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DUVRI e DVR: differenze e peculiarità

DUVRI e DVR: differenze e peculiarità

DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali) e DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) vengono spesso, erroneamente, confusi tra loro.

In realtà, pur avendo degli elementi in comune, soprattutto per quanto riguarda il fatto che entrambi si basano sulla valutazione dei rischi presenti sul luogo di lavoro, ciascun documento ha caratteristiche, peculiarità e campi di applicazione differenti.

Capire quali sono è fondamentale per essere certi di adempiere agli obblighi di legge: in questo articolo vedremo, nello specifico, cos'è il DUVRI e quali sono le differenze rispetto al Documento di Valutazione dei Rischi.

Cos’è il DUVRI

Il DUVRI fa riferimento all'art.26 del D.Lgs 81/08, inerente gli obblighi legati a contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione.

Nello specifico, si tratta di un documento che deve racchiudere le misure da adottare per evitare o ridurre al minimo i rischi da interferenze (quindi non riguarda direttamente i rischi legati all'attività dell'impresa appaltatrice o del singolo lavoratore autonomo).

Il Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali va allegato al contratto d'opera o di appalto ed è un documento dinamico: va adeguato in base all'evoluzione dei lavori/servizi svolti e condiviso con tutti i soggetti coinvolti (sia in fase di avvio che durante il progetto, nel caso di variazioni).

All'interno del DUVRI vanno inseriti:

  • dati dell'azienda committente
  • dati dell'azienda appaltatrice
  • dati relativi all'appalto
  • rischi e misure di prevenzione e protezione
  • norme generali di comportamento

DUVRI: quando è obbligatorio

Il DUVRI è un documento obbligatorio quando le attività dell'appaltatore avvengono nello stesso luogo e nello stesso momento in cui si stanno svolgendo le attività aziendali (sincronia spaziale e temporale).

L’obbligo non si applica, invece, a:

 - appalti di servizi di natura intellettuale (come consulenti o tecnici interpellati per la redazione di progetti, ecc.);

 - forniture di materiali o attrezzature;

 - lavori o servizi di durata non superiore a cinque uomini/giorno, a meno che non comportino rischi di incendio di livello elevato o presenza di agenti cancerogeni, biologici o atmosfere esplosive.

La redazione del DUVRI è responsabilità del datore di lavoro committente dell'appalto, che raccoglie le informazioni dai singoli contraenti ed elabora un documento da trasmettere poi ai vari destinatari.

Nel caso in cui il datore di lavoro non coincida con il committente, è il soggetto che affida il contratto che deve occuparsi di redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali.

DUVRI e DVR: differenze

DUVRI e DVR partono da un presupposto comune, ovvero la valutazione dei rischi, ma hanno sostanzialmente ambiti di applicazione e destinatari diversi: in alcuni casi, quindi, il DUVRI può anche prendere spunto dai DVR delle aziende coinvolte, ma solamente per quelle attività che sono legate a rischi interferenziali.

A differenza del DVR, infatti, il DUVRI non è associato a un'azienda ma ad un'attività specifica (che coinvolge più soggetti). Cambiano, dunque, anche le modalità di aggiornamento del documento, visto che per i rischi interferenziali andrà adeguato a seconda dell'andamento dei lavori o dei servizi.

Il Documento di Valutazione dei Rischi, invece, va rivisto in funzione delle modifiche e cambiamenti legati ai processi produttivi aziendali, o in caso di valutazioni specifiche con scadenza prefissata (come i rischi fisici – ad esempio rumore o vibrazioni – il cui aggiornamento va svolto ogni 4 anni).

Diversi sono, inoltre, anche i soggetti responsabili della redazione dei due documenti:

 - per il DVR è sempre il datore di lavoro (che non può delegare tale attività, ma semmai affidarsi alla consulenza di un tecnico specializzato)

- per il DUVRI è il committente dell’appalto, che può coincidere o meno con il datore di lavoro.

Redigere il DUVRI in modo corretto richiede, senza dubbio, attenzioni particolari: vuoi essere certo di adempiere agli obblighi di legge sia in fase di avvio che durante il progetto? Affidati agli esperti di Studio Essepi per una consulenza professionale: contattaci oggi stesso!


 


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Scritto da: Cristiano Rugolotto


Consulente tecnico specializzato in acustica ambientale, sicurezza sul lavoro e ambiente, amante della fotografia.





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