Le Direttive ATEX stabiliscono i requisiti fondamentali per garantire la sicurezza di prodotti e impianti utilizzati in atmosfere a rischio esplosione.
Il termine ATEX deriva da "ATmosphères" ed "EXplosibles" e fa riferimento, appunto, all'atmosfera esplosiva, ovvero una miscela con l'aria, a determinata condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di:
- gas;
- vapori;
- nebbie;
- polveri
Le Direttive ATEX sono dunque il riferimento per la valutazione del rischio esplosione: in questo articolo, vediamo di fare chiarezza su alcuni aspetti fondamentali.
Direttive ATEX: quali sono
Per quanto riguarda il rischio esplosione dovuto ad atmosfere pericolose, l’Unione Europea ha definito due direttive di riferimento:
- la 2014/34/UE: "direttiva di prodotto", si rivolge ai costruttori di apparecchiature utilizzate in zone a rischio esplosione e definisce i RES (Requisiti Essenziali di Sicurezza) di tali prodotti, per i quali è previsto l'obbligo di opportuna certificazione.
- la 99/92/CE: "direttiva sociale", relativa al miglioramento della salute e sicurezza dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive. Si rivolge, dunque, agli utilizzatori di impianti e attrezzature certificate.
In Italia, queste due direttive europee sono state recepite rispettivamente da:
- Lgs. 85/2016, che sostituisce il D.P.R. 126 del 1998;
- Lgs. 233/03 e successivo D.Lgs. 81/08 (titolo XI - Protezione da atmosfere esplosive).
Direttiva ATEX 2014/34/UE: classificazione prodotti
Nella classificazione dei prodotti inerenti alla Direttiva 2014/34/UE, vengono individuati due macro gruppi (suddivisi poi in sotto categorie):
- gruppo I: prodotti da utilizzarsi in miniere grisutose;
- gruppo II: apparecchiature destinate all’utilizzo in superficie.
Fanno parte del primo gruppo le categorie M1 (apparecchi o sistemi di protezione che garantiscono un livello di protezione molto elevato) e M2 (livello di protezione elevato).
Le categorie del secondo gruppo sono, invece, identificate con i numeri 1,2 o 3 e seguite dalla lettera G (Gas) o D (Dust). Esse indicano apparecchi o sistemi che garantiscono livelli di protezione:
- molto elevati (categoria 1)
- elevati (categoria 2);
- normali (categoria 3).
Direttiva ATEX 99/92/CE: classificazione delle aree
Dal punto di vista normativo, nella classificazione delle aree vengono fatte due importanti distinzioni, tra luoghi in cui il rischio esplosione è dovuto alla presenza di gas rispetto a quelli in cui è legato alle polveri combustibili.
Classificazione zone ATEX: gas
Nella classificazione delle zone con pericolo esplosione per la presenza di gas, nebbie o vapori infiammabili, vengono individuate:
- Zona 0: l’atmosfera esplosiva è presente continuamente o per lunghi periodi;
- Zona 1: durante le normali attività, è probabile la formazione di atmosfera esplosiva;
- Zona 2: durante le normali attività, non è probabile la formazione di atmosfera esplosiva.
Per la definizione di tali zone, i principali criteri di riferimento sono:
- quantità e posizione delle sorgenti di emissione dei gas;
- grado di emissione (continuo, primo grado, secondo grado);
- grado di ventilazione (alto, medio, basso);
- disponibilità della ventilazione (buona, adeguata, scarsa).
Classificazione zone ATEX: polveri
Nella valutazione del rischio esplosione, anche le polveri combustibili ricoprono un ruolo importante e assolutamente da non sottovalutare. Spesso si ritiene che i materiali che possono causare esplosioni siano soprattutto quelli del settore metallurgico o della lavorazione del legno, ma anche l'industria alimentare è direttamente coinvolta (basti pensare a elementi quali zucchero, latte in polvere, polveri di grano, cereali, ecc).
Come avviene per i gas, anche nella classificazione delle zone con polveri combustibili vengono individuate tre aree, sulla base di criteri quali tipologia, quantità e grado delle sorgenti di emissione:
- zona 20: area in cui è presente un'atmosfera esplosiva, sotto forma di nube di polvere combustibile nell'aria, in continuazione, per lunghi periodi o frequentemente;
- zona 21: area in cui la formazione di un'atmosfera esplosiva, sotto forma di nube di polvere combustibile nell'aria, è probabile avvenga occasionalmente;
- zona 22: area in cui la formazione di un'atmosfera esplosiva, sotto forma di nube di polvere combustibile, non è probabile oppure avviene solo per brevi periodi.
Valutazione rischio esplosione e obblighi del datore di lavoro
In base a quanto stabilito all’art.289 del D.Lgs. 81/08, il datore di lavoro ha l’obbligo di adottare le misure tecniche e organizzative adeguate alla natura dell'attività svolta, sulla base della valutazione dei rischi, per la prevenzione del rischio esplosioni.
Nel caso in cui l’attività non consenta di prevenire la formazione di atmosfere esplosive, egli dovrà:
- evitare l'accensione di atmosfere esplosive;
- attenuare gli effetti pregiudizievoli di un'esplosione per prevenire la salute e sicurezza dei lavoratori.
Per quanto riguarda, invece, la valutazione del rischio esplosione, l'art.294 stabilisce che il datore di lavoro debba provvedere a elaborare (e aggiornare costantemente) un ”documento sulla protezione contro le esplosioni".
Tra le informazioni principali contenute in questo documento vi sono:
- individuazione e valutazione dei rischi di esplosione;
- adozione delle misure adeguate al raggiungimento degli obiettivi;
- identificazione dei luoghi a rischio e di quelli in cui si applicano le prescrizioni minime;
- corretto impiego e manutenzione di luoghi, attrezzature e dispositivi di allarme;
- adozione di accorgimenti per l'impiego sicuro delle attrezzature di lavoro.
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Scritto da: Fabrizio Cattaneo Consulente e formatore specializzato in sicurezza sul lavoro e trasporto merci pericolose, amante della montagna. |