Il responsabile dei lavori è la figura che si occupa di gestire gli aspetti tecnici e professionali che riguardano la sicurezza in cantiere.
Sebbene il Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro non la preveda come obbligatoria, ci sono in realtà diversi casi in cui può essere necessario nominare un soggetto in grado di ricoprire tale ruolo.
Quando deve essere nominato un responsabile dei lavori? E quali sono i suoi compiti? Approfondiamo meglio.
Chi è il responsabile dei lavori e quando nominarlo
Come indicato nelle definizioni presenti all'articolo 89 del D.Lgs. 81/08, il responsabile dei lavori è il "soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti".
Quel "può essere" mette in evidenza quanto anticipato nell'introduzione, ovvero che la nomina di un responsabile dei lavori non è obbligatoria. Tuttavia, tale azione può rivelarsi spesso fondamentale, ad esempio quando il committente non ha le competenze tecniche necessarie per assolvere a tutti gli obblighi di legge. Infatti, come abbiamo visto anche nel seguente articolo sulle responsabilità del committente, quest'ultimo è a tutti gli effetti colui che commissiona un lavoro e può trattarsi anche del proprietario di un immobile, di un affittuario o del comodatario.
Un'altra casistica che può richiedere un responsabile dei lavori è legata a lavori edili commissionati da più di un committente, come accade ad esempio nei condomini.
Quindi, con la nomina del RL (che deve avvenire in forma scritta) gli obblighi di legge specificati all'articolo 90 - che vedremo nel paragrafo successivo - vengono di fatto trasferiti dal committente al responsabile dei lavori stesso. In ogni caso, rimangono comunque in capo al committente le responsabilità legate a:
- scelta del responsabile (culpa in eligendo);
- controllo dell'attività (culpa in vigilando).
Il responsabile dei lavori può essere chiunque, in quanto non è prevista un'idoneità a ricoprire tale ruolo. Ma ovviamente dovrà essere una persona in possesso di competenze tecniche nell'ambito dell'edilizia, in quanto assume appunto gli obblighi e i compiti del committente.
Altro aspetto da evidenziare è che - come specificato sempre nella definizione del Testo Unico - a differenza di quanto avviene nel privato, in ambito pubblico il RL è il responsabile del procedimento.
Compiti del responsabile dei lavori
A definire gli obblighi del responsabile dei lavori è l'articolo 90 del D.Lgs 81/08, che ovviamente riguarda anche il committente (a seconda di chi è il soggetto di riferimento).
Innanzitutto, nella fase di progettazione dell'opera, il RL deve attenersi ai principi e alle misure generali di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (specificati all'art.15). E deve farlo, in particolare:
- al momento delle scelte architettoniche, tecniche e organizzative;
- all'atto della previsione della durata di realizzazione dei vari lavori o fasi di lavoro.
Dovrà nominare il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e il coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva (CSE), qualora intervengano più imprese in cantiere. Il responsabile stesso, in caso, può ricoprire tali ruoli, se in possesso dei requisiti idonei.
Egli dovrà inoltre verificare che le imprese affidatarie, quelle esecutrici e i lavoratori autonomi siano in possesso dell'idoneità tecnico-professionale, a seconda dei lavori da affidare.
Tra gli obblighi previsti, il RL deve anche richiedere alle imprese esecutrici:
- una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL e alle casse edili;
- una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti (nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno - e i cui lavori non comportino rischi particolari - è sufficiente per le imprese presentare il documento unico di regolarità contributiva e l'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato).
Infine, prima dell’inizio dei lavori, il RL deve trasmettere all’amministrazione concedente una copia della notifica preliminare, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi e una dichiarazione che attesti l’avvenuta verifica dell'ulteriore documentazione sopra citata.
Responsabile dei lavori e direttore dei lavori: le differenze
Fino al 20 agosto 2009, il responsabile dei lavori doveva coincidere con il progettista (per la fase di progettazione dell'opera) e con il direttore dei lavori per quella di esecuzione.
Da dopo tale data, invece, il RL può essere qualsiasi persona fisica o giuridica. Dunque, figure e responsabilità del responsabile dei lavori e del direttore dei lavori vanno tenute distinte.
Quest'ultimo, infatti, viene definito (Cassazione Penale, Sez. III, 28 maggio 2014, n. 3717) come il "responsabile dell'infortunio sul lavoro quando gli viene affidato il compito di sovrintendere all'esecuzione dei lavori, con la possibilità di impartire ordini alle maestranze sia per convenzione, cioè per una particolare clausola introdotta nel contratto di appalto, sia quando per fatti concludenti risulti che egli si sia in concreto ingerito nell'organizzazione del lavoro".
Il direttore dei lavori è quindi colui che si occupa di coordinare i lavori, sorvegliando su di essi e assicurando che vengano eseguiti correttamente.
Le sanzioni per responsabile dei lavori, dovute al mancato rispetto di quanto previsto per legge, sono indicate all'articolo 157 del Testo Unico e prevedono sanzioni tra i 500€ e i 6.400€ e, a seconda dei casi, anche l'arresto da due a sei mesi.
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Scritto da: Mattia Pinali Consulente specializzato in salute e sicurezza sul lavoro, musicista e appassionato di sport. |