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Impianto distribuzione carburanti a uso privato: l'iter autorizzativo

Impianto distribuzione carburanti a uso privato: l'iter autorizzativo

L’installazione di un impianto di distribuzione carburanti a uso privato deve rispettare un preciso iter autorizzativo, per evitare di incorrere in gravi sanzioni amministrative e penali.

Da un lato, si tratta di un investimento importante per imprese industriali, commerciali o di trasporti di merci o persone, consorzi o cooperative che si occupano di logistica, siti di estrazione come cave o miniere, cantieri di lunga durata e, in generale, tutte quelle attività che hanno frequente necessità di rifornimento carburante.

Dall’altro, a livello burocratico, sono fondamentali l’autorizzazione per realizzare l’impianto e le adeguate procedure di omologazione e collaudo, secondo le norme di riferimento:

  • D.M. del 22 novembre 2017, “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l’erogazione di carburante liquido di categoria C”;
  • norme regionali (ad esempio, per la Regione Veneto, la Legge n. 23 del 23 ottobre 2003, “Norme per la realizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva di carburanti);
  • D.Lgs. n. 32 dell'11 febbraio 1998, "Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti".

Vediamo, in questo articolo, di fare chiarezza sui termini e sull’iter da seguire.

Caratteristiche dell’impianto di distribuzione carburante a uso privato

Il D.M. del 2017 si applica “a tutti i contenitori-distributori a uso privato, indipendentemente dal tipo di attività nella quale sono installati”.

Per contenitore-distributore a uso privato s’intende un complesso autonomo di attrezzature fisse/mobili costituito da un serbatoio interrato o mobile (fuori terra):

  • idoneo a contenere carburante liquido di categoria C (indicativamente con punto di infiammabilità compreso tra 65° e i 125°);
  • con capacità di stoccaggio non superiore a 9 m3;
  • collegato ad apparecchiature per l’erogazione del liquido contenuto.

L’impianto deve essere destinato esclusivamente al rifornimento di autoveicoli adibiti a funzioni strumentali dell’impresa. La distribuzione di carburante, quindi, non può essere compresa tra le attività della ragione sociale aziendale.

Tra gli obiettivi del D.M. per una corretta gestione e installazione dei contenitori-distributori, vi sono:

  • minimizzare le cause di fuoriuscita accidentale di carburante e il rischio di incendio;
  • limitare, in caso di evento incidentale, danni a persone, edifici e locali contigui all’impianto e danni all’ambiente;
  • consentire ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza. 

Impianto distribuzione carburanti: omologazione delle cisterne

La normativa del 2017 si applica sia agli impianti di nuova installazione sia a quelli già esistenti.

In quest’ultimo caso, sono esenti quelli:

  • in possesso di atti abilitativi che riguardino anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle autorità competenti;
  • in possesso del certificato di prevenzione incendi in corso di validità o quelli per i quali è stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività;
  • per i quali siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di installazione di contenitori-distributori sulla base di un progetto approvato dal Comando provinciale dei vigili del fuoco.

Criteri di installazione e caratteristiche costruttive

Il D.M. sopra citato specifica quali sono i criteri di installazione e le caratteristiche costruttive da rispettare, per ottenere l’omologazione del distributore. 

Innanzitutto, i serbatoi (e relativi dispositivi e componenti) devono essere installati secondo la regola dell’arte. I serbatoi possono essere a doppia parete e con sistema di montaggio continuo, oppure a parete singola.

Nel primo caso, le pareti possono essere:

  • entrambe metalliche, con parete esterna dotata di protezione anticorrosione;
  • interna metallica ed esterna con altro materiale non metallico (di classe A1 di reazione al fuoco, purché idoneo a garantire la tenuta dell’intercapedine tra le pareti);
  • entrambe in materiale non metallico (di classe A1 di reazione al fuoco, purché resistenti alle sollecitazioni meccaniche e alla corrosione);
  • interna non metallica (ma di classe A1 di reazione al fuoco), ed esterna in metallo, con protezione anticorrosione.

Il serbatoio a parete singola, invece, può avere parete metallica provvista di protezione anticorrosione, oppure parete in materiale non metallico (ma di classe A1 di reazione al fuoco). È obbligatorio, inoltre, che il deposito di distribuzione sia posizionato all’interno di un bacino di contenimento di capacità non inferiore al 110% del volume del deposito stesso, così da contenere eventuali perdite dai serbatoi del deposito.

Rimangono comunque a norma, qualora non sia stata revocata l’autorizzazione (SCIA), le cisterne che erano state approvate secondo il precedente D.M. del 1990, con bacini di contenimento pari al 50% della capacità geometrica massima. Lo stesso vale per le cisterne di questo tipo installate dopo il 2017 ed entro il 17 febbraio 2019 (a patto che l’impianto sia stato costruito entro il 5 gennaio 2018).

