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Esperto Qualificato in radioprotezione: chi è e cosa fa

Esperto Qualificato in radioprotezione: chi è e cosa fa

L'Esperto Qualificato in radioprotezione è una figura professionale altamente specializzata, addetta al controllo e alla sorveglianza delle sorgenti di radiazioni ionizzanti.

Nelle attività coinvolte, dunque, si tratta di un consulente fondamentale per il datore di lavoro, sia in termini di valutazione dei rischi che delle relative misure da adottare per garantire la protezione dei lavoratori.

Dal 27 agosto 2020, inoltre, è finalmente entrato in vigore il D.Lgs. 101/2020, che ha recepito la Direttiva 2013/59/Euratom e abrogato il precedente D.Lgs. 230/95. L'Esperto Qualificato, di conseguenza, assume ora la qualifica di Esperto di Radioprotezione. Vediamo, nello specifico, di cosa si occupa questa figura.

Chi è l’Esperto di Radioprotezione

La figura dell'Esperto Qualificato è stata introdotta per la prima volta con il D.P.R. n. 185 del 13 febbraio 1964, ed è identificata come "persona che possiede le cognizioni e l'addestramento necessari sia per effettuare misurazioni, esami, verifiche o valutazioni di carattere fisico, tecnico o radiotossicologico, sia per assicurare il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione, sia per fornire tutte le altre indicazioni e formulare provvedimenti atti a garantire la sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e della popolazione".

Questa definizione è stata riportata dapprima nel D. Lgs. 230/1995 e poi confermata nel successivo D.Lgs. 241/2000. Ora, come detto, il Decreto di riferimento è il nuovo D.Lgs. 101/2020, che nella definizione (art. 7) rimanda semplicemente al più dettagliato articolo 130.

L'Esperto di Radioprotezione richiede particolari requisiti per poter esercitare la propria professione, che vanno da lauree caratterizzanti a tirocini specifici, per arrivare all'esame di abilitazione (il superamento del quale permette l'iscrizione nell'apposito elenco nazionale, tenuto dal Ministero del Lavoro).

Nel dettaglio, come specificato all'articolo 129, sono diversi i gradi di abilitazione:

  • I grado: per la sorveglianza fisica delle sorgenti costituite da apparecchi radiologici che accelerano elettroni con tensione massima, applicata al tubo, inferiore a 400 kV;
  • II grado: per la sorveglianza fisica delle sorgenti costituite da macchine radiogene con energia degli elettroni accelerati compresa tra 400 keV e 10 MeV o da materie radioattive (incluse le sorgenti di neutroni la cui produzione media nel tempo, su tutto l'angolo solido, sia non superiore a 104 neutroni al secondo);
  • III grado sanitario: per la sorveglianza fisica delle sorgenti di radiazioni diverse da quelle sopra menzionate e che siano utilizzate a fini medici, all'interno di strutture sanitarie;
  • III grado: per la sorveglianza fisica di particolari impianti (quali: complessi nucleari sottocritici, impianti di gestione del combustibile esaurito, impianti nucleari di potenza, di ricerca, per il trattamento di combustibili irradiati, impianti per la preparazione e fabbricazione di materie fissili speciali e dei combustibili nucleari, reattori nucleari) e delle altre sorgenti di radiazioni diverse da quelle sopra menzionate.

Esperto di Radioprotezione: di cosa si occupa

Come anticipato, l'Esperto di Radioprotezione è una figura cui il datore di lavoro è obbligato a rivolgersi prima dell'inizio di attività che richiedano la protezione da sorgenti di radiazioni ionizzanti.

L'articolo 130 specifica quali sono i compiti dell'EDR. Tra le principali mansioni, egli deve:

  • effettuare la valutazione di radioprotezione;
  • effettuare l'esame e la verifica delle attrezzature;
  • effettuare una sorveglianza ambientale di radioprotezione nelle zone controllate e sorvegliate;
  • procedere alla valutazione delle dosi e delle introduzioni di radionuclidi che riguardano i lavoratori;
  • verificare la corretta adozione, da parte del personale, degli strumenti e dei mezzi di misura;
  • svolgere l'attività di sorveglianza sullo smaltimento dei materiali;
  • assistere il datore di lavoro per attività connesse alle proprie competenze in materia di radioprotezione, quali ad esempio: programmi di sorveglianza individuale, di garanzia della qualità, di monitoraggio ambientale, procedure per la gestione di rifiuti radioattivi, di prevenzione inconvenienti e incidenti, pianificazione delle situazioni di emergenza, definizione di programmi di formazione e aggiornamento dei lavoratori, ecc.).

Tra i diversi compiti, inoltre, il comma 9 specifica che l'Esperto di Radioprotezione deve procedere anche alle analisi e alle valutazioni necessarie alla sorveglianza fisica della protezione degli individui della popolazione.

Tale figura è tenuta anche a partecipare alle riunioni periodiche previste all'articolo 35 del D.Lgs. 81/08 e a relazionare in merito ai risultati della sorveglianza fisica dell'anno precedente.

In generale, è importante sottolineare che le funzioni di Esperto di Radioprotezione non possono essere delegate ad altre figure quali datore di lavoro, dirigenti, preposti e addetti alla vigilanza.

Rischio radiazioni ionizzanti e D.Lgs. 101/2020

Il D.Lgs. 101/2020, entrato in vigore ad agosto 2020, è arrivato comunque in ritardo di due anni rispetto al previsto, tanto che l'Italia aveva anche ricevuto un deferimento alla Corte di giustizia dell'UE per questo motivo.

L'attuazione di tale decreto ha abrogato le seguenti direttive:

  • 89/618/Euratom;
  • 90/641/Euratom;
  • 96/29/Euratom;
  • 97/43/Euratom;
  • 2003/122/Euratom.

Tra le diverse novità introdotte vi è senza dubbio l'abbassamento di alcuni valori limite. Solo per citare qualche esempio:

  • limiti di dose equivalente al cristallino: 20 mSv all'anno, invece dei precedenti 150 msv;
  • valori limite di concentrazione media annua di radon in aria: 300 Bq m-3 (invece dei precedenti 500).

Altro aspetto importante riguarda la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti, che ora spetta sempre al medico autorizzato (indipendentemente dalla classificazione dei lavoratori).

In questo articolo puoi approfondire, nel dettaglio, le finalità, gli ambiti di applicazione e alcune delle novità presenti nel D.Lgs. 101/2020.

Effettuare la valutazione del rischio esposizione a radiazioni ionizzanti, com’è evidente, richiede il supporto di Esperti Qualificati in Radioprotezione. Se ti interessa saperne di più, per assicurare la protezione dei tuoi lavoratori e rispettare gli obblighi di legge, contattaci oggi stesso per richiedere una consulenza con un nostro professionista.


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Scritto da: Michele Vasselai


RSPP, responsabile marketing e vendite specializzato in comunicazione d'impresa e sviluppo commerciale, motociclista e appassionato di basket.





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