Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) è una figura cruciale nell’ambito dei cantieri temporali o mobili.
Come da definizione riportata nel Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è il "soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato".
Egli agisce, dunque, durante la realizzazione dell'opera, quindi va distinto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP), anche se i due ruoli possono comunque essere ricoperti anche dalla stessa persona.
Vediamo, nel dettaglio:
- cos'è e quando serve il CSE;
- di cosa si occupa;
- quali sono i requisiti richiesti.
Coordinatore per l’esecuzione: quando serve e chi lo nomina
Innanzitutto, è bene specificare la differenza tra CSP e CSE:
- coordinatore per la progettazione (CSP): redige il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e predispone il fascicolo contenente le informazioni utili per la prevenzione e protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori;
- coordinatore per l'esecuzione (CSE): verifica il corretto svolgimento dei lavori, sulla base di quanto previsto dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. I compiti del CSE, nel dettaglio, sono elencati nel prossimo paragrafo.
Come anticipato, queste due figure possono essere rappresentate da due professionisti diversi, oppure dalla stessa persona. In ogni caso, è importante tenere a mente che il CSE non è un soggetto interno alle imprese esecutrici: è una figura intermedia, nominata dal committente o dal responsabile dei lavori.
Dunque, quando serve il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione?
La nomina di tale figura, secondo quanto stabilito per legge (art. 90 del D.Lgs. 81/08), è obbligatoria:
- nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non in contemporanea;
- nei cantieri in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica azienda, l'esecuzione dei lavori, o di parte di essi, venga affidata a una o più imprese.
Se in possesso dei requisiti previsti, inoltre, anche il committente o il responsabile dei lavori possono ricoprire il ruolo di CSE.
Obblighi del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione
Gli obblighi del CSE sono specificati all'articolo 92 del D.Lgs. 81/08.
Come stabilito per legge, durante la realizzazione dell'opera il coordinatore per l'esecuzione dei lavori deve:
- verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, oltre alla corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC, assicurandone la coerenza con quest’ultimo;
- adeguare il PSC e il fascicolo, in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;
- verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- organizzare tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento delle attività e la loro reciproca informazione;
- verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali, per realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- segnalare al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze agli articoli 94, 95, 96 e alle prescrizioni del PSC, e proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza idonea motivazione, il CSE dà comunicazione dell’inadempienza all’ASL e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
- sospendere le singole lavorazioni in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
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Requisiti del coordinatore sicurezza per l’esecuzione dei lavori
L'articolo 98 del Testo Unico elenca i requisiti professionali di cui deve essere in possesso il coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
Innanzitutto, egli deve avere almeno uno dei seguenti:
- laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM- 69, LM-73, LM-74; o laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S. Inoltre, deve avere l’attestazione da datori di lavoro o committenti, che comprovi l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;
- laurea conseguita nelle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23 (decreto ministeriale 16 marzo 2007); o laurea conseguita nelle classi 8, 9, 10, 4 (in base al decreto ministeriale 4 agosto 2000). Inoltre, attestazione fornita da datori di lavoro o committenti, che comprovi l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno due anni;
- diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, oltre all'attestazione, sempre da parte di datori di lavoro o committenti, che certifichi l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.
In aggiunta, è richiesto il possesso dell'attestato di frequenza, con verifica di apprendimento finale, a un corso di formazione specifico in materia di sicurezza (secondo quanto previsto all'allegato XIV del Testo Unico).
Tale corso, di 120 ore totali, prevede:
- una parte teorica in 3 moduli (giuridico, tecnico e metodologico/organizzativo), da 96 ore;
- una parte pratica, di 24 ore.
L'aggiornamento, a cadenza quinquennale, ha invece una durata complessiva di 40 ore.
I requisiti appena visti, così come le specifiche sui corsi, valgono sia per il CSE che per il CSP: se cerchi una realtà che si occupi di ricoprire l’incarico per queste due figure, contattaci oggi stesso per avere maggiori informazioni sul nostro servizio.
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Scritto da: Valentina Vasselai RSPP, consulente e formatrice in ambito sicurezza sul lavoro e ambiente, appassionata di danza, gite in montagna e uscite in bicicletta. |