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Censimento amianto in edifici, macchine e impianti: la norma Uni 11870:2022

Censimento amianto in edifici, macchine e impianti: la norma Uni 11870:2022

In Italia, il divieto di produzione e utilizzo di manufatti contenenti amianto è attivo dal 1992, visti i comprovati effetti negativi che sono stati riscontrati sulla salute delle persone. Eppure sono ancora moltissime le strutture e gli ambienti (lavorativi e non) che necessitano di essere individuati e censiti, per la presenza di amianto non adeguatamente monitorato (e, quindi, potenzialmente pericoloso).

Lo scorso 14 luglio è stata pubblicata la norma tecnica UNI 11870:2022 su "Materiali contenenti amianto - Criteri e metodi per l'individuazione e il censimento nelle strutture edilizie, nelle macchine e negli impianti".

Fortemente sollecitata anche dall'Inail, l'elaborazione di tale norma ha coinvolto i professionisti della Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione (Contarp) dell’Istituto, che ha coordinato il gruppo tecnico di lavoro, insieme ai ricercatori del Dit (Dipartimento innovazioni tecnologiche). Vediamo, di seguito, maggiori dettagli.

Rischio esposizione ad amianto: cosa dice la legge

Per caratteristiche, i minerali di amianto tendono a sfaldarsi e a ridursi in fibre molto sottili che, se inalate, possono comportare serie conseguenze alla salute (in quanto rischiano di depositarsi negli alveoli polmonari e fermarsi nei bronchi).

Per legge, dal 1992 sono vietate l'importazione, l'utilizzo e la commercializzazione di questa fibra minerale, mentre non è obbligatoria la rimozione delle strutture già edificate, in quanto non sempre sono pericolose per l'uomo. L'importante è segnalare all'ASL la presenza di amianto e sottoporlo regolarmente alle dovute manutenzioni, per evitare che le fibre vengano rilasciate nell'ambiente.

Ecco perché l'articolo 249 del Testo Unico sulla sicurezza prevede l'obbligo per il datore di lavoro di effettuare una valutazione del rischio, volta a stabilire "la natura e il grado dell'esposizione e le misure preventive e protettive da attuare".

Negli ambienti di lavoro, per il campionamento delle fibre di amianto nell'aria, egli deve quindi svolgere periodicamente la misurazione della concentrazione di tali fibre (come stabilito all'articolo 253) per garantire il rispetto del valore limite. Il quale è fissato a 0,1 fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata su 8 ore. Per approfondire, trovi un articolo del nostro blog sull'argomento: Valutazione del rischio amianto e obblighi del datore di lavoro.

Il datore di lavoro deve dunque provvedere alla corretta individuazione e classificazione dei materiali contenenti amianto. Per questo, la norma UNI 11870:2022 può essere uno strumento importante, in quanto fornisce informazioni utili su argomenti quali:

  • criteri di censimento dei materiali contenenti amianto (MCA);
  • dotazione strumentazioni e dispositivi per attività di censimento amianto;
  • classificazione dei MCA in base alle condizioni di integrità o danneggiamento;
  • modello di relazione di censimento amianto.

Le fasi dell’attività di censimento amianto in edifici, macchine e impianti

Nella norma UNI 11870:2022 viene proposto un preciso percorso metodologico, composto di più step, per quanto riguarda l'attività di censimento dei MCA in edifici, macchine e impianti.

Le fasi principali, sebbene siano comunque previsti anche dei passaggi intermedi, possono essere riassunte come di seguito:

  • individuazione dell'addetto al censimento;
  • attività preliminari al censimento dei MCA;
  • effettuazione del censimento, secondo quanto pianificato;
  • esame dei certificati di analisi;
  • produzione della relazione di censimento amianto.

Come detto, la norma approfondisce diversi aspetti delle fasi sopra riportate. Ad esempio, definisce quali sono le varie attività previste nella pianificazione del censimento:

  • programmazione temporale degli interventi;
  • individuazione delle criticità per i punti di accesso e per la conduzione delle attività;
  • definizione del piano di campionamento;
  • definizione della dotazione strumentale;
  • individuazione del laboratorio di riferimento;
  • pianificazione della gestione dei rischi lavorativi.

In appendice, la norma 11870 riporta anche un elenco (non esaustivo) di prodotti contenenti amianto, specificando la possibile ubicazione e l’attività produttiva coinvolta, la dotazione di strumentazioni e dispositivi utili. Oltre alla classificazione dei MCA a seconda delle loro condizioni di integrità o degrado.

La norma 11870:2022 è acquistabile sul sito dell’UNI, a questo link.

L'importanza di un Responsabile del Rischio Amianto

In base a quanto previsto nel DM del 6 settembre 1994, il proprietario dell'immobile (o il responsabile dell'attività che si svolge in un edificio contenente amianto) è obbligato a nominare un Responsabile del Rischio Amianto.

Tale figura ha "compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali in amianto" ed è quindi obbligatoria ogni volta in cui venga riscontrata la presenza di MCA in edifici, impianti o strutture.

L'RRA coordina le attività di manutenzione che riguardano i materiali contenenti amianto e supporta il proprietario o il responsabile negli aspetti inerenti, ad esempio, alla documentazione sull'ubicazione dei MCA, al rispetto delle misure di sicurezza, alle informazioni sui potenziali rischi e sui comportamenti da adottare, da fornire ai soggetti interessati.

Inoltre, il Responsabile del Rischio Amianto si occupa di:

  • redigere il piano di controllo e manutenzione sui MCA;
  • svolgere il monitoraggio periodico dell'aria e dello stato di conservazione dei MCA;
  • verificare l'aggiornamento del DVR, collaborando con l'RSPP.

Non è da escludere, perciò, che sia la stessa persona (in possesso dei requisiti necessari) a ricoprire sia il ruolo di RSPP che di RRA.

Qui trovi un articolo di approfondimento su questa figura: Chi è e cosa fa il Responsabile del Rischio Amianto (RRA).


L'esposizione a fibre di amianto è un rischio talvolta sottovalutato, che coinvolge ancora oggi molte aziende e attività lavorative.

Se vuoi effettuare una valutazione del rischio specifica, e tutelare la salute di dipendenti, clienti e tutti coloro che potrebbero entrare in contatto con fibre di amianto disperse nell'aria, non esitare a contattarci per avere tutte le informazioni che cerchi.


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Scritto da: Renzo Vasselai


Socio fondatore di Studio Essepi, RSPP e consulente esperto in ambito sicurezza e sistemi di gestione, appassionato motociclista.


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