La Regione Veneto, con la L.R. n. 22 del 16 agosto 2002 e successive delibere della Giunta Regionale, ha previsto l’obbligo per tutte le strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali (private e pubbliche) operanti sul territorio regionale di essere in possesso di un'autorizzazione all'esercizio/accreditamento, che garantisca la qualità dell'assistenza.
Tramite classificazione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie soggette ad Autorizzazione/ Accreditamento, la Regione Veneto stabilisce ed aggiorna l’elenco delle tipologie che sono tenute ad attivare il processo di Autorizzazione-Accreditamento.
Ogni tipologia di attività deve essere conforme ai requisiti riportati nelle apposite Liste di Verifica, elaborate dalla Regione stessa.
La conformità ai requisiti è richiesta a coloro che hanno la responsabilità della gestione delle risorse (strutturali, umane, tecnologiche) necessarie allo svolgimento delle attività, che provvederanno a effettuare un’autovalutazione iniziale (la quale verrà poi verificata da un ente esterno).
Questa responsabilità investe in primo luogo il titolare della struttura, ma nelle organizzazioni strutturate viene ripartita anche sui livelli gerarchici interni. Nello specifico, la classificazione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie distingue:
- quelle che erogano prestazioni di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno;
- quelle che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale;
- quelle che erogano prestazioni in regime residenziale extraospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno, di carattere estensivo o intensivo.
A seconda della tipologia di struttura, le autorizzazioni vengono rilasciate da enti differenti, come specificato di eseguito.
Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno.
Autorizzazione alla realizzazione: per le strutture pubbliche della Regione, enti o aziende dipendenti dalla stessa, viene rilasciata dalla Regione. Per le restanti strutture pubbliche e private, dal comune in cui hanno sede.
Autorizzazione all'esercizio: è rilasciata dal dirigente della struttura regionale competente.
Strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale (comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio).
Autorizzazione alla realizzazione: è rilasciata dal comune (che provvede a darne comunicazione alla struttura regionale competente). Le procedure si applicano, nel dettaglio, a:
- strutture ambulatoriali pubbliche, di istituzioni e organismi a scopo non lucrativo, e strutture private che, al di fuori di strutture di ricovero ospedaliero, erogano prestazioni di ossigenoterapia iperbarica;
- centri di salute mentale;
- consultori familiari e materno-infantili pubblici, di istituzioni e organismi a scopo non lucrativo, e privati;
- centri ambulatoriali di riabilitazione pubblici, di istituzioni e organismi a scopo non lucrativo, e privati.
Autorizzazione all'esercizio: è rilasciata dal dirigente della struttura regionale competente, per i casi sopra menzionati. Per le rimanenti strutture pubbliche, di istituzioni e organismi non a scopo di lucro e private, invece, è di competenza del comune di riferimento.
Strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano prestazioni di assistenza residenziale a ciclo continuativo e/o diurno.
Autorizzazione alla realizzazione: è rilasciata dalla Regione, per strutture della Regione stessa, di enti o aziende da essa dipendenti, oppure finanziate dalla stessa (anche parzialmente). Dal comune in cui ha sede la struttura, invece, negli altri casi.
Autorizzazione all'esercizio: è rilasciata dal dirigente della struttura regionale competente.
Cos’è l’autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie
L’autorizzazione sanitaria è un provvedimento rilasciato dai comuni di appartenenza (pubblica amministrazione), rilasciato a richiesta degli interessati, che comporta il superamento di una verifica sulle condizioni igienico sanitarie, sul livello tecnico-professionale e scientifico, sull’accessibilità da parte di tutti i cittadini e in rispetto dei reali bisogni di salute, psicologici e relazionali della persona.
L'autorizzazione è necessaria per l'esercizio delle attività sanitarie, dunque va richiesta in caso di:
- realizzazione di una nuova struttura sanitaria;
- modifiche impiantistiche, strutturali ed organizzative rispetto all’autorizzazione precedentemente rilasciata.
L'autorizzazione all'esercizio ha validità di cinque anni e successivamente dovrà essere presentata, entro 180 giorni dalla scadenza, la richiesta di rinnovo.
Autorizzazione all'esercizio per strutture sanitarie: come ottenerla
Dal 29 marzo 2011 è possibile effettuare tale richiesta esclusivamente tramite l’invio telematico allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) gestito dai Comuni o dalle Camere di commercio.
Fare domanda per richiedere l'autorizzazione all'esercizio di una struttura sanitaria è un passaggio delicato, che richiede l’aiuto di professionisti qualificati.
Sono diversi, infatti, i documenti e le procedure da verificare: dichiarazioni di conformità, agibilità, controlli e manutenzione impianti, verifiche periodiche e relative ad eventuali apparecchi elettromedicali ecc.
Studio Essepi è in grado di offrire un servizio di assistenza qualificato per:
- la verifica della documentazione tecnica richiesta;
- la verifica degli ambienti di lavoro ed eventuali modifiche necessarie in collaborazione con eventuali professionisti;
- la preparazione della documentazione necessaria (procedure di lavoro interne, documento di valutazione dei rischi, documento privacy ecc.);
- la presentazione dell’invio della pratica di autorizzazione;
- l’assistenza durante la fase di verifica tecnica da parte dell’ULSS di competenza.
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Scritto da: Ilenia Vasselai Consulente specializzata in sicurezza sul lavoro e organizzazione corsi di formazione, amante di cucina e running. |