Il nuovo decreto sulla prevenzione incendi nei luoghi di lavoro, dopo una lunga fase di elaborazione, è pronto ad entrare in vigore.
Il 10 luglio, durante la seduta del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi (Ccts) del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, è stata presentata la bozza che andrà ad aggiornare la normativa: un'emanazione attesa da oltre 10 anni, ovvero da quando era stata prevista all'art.46, comma 3, del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs.81/08).
I nuovi "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro" andranno a sostituire il D.M. del 10 marzo 1998: per quanto buona parte dei contenuti presenti nella bozza si mantengano in linea con quelli precedenti, vi sono però anche dei cambiamenti importanti, cui è necessario prestare particolare attenzione.
Il documento, che si compone di un decreto e 10 allegati, è attualmente al vaglio delle categorie professionali: in attesa della pubblicazione, ecco le principali novità introdotte nella bozza del nuovo decreto antincendio.
1) Applicazione del nuovo decreto antincendio a tutti i luoghi di lavoro
La prima grande novità del nuovo decreto antincendio riguarda il campo di applicazione, che viene esteso a tutti i luoghi di lavoro (compresi quelli che rientrano tra le attività soggette a controlli periodici di prevenzione incendi).
Ogni luogo di lavoro verrà classificato in base alla seguente suddivisione:
• Gruppo P1: include tutte le attività non soggette e non normate, ovvero quei luoghi di lavoro con livelli di rischio non elevati e che non sono inclusi nell'allegato I del DPR 151/2011. Si tratta, inoltre, delle attività prive di una regola tecnica che indichi le misure antincendio da applicare.
• Gruppo P2: include le attività non soggette e normate che, a differenza del Gruppo P1, rientrano nel campo di applicazione di una regola tecnica cogente. Tra gli esempi riportati nella bozza del decreto, vengono classificati come P2 gli uffici con meno di 300 persone presenti , gli alberghi con meno di 25 posti letto o le scuole con meno di 100 persone presenti.
• Gruppo P3: riguarda le attività soggette e normate, ovvero quelle per le quali sono state adottate una o più norme tecniche di prevenzione incendi. Nella bozza vengono riportati gli esempi di scuole con più di 100 persone presenti o locali adibiti a depositi, con superficie lorda superiore a 1000 m2 e quantitativi di merci e materiali combustibili superiori a 5.000 kg complessivi.
• Gruppo P4: riguarda tutti i luoghi di lavoro che non rientrano nei gruppi precedenti, come le attività soggette e non normate o quelle appartenenti al gruppo P2 e P3 ma coinvolte in interventi di ampliamento o ristrutturazione parziale, che non sono dotate di norme tecniche di prevenzione incendi.
Per tutte le attività normate, inoltre, è previsto che il rispetto della regola tecnica di prevenzione incendi garantisca “il raggiungimento di un adeguato livello di sicurezza nei confronti del rischio incendio".
2) Aggiornamenti obbligatori, con periodicità quinquennale
Secondo quanto stabilito all'art.7, comma 5, della bozza del decreto antincendio (in conformità con l'art.37 del D.Lgs. 81/08), gli addetti del servizio antincendio saranno obbligati a frequentare corsi di aggiornamento periodici con cadenza almeno quinquennale.
Si tratta anche questa di una novità non di poco conto, con la quale si va a normare ufficialmente gli aggiornamenti antincendio: l’attuale normativa sulla sicurezza sul lavoro, infatti, non li prevede come obbligatori, anche se è comunque buona prassi farli ugualmente ogni tre anni, in base a quanto raccomandato da una circolare nazionale dei Vigili del Fuoco.
3) Programma dei corsi di aggiornamento per addetti antincendio
Altra novità introdotta dalla bozza del decreto antincendio riguarda l’inserimento di precise indicazioni inerenti il programma dei corsi di aggiornamento per addetti antincendio.
Il monte ore previsto dipende dalla seguente classificazione:
- aggiornamento per addetti in attività di livello 1: solo esercitazioni pratiche, durata complessiva 2 ore;
- aggiornamento per addetti in attività di livello 2: parte teorica (2 ore) + esercitazioni pratiche (3 ore), con verifica di apprendimento finale;
- aggiornamento per addetti in attività di livello 3: parte teorica (5 ore) + esercitazioni pratiche (3 ore), con verifica di apprendimento finale.
All’interno della bozza vengono anche riportati, nel dettaglio, i contenuti che verranno affrontati nei corsi di aggiornamento.
4) Requisiti dei docenti dei corsi antincendio
Il nuovo decreto antincendio includerà anche l’obbligo, per i docenti dei corsi antincendio e degli aggiornamenti, di possedere requisiti specifici per poter esercitare tale attività.
Tali requisiti formativi e culturali possono variare a seconda che il formatore si occupi:
- solo della parte pratica;
- solo della parte teorica;
- sia della parte pratica che di quella teorica.
Anche i docenti, con cadenza quinquennale, saranno tenuti a frequentare specifici corsi di aggiornamento.
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Scritto da: Mario Gelao Consulente specializzato in prevenzione e sicurezza su lavoro, amante di lettura, cinema e disegno. |