Che si tratti di una piccola o di una grande azienda, per un datore di lavoro può risultare difficile adempiere in prima persona ai diversi obblighi previsti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Ecco perché il D.Lgs. 81/08, all'articolo 16, ha previsto la possibilità della delega di funzioni, con la quale vengono trasferite competenze organizzative e gestionali a un soggetto terzo.
Questo, tuttavia, non esclude il datore di lavoro delegante dall'obbligo di vigilanza sul delegato, per le funzioni trasferite. In questo articolo, vediamo di capire meglio cos'è la delega di funzioni, cosa non può essere delegato e quali sono le differenze con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Cos'è la delega di funzioni per la sicurezza sul lavoro
La delega di funzioni era stata riconosciuta indirettamente già nel D.Lgs. 626/1994, dove venivano specificate le funzioni non delegabili (e, di conseguenza, stabilite come delegabili quelle non citate).
È con il Testo Unico sulla sicurezza, tuttavia, che la delega delle funzioni del datore di lavoro viene esplicitamente formalizzata. Nel dettaglio, è l'articolo 16 a stabilirne limiti e condizioni. Ovvero:
- essa deve risultare da atto scritto recante data certa;
- il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- essa deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- essa deve attribuire al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.
In base al comma 2, inoltre, alla delega di funzioni deve essere data "adeguata e tempestiva pubblicità".
In generale, il delegato per la sicurezza deve quindi essere nominato dal datore di lavoro e può essere anche un soggetto terzo rispetto all'organizzazione aziendale.
Come anticipato, la delega di funzioni può essere messa in atto in imprese di qualunque dimensione. L'articolo 16, infatti, non specifica questo tipo di requisito.
Delega di funzioni: culpa in eligendo e/o vigilando
In base a quanto stabilito all'articolo 16, comma 3-bis, del Testo Unico, la delega di funzioni può essere ulteriormente sub-delegata a un altro soggetto (a patto che anch'egli sia in possesso dei requisiti visti nel precedente paragrafo).
Vi sono, tuttavia, delle attività che non possono essere delegate dal datore di lavoro, come specificato all'articolo 17. Esse sono:
- valutazione dei rischi (con conseguente elaborazione del DVR);
- designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Inoltre, il datore di lavoro delegante non può comunque disinteressarsi dell'attività svolta dal delegato. Sempre al comma 3, infatti, viene sottolineato come la delega di funzioni “non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L’obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4".
Questo significa che, in caso di difetto, sul datore di lavoro grava la responsabilità per culpa in eligendo (qualora abbia scelto il delegante secondo criteri non corretti, quindi una figura senza i requisiti necessari). Oppure, la responsabilità per culpa in vigilando, in caso appunto di mancata vigilanza sull'operato del delegato.
Delegato per la sicurezza e RSPP: le differenze
È importante non fare confusione tra delegato per la sicurezza e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Quest'ultimo, infatti, si occupa di supportare il datore di lavoro nell'individuazione dei fattori di rischio sul lavoro, nella definizione delle procedure di sicurezza da attuare e dei percorsi formativi per dipendenti e collaboratori.
Tuttavia, l'RSPP non rappresenta in automatico un delegato per la sicurezza, essendo più che altro una sorta di consulente del datore di lavoro: la mera designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione non costituisce quindi una delega di funzioni.
A chiarirlo è anche la Corte Suprema (Cass. Pen., Sez. IV, n. 11819/2015; Cass. Pen., Sez. IV, 36234/2014) che specifica come “la delega non può ritenersi attribuita dal datore di lavoro all’addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione, considerato che tale carica attribuisce un mero ruolo di consulenza, tanto che gli obblighi di vigilanza e controllo non vengono meno con la nomina del RSPP”.
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Scritto da: Simone Zanoni Consulente e formatore specializzato in sicurezza sul lavoro, ambiente e sistemi di gestione, con la passione per lo sport. |