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COVID-19 e sicurezza sul lavoro: le sanzioni previste

COVID-19 e sicurezza sul lavoro: le sanzioni previste

Per limitare il rischio di contagio da Coronavirus nei luoghi di lavoro, le aziende sono tenute a rispettare norme ben precise, che in parte abbiamo approfondito in due precedenti articoli del nostro blog (uno sul protocollo condiviso di sicurezza dei lavoratori e uno sulla sanificazione dei luoghi di lavoro).

Nel Decreto-Legge del 16 maggio 2020, n. 33, sono state inserite "ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e sono state specificate, inoltre, le sanzioni previste per chi non rispetta gli obblighi.

Entrate in vigore dal 18 maggio 2020, esse saranno valide fino al 31 luglio 2020, in attesa poi di capire cosa prevedranno le successive disposizioni. Vediamo, di seguito, cosa rischiano le attività che non hanno ancora applicato le adeguate misure di prevenzione e protezione.

COVID-19 e sicurezza: il rispetto dei protocolli e delle linee guida

Il tema delle sanzioni per le attività economiche, produttive e sociali viene affrontato innanzitutto all'articolo 1, comma 14, del Decreto-Legge n. 33/2020, dove viene sottolineata l'importanza del rispetto delle misure previste nelle linee guida e nei protocolli di sicurezza.

Nello specifico, la legge prevede che "le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale".

Nello specifico, assumono particolare rilevanza gli allegati del DPCM 17 maggio 2020 dove, tra le diverse misure (ad esempio quelle religiose o quelle per la gestione in sicurezza delle attività di socialità e gioco per bambini e adolescenti), sono incluse anche quelle per:

  • spettacoli dal vivo e cinema (allegato 9);
  • esercizi commerciali (allegato 11);
  • attività produttive (allegato 12);
  • cantieri (allegato 13);
  • trasporto e logistica (allegato 14);
  • trasporto pubblico (allegato 15);
  • linee guida per la riapertura di attività economiche e produttive (allegato 17).

A questo link è possibile consultare il file completo con gli allegati al DPCM 17 maggio 2020.

Nel rispetto delle normative, andranno poi tenute conto anche le eventuali ordinanze regionali.

COVID-19 e sicurezza sul lavoro: sanzioni amministrative pecuniarie

L'articolo del 2 del Decreto-Legge n. 33/2020 si concentra, nello specifico, su sanzioni e controlli.

Come si legge al comma 1, quindi, "le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19".

Ovvero, il mancato rispetto delle misure di contenimento "è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo".

Dunque, da chi vengono effettuati i controlli, per verificare l'applicazione di protocolli e linee guida? A specificarlo è sempre l'articolo 2 (comma 2). Le sanzioni sono irrogate:

  • per le violazioni delle misure disposte da autorità statali, dal Prefetto;
  • per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali, dalle stesse autorità che le hanno disposte.

Sanzioni Coronavirus: quando è prevista la sospensione dell'attività

In alcuni casi, oltre alla sanzione pecuniaria amministrativa, può essere prevista anche la sospensione temporanea dell'attività.

L'articolo 1 del DL n. 33/2020 (comma 15) già specifica che "il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al comma 14 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza".

All'articolo 2, nella parte finale del già citato comma 1, viene poi ribadito tale concetto, laddove si legge che "nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni".

Altra specifica è presente, poi, anche al comma 2:

"ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione".

Infine, bisogna poi tenere conto che "in caso di reiterata violazione della medesima disposizione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima".

Com'è evidente, nel Decreto-Legge si parla sempre di sanzioni amministrative e, quindi, non penali. Tuttavia, vanno considerati anche gli obblighi del datore di lavoro previsti dal Testo Unico 81/08, sulla salute e sicurezza sul lavoro: in caso di inadempienze, infatti, egli può incorrere in cause di responsabilità civile e penale. Per approfondire, qui trovi un nostro precedente articolo dedicato proprio a questo argomento.

INAIL: la tutela infortunistica nei casi di infezione sul luogo di lavoro

Con la circolare n. 22 del 20 maggio 2020, l'INAIL ha chiarito alcuni aspetti che riguardano la tutela infortunistica e le responsabilità del datore di lavoro in caso di soggetti risultati positivi al COVID-19 sul luogo di lavoro.

Per quanto riguarda la tutela INAIL, i principali punti da tenere in considerazione sono:

  • l’infezione da SARS-Cov-2 (al pari di tutte quelle da agenti biologici contratte in occasione di lavoro), è tutelata dall’INAIL quale infortunio sul lavoro;
  • l’indennità per inabilità temporanea assoluta copre anche il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria (a patto che il contagio sia riconducibile all’attività lavorativa);
  • gli oneri degli eventi infortunistici del contagio non incidono sull’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico, ma sono posti carico della gestione assicurativa nel suo complesso, a tariffa immutata. Di conseguenza non comportano maggiori oneri per le imprese.

In tema di responsabilità del datore di lavoro, invece, è chiaro che il rispetto delle misure di contenimento non garantisce comunque un ambiente di lavoro a rischio zero. Di conseguenza, la responsabilità oggettiva è ipotizzabile "solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali di cui all’articolo 1, comma 14 del decreto legge 16 maggio 2020, n.33".

Se vuoi essere certo di rispettare tutti gli adempimenti sulla sicurezza sul lavoro, compresi quelli per limitare il rischio COVID-19, contattaci oggi stesso per richiedere la consulenza di un nostro professionista.


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Scritto da: Marco Inama


Socio fondatore di Studio Essepi, RSPP e consulente esperto in ambito sicurezza e sistemi di gestione, appassionato di golf.





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