I lavoratori che operano al videoterminale in modo sistematico o abituale, per almeno 20 ore settimanali, sono tenuti alla sorveglianza sanitaria, soprattutto per quanto riguarda i rischi alla vista, agli occhi e all'apparato muscoloscheletrico.
In seguito alla sentenza della Corte di Giustizia UE del 22 dicembre 2022 C-392/2021, l'Inail ha pubblicato la circolare n. 11 del 24 marzo 2023, con le istruzioni in merito alla fornitura di dispositivi speciali di correzione visiva ai dipendenti addetti ai videoterminali.
Cosa sono i DSCV e cosa cambia rispetto agli occhiali da vista? Quando è prevista la fornitura a carico del datore di lavoro? Vediamolo subito.
Cosa sono i dispositivi speciali di correzione visiva (DSCV)
I dispositivi speciali di correzione visiva non devono essere confusi con i normali occhiali da vista. Questi ultimi, infatti, non rientrano né tra i dispositivi di protezione individuale (DPI) né, appunto, tra i DSCV.
Si tratta, in sostanza, di dispositivi volti a correggere e prevenire disturbi visivi potenzialmente legati ad attività lavorative svolte ai videoterminali. Possono considerati DSCV, ad esempio:
- gli occhiali cosiddetti "office";
- le lenti applicabili al videoterminale;
- tutti quei dispositivi speciali di correzione che permettono di eseguire in buone condizioni il lavoro al VDT (quando non si rivelino adatti i normali dispositivi di correzione, ovvero quelli utilizzati dal lavoratore nella vita quotidiana).
Dunque, nel caso di prescrizione - da parte dell'oftalmologo - di lenti volte a correggere un difetto visivo del lavoratore, esse non devono essere rimborsate dal datore di lavoro.
Al contrario, come previsto all'articolo 176 del D.Lgs. 81/08, se in seguito a delle visite di sorveglianza sanitaria risulti necessario per il lavoratore utilizzare un DSCV durante le attività al videoterminale, il datore di lavoro è tenuto a fornire tale dispositivo a sue spese.
Sorveglianza sanitaria e prescrizione del DSCV
La periodicità delle visite di controllo per i soggetti che trascorrono 20 ore settimanali al videoterminale (ad eccezione dei casi particolari, che richiedono una diversa frequenza) è:
- biennale, per i dipendenti dichiarati idonei con prescrizione o limitazioni, e per quelli dai cinquant’anni in su;
- quinquennale negli altri casi.
Le visite vengono svolte sia in via preventiva - per valutare lo stato di salute prima che il lavoratore venga adibito alla mansione - sia in occasione della visita periodica che in via straordinaria (la quale può essere richiesta da parte del lavoratore stesso).
Nel corso della visita di sorveglianza sanitaria, il medico competente effettua la raccolta anamnestica, in particolare per quanto riguarda i rischi per la vista e per gli occhi. Con l'obiettivo, quindi, di rilevare eventuali segni e sintomi di astenopia (o affaticamento oculare). Tale condizione può essere associata a sintomi quali, ad esempio, bruciore degli occhi, lacrimazione, secchezza oculare, fastidio alla luce, visione offuscata o sdoppiata, mal di testa, ecc.
In generale, sono 4 le condizioni rilevate dal medico competente, in base alle quali adottare o meno provvedimenti specifici:
a) normale acuità visiva e assenza di astenopia: non sono necessari interventi correttivi;
b) normale acuità visiva e presenza di astenopia non significativa: non sono necessari interventi correttivi;
c) normale acuità visiva e presenza di astenopia significativa: è necessario mettere in opera misure correttive ambientali e/o organizzative e/o comportamentali, e rivalutare il lavoratore. Se, al successivo controllo, la situazione è quella dei casi a) e b), non saranno necessari interventi ulteriori. Se invece persiste in misura significativa, bisognerà procedere come nella casistica d);
d) acuità visiva deficitaria e presenza di astenopia significativa: è necessario mettere in opera misure correttive ambientali e/o organizzative e/o comportamentali, e rivalutare il lavoratore a breve distanza di tempo. Se, al successivo controllo, persiste la situazione di astenopia significativa, il medico competente invierà il lavoratore dallo specialista oftalmologo, che valuterà se prescrivere un dispositivo di correzione visiva ordinario o l'adozione di un DSCV.
Fornitura dei DSCV per addetti ai videoterminali
Come anticipato, qualora risulti necessario per il lavoratore l'utilizzo di un DSCV per l'attività al videoterminale, la spesa per l'acquisto del dispositivo è a carico del datore di lavoro.
Dopo l'autorizzazione di quest'ultimo alla fornitura (tramite comunicazione specifica all'interessato), il lavoratore potrà provvedere all'acquisto del dispositivo prescritto dallo specialista oftalmologo, il quale si occuperà del relativo collaudo e di verificare che corrisponda a quanto prescritto.
Il lavoratore presenterà alla Struttura di appartenenza la relativa fattura, per il rimborso della spesa, insieme a:
- giudizio di idoneità con prescrizione del medico competente;
- documento di collaudo con esito positivo rilasciato dall’oftalmologo.
La fattura dovrà includere le singole voci di spesa con il relativo importo, oltre alla tipologia di lenti: positive, negative, toriche o cilindriche e diottrie. Il limite massimo del rimborso - comprensivo del costo della montatura - è di 150€.
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Scritto da: Laura Tacchella Consulente specializzata in igiene e sicurezza degli alimenti, amante del nuoto e appassionata di viaggi e streetart. |