appare chiaro come informazione, formazione e aggiornamento tempestivi possano fare la differenza. Capiamo meglio cos'è previsto per legge su questo argomento.

Informazione, formazione e addestramento: cosa dice la legge

In tema di formazione alla sicurezza dei lavoratori, vanno considerati principalmente il D.Lgs. 81/08 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) e l'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.

L'articolo 37 del Testo Unico, al comma 1, dice che "Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza [...]".

Più nello specifico, al comma 4, la legge prevede che "La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:

a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi".

Come anticipato, molte aziende puntano sul periodo dei 60 giorni (regolato appunto dall'Accordo Stato Regioni) per formare un lavoratore, come se questo fornisse una garanzia per gli infortuni che dovessero accadere entro tale termine.

È importante, però, leggere nel dettaglio cosa dice l'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011, per comprendere meglio cosa prevede la normativa. Al punto 10, nelle disposizioni transitorie di prima applicazione, si dice che:

"Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all’assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione”.

Dunque, la formazione di apprendisti e neoassunti deve avvenire prima dell'assunzione o contestualmente ad essa. Solo qualora non fosse possibile prima, è concesso di completare il percorso formativo entro i 60 giorni dall'assunzione. Tale formazione, però, va appunto "completata" e non "effettuata" nel periodo di tempo sopra citato. Da ciò si deduce che debba essere comunque avviata prima o al momento dell'assunzione.

Le evidenze, il registro dell'addestramento e le figure di controllo

Cosa succede in caso di infortunio o malattia professionale entro i 60 giorni dall'assunzione? In realtà, più che la formazione Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, in sede giudiziale interessa soprattutto quella specifica, su particolari situazioni di lavoro o sull'utilizzo di determinate macchine e attrezzature (non necessariamente quelle previste dall’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012). Quindi viene meno la considerazione del periodo di tempo per completare la formazione (che non assolve, né dà garanzia di non colpevolezza).

In questi casi, infatti, un giudice può richiedere evidenza che il lavoratore sia stato preventivamente informato, formato e addestrato per i rischi specifici che lo espongono alla sua mansione, dunque prima di renderlo operativo nel suo ruolo lavorativo. Tale formazione interna deve essere opportunamente verbalizzata su un apposito registro, come precisato anche nel Testo Unico (articolo 37, comma 5) in merito all'addestramento:

"L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L'addestramento consiste nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato".

Un ruolo fondamentale, infine, è ricoperto dai supervisori, ovvero coloro che devono accertarsi che apprendisti e neoassunti mettano in atto pratiche di lavoro sicure, spiegandone l'importanza, dando il buon esempio in prima persona e promuovendo una cultura della sicurezza. I soggetti tenuti a vigilare possono essere il datore di lavoro, il dirigente o il preposto, i quali devono garantire un'attività continuativa anche in assenza di uno di loro (assicurando la presenza di un sostituto).

Nei casi di PCTO (percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, ovvero gli stage scolastici di alternanza scuola-lavoro), lo stesso tutor interno all'azienda è opportuno che sia un preposto.

Devi assumere nuove figure nella tua azienda e vuoi essere certo di adempiere agli obblighi di legge sulla salute e sicurezza sul lavoro? Contattaci senza impegno per richiedere il supporto di un nostro professionista.


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Scritto da: Michele Vasselai


RSPP, responsabile marketing e vendite specializzato in comunicazione d'impresa e sviluppo commerciale, motociclista e appassionato di basket.


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