In un documento disponibile sul proprio sito, l'Inail ha pubblicato delle indicazioni per la prima verifica periodica degli apparecchi di sollevamento trasferibili.
Redatta dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici dell’Istituto, tale guida si concentra sulle diverse fasi dell'attività sopra citata, dedicando un capitolo specifico a:
- gru a torre;
- paranchi e gru a cavalletto per edilizia;
- gru derrick.
Ecco obblighi e informazioni da tenere in considerazione.
Le attrezzature di sollevamento inserite nel documento dell’Inail
Come anticipato, nel documento dell’Inail vengono fornite indicazioni specifiche per la verifica periodica di gru a torre, paranchi, gru a cavalletto per edilizia e gru derrick.
Per prima cosa riportiamo, di seguito, le definizioni e le principali norme di riferimento.
Gru a torre
In base alla definizione presente nella norma EN 14439, si tratta di una “gru con braccio rotante motorizzato situato all’estremità (in cima a) di una torre che resta approssimativamente verticale nelle posizioni di lavoro. La gru è del tipo motorizzato ed è dotata di mezzi per sollevare ed abbassare carichi sospesi e movimentarli attraverso una variazione del raggio, una rotazione o mediante spostamento dell’intera struttura”.
La norma specifica che riguarda questa tipologia di macchine è la EN 14439:2006+A2:2009 - “Apparecchi di sollevamento - Sicurezza - Gru a torre”.
Paranchi e gru a cavalletto per edilizia
Come specificato nel D.M. 11 aprile 2011, le gru a cavalletto per edilizia indicano "paranchi installati generalmente su di un ponteggio, in un edificio o in una costruzione mediante strutture di supporto di tipo a cavalletto o a colonna con braccio fisso o girevole".
In ogni caso, rientrano tra gli apparecchi di sollevamento di tipo trasferibile tutte le tipologie di paranco con portata superiore a 200 kg non azionati a mano. La norma specifica per i paranchi è la EN 14492-2:2006+A1:2009 – “Apparecchi di sollevamento - Argani e paranchi motorizzati - Parte 2: Paranchi motorizzati”.
Gru derrick
La norma UNI ISO 4306-1:2010 la identifica come “gru a braccio orientabile il cui braccio ausiliario è fissato alla parte inferiore del puntone, che è munito di appoggi in alto e in basso”.
Questo tipo di attrezzatura è impiegato soprattutto per il sollevamento di grandi masse di calcestruzzo o di materiale lapideo, oppure per il montaggio di strutture metalliche a grande altezza. Per le gru derrick non vi sono norme di tipo C specifiche di riferimento.
Prima verifica periodica per apparecchi di sollevamento: obblighi del datore di lavoro
In base al D.M. 11 aprile 2011, il datore di lavoro in possesso di un apparecchio di sollevamento trasferibile, con portata superiore a 200 kg, deve provvedere a:
- dare comunicazione di messa in servizio dell’attrezzatura all’unità operativa territoriale dell'Inail competente, che procede poi con l'assegnazione di una matricola;
- richiedere la prima delle verifiche periodiche, da effettuare secondo specifiche scadenze indicate all'allegato VII del D.Lgs. 81/08.
In particolare, per quanto riguarda le attrezzature di sollevamento di tipo mobile, la periodicità della verifica è:
- annuale: per apparecchi con portata superiore a 200 Kg, non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo;
- biennale: per apparecchi con portata superiore a 200 Kg, non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni;
- annuale: per apparecchi con portata superiore a 200 Kg, non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni.
Le istruzioni inserite nel documento dell'Inail, pur non rappresentando un riferimento vincolante, si pongono però come obiettivo quello di fornire un esempio di armonizzazione (su scala nazionale) delle modalità e dell'approccio alla prima verifica periodica.
Indicazioni utili, dunque, per tutti i soggetti abilitati e gli operatori di ASL/ARPA.
Comunicazione di messa in servizio e richiesta di prima verifica periodica
Per quanto riguarda la comunicazione di messa in servizio dell’attrezzatura di sollevamento, l’Inail ha realizzato un applicativo volto alla gestione informatizzata delle richieste, in attuazione a quanto previsto dal codice dell'amministrazione digitale (CAD).
Dal 27 maggio 2019, dunque, la comunicazione di messa in servizio va inoltrata utilizzando il sistema telematico CIVA: per utilizzare l'applicativo è necessario registrarsi al portale dell'Istituto e accedere con uno dei profili a disposizione.
Il servizio telematico permette anche di inviare la richiesta di prima verifica periodica: dalla data di ricevimento della stessa (completa di tutti gli elementi necessari), l'Inail può intervenire entro 45 giorni, incaricare la ASL/ARPA o affidare il servizio a un soggetto abilitato (indicato dal datore di lavoro nella richiesta e scelto dagli elenchi regionali dell'Istituto).
Con la prima verifica periodica, dunque, sarà possibile accertare:
- che la configurazione dell’attrezzatura di sollevamento sia conforme a quella prevista dal fabbricante nelle istruzioni