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Bonus sanificazione e DPI, tra credito d’imposta e test sierologici

Bonus sanificazione e DPI, tra credito d’imposta e test sierologici

Il bonus sanificazione e DPI, previsto all'articolo 125 del Decreto Rilancio, prevede un credito d'imposta per le spese sostenute per sanificare gli ambienti di lavoro e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale.

Con una domanda che ha ampiamente superato i fondi stanziati, tuttavia, la percentuale riconosciuta è scesa in modo considerevole rispetto al 60% previsto all'inizio.

Di recente, la legge di conversione del Decreto agosto ha incrementato le risorse a disposizione, per ridurre almeno in parte il divario. In questo articolo vedremo:

  • percentuale di credito d'imposta del bonus sanificazione e DPI;
  • chiarimenti sull'inclusione o meno dei test sierologici nel bonus;
  • elementi obbligatori per la pulizia e sanificazione delle aziende in periodo COVID-19.

Bonus sanificazione e acquisto DPI: percentuale al 28,3%

Con i nuovi fondi messi a disposizione dalla legge di conversione del Decreto agosto, sono stati aggiunti 403 milioni di euro ai 200 inizialmente previsti per il bonus sanificazione e DPI.

Una manovra necessaria che, sebbene non risulti sufficiente a coprire il 60% definito inizialmente dal bonus, almeno alza la percentuale di rimborso dal 9% circa al 28,3%: con richieste di oltre 1 miliardo e 200 milioni di euro, le risorse disponibili sono state triplicate rispetto a quelle iniziali, se non altro per arrivare almeno a raggiungere circa la metà della copertura annunciata.

Con soli 200 milioni di euro, infatti, il credito d'imposta spettante al singolo beneficiario era sceso al 9,38%, per poi passare al 15,6423% (con il provvedimento dell'11 settembre scorso) e infine, come detto, al 28,3% delle spese sostenute (rimane invariato, invece, il limite dei 60 mila euro).

Dunque, i beneficiari che hanno già usato del tutto o in parte il credito spettante (al 15,6423%) possono ora utilizzare la percentuale restante, per arrivare al 28,3%.

Test sierologici: sono inclusi nel bonus sanificazione?

Nella risposta all'interpello 510 del 2 novembre 2020, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta per chiarire se i test sierologici eseguiti sui lavoratori possano rientrare tra le spese ammissibili al credito d'imposta.

Innanzitutto bisogna tener presente quanto riportato al comma 2 dell'articolo 125, dove viene indicato un elenco esemplificativo delle spese agevolabili. Si tratta di quelle per:

  • sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
  • acquisto di DPI (come mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  • acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  • acquisto di dispositivi di sicurezza quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, incluse le eventuali spese di installazione;
  • acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, incluse le eventuali spese di installazione.

Non trattandosi, tuttavia, di un elenco esaustivo, l'Agenzia delle Entrate si rifà a quanto inserito al comma 1, dove - più in generale - viene specificato che il credito d'imposta spetta per le spese sostenute per:

  • sanificazione degli ambienti (e degli strumenti utilizzati);
  • acquisto di dispositivi di protezione individuale (e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti).

Alla luce di ciò, dunque, l'Agenzia delle Entrate ritiene che le spese per i test sierologici sul personale dipendente non possano rientrare nelle due casistiche sopra menzionate. Di conseguenza, tali spese non possono beneficiare del bonus sanificazione e DPI.

Pulizia e sanificazione dei luoghi di lavoro in periodo COVID-19

Tra gli aspetti elencati nel "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" vengono fornite anche le indicazioni per quanto riguarda la pulizia e la sanificazione nelle aziende.

Ecco un riepilogo delle attività obbligatorie per le imprese:

  • assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica di locali, ambienti, postazioni di lavoro, aree comuni e di svago;
  • in caso di presenza di una persona con COVID-19 in azienda, procedere alla pulizia e sanificazione dei locali, oltre alla loro ventilazione;
  • sia negli uffici che nei reparti produttivi, garantire la pulizia a fine turno e, periodicamente, la sanificazione di tastiere, schermi touch, mouse, con adeguati detergenti;
  • nelle aree geografiche a maggior endemia o nelle aziende ove si sono registrati casi sospetti di COVID-19, è necessario prevedere una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni (ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020) in aggiunta alle normali attività di pulizia.

Le imprese, inoltre, sono tenute ad avere un registro, costantemente aggiornato, che riporti gli interventi di pulizia e sanificazione ordinaria svolti.

È consigliabile, in vista di eventuali controlli, non limitarsi alla semplice firma ma specificare anche le tipologie di prodotti utilizzati (per dimostrare che siano in linea con le indicazioni fornite dal Ministero della Salute).

Su questo argomento potrebbe interessarti anche il seguente articolo: Sanificazione luoghi di lavoro, cosa devi sapere.


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Scritto da: Ilenia Vasselai


Consulente specializzata in sicurezza sul lavoro e organizzazione corsi di formazione, amante di cucina e running.





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