Messa in opera dei contenitori-distributori

I contenitori-distributori, per essere messi in opera, devono essere provvisti di:

  • dichiarazione di conformità CE per i componenti;
  • manuale di installazione, uso e manutenzione;
  • targa di identificazione ben visibile, con i dati relativi a: nome e indirizzo del costruttore, anno di costruzione, numero di matricola, capacità, spessore, materiale del serbatoio, pressione di collaudo del serbatoio, estremi dell’atto di approvazione.

Per quanto riguarda la collocazione, l’impianto mobile (fuori terra) deve essere saldamente ancorato al terreno su area pianeggiante e lontano da zone in cui possono formarsi atmosfere esplosive, a minimo 5 metri da attività non soggette ai controlli di prevenzione incendi (ai sensi del D.M. 16 febbraio 1982), 10 metri dalle abitazioni e 6 metri in proiezione verticale da linee elettriche superiori a 1000 V (1500 V nel caso di corrente continua).

Se invece l’attività è soggetta ai controlli di prevenzione incendi per la presenza di depositi di materiali combustibili e/o infiammabili (quindi indipendentemente dalla necessità di avere il CPI per l’impianto di distribuzione carburante) la distanza minima da rispettare è di 10 metri.

Le distanze possono essere ridotte della metà in caso di interposizione tra il distributore e il fabbricato di un elemento:

  • resistente al fuoco EI 60;
  • con altezza e lunghezza superiori di 50 cm rispetto alle dimensioni del contenitore-distributore più alto/più vicino.

Impianto distribuzione carburanti a uso privato: iter autorizzativo

L’iter burocratico per poter avviare l’installazione di un impianto di distribuzione carburanti a uso privato prevede di:

  • presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), predisposta da un tecnico abilitato, al comando provinciale dei Vigili del Fuoco, in modo da ottenere il certificato di prevenzione incendi (CPI);
  • inviare richiesta di autorizzazione al Comune in cui si trova l’impianto, con modalità telematica, tramite il portale dello sportello unico per le attività produttive (SUAP).

Chiaramente, prima di procedere con le azioni sopra menzionate, bisognerà accertarsi di essere in regola con la documentazione da presentare.

Ad esempio, l’installazione deve avvenire nel rispetto dei requisiti ambientali, prevedendo dunque un disoleatore per la separazione dei liquidi leggeri, e di prevenzione e protezione dai rischi, secondo le norme antincendio e di sicurezza sul lavoro.

Per la presentazione al SUAP, saranno necessari elementi quali:

  • pratica edilizia per l’installazione della cisterna (con progetto e agibilità dell'immobile e, quindi, con eventuali difformità già sanate a livello catastale);
  • progetto dell’impianto elettrico e dichiarazione di conformità dello stesso, sia relativo all’immobile che all’impianto di distribuzione carburanti;
  • documentazione tecnica di supporto della cisterna e dei suoi componenti;
  • autorizzazione allo scarico delle acque in fognatura;
  • ecc.

Ultimati gli interventi di realizzazione dell’impianto, per ottenere l’autorizzazione all’esercizio serve presentare:

  • comunicazione al Comune di avvenuta installazione;
  • contestuale richiesta di collaudo dell'impianto da parte della commissione nominata dallo stesso Comune.

In generale, l’attività di distribuzione di carburante può iniziare solo dopo la conclusione delle operazioni di collaudo e le verifiche delle attrezzature da parte della commissione comunale (articolo 9, legge regionale n. 23 del 2003).

Tuttavia, a esclusione delle attrezzature destinate al contenimento e all’erogazione del g.p.l. e metano, in attesa del sopralluogo per il collaudo, il Comune può rilasciare un’autorizzazione provvisoria di inizio attività degli impianti, pari a 180 giorni prorogabili una sola volta (comma 4 art. 9 L.R. 23/2003).

Inoltre, dal 1° gennaio 2021, anche i possessori di distributori carburanti a uso privato con serbatoio di capacità superiore a 5 m3 devono essere dotati di licenza fiscale e hanno l’obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico.

Infine, nell’iter autorizzativo va inclusa anche la presentazione, all’Ufficio delle Dogane di competenza, della denuncia di esercizio per l’ottenimento della licenza fiscale UTIF. Ciò permette all’azienda di ottenere un Codice ditta (che servirà per la compilazione della domanda di rimborso accisa).

In mancanza di una corretta gestione, le disposizioni amministrative e penali possono provenire dai diversi enti coinvolti nella procedura, quali polizia locale, Vigili del fuoco e Guardia di Finanza, i quali possono disporre di sequestro delle strutture e di pesanti sanzioni.

La gestione dell'iter autorizzativo di impianti di distribuzione carburanti a uso privato implica una conoscenza approfondita delle normative di riferimento. Se stai cercando dei professionisti, che abbiano già seguito pratiche di questo tipo e che siano in grado di seguirti e supportarti al meglio, contattaci subito per fissare una consulenza.


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Scritto da: Michele Vasselai


RSPP, responsabile marketing e vendite specializzato in comunicazione d'impresa e sviluppo commerciale, motociclista e appassionato di basket.





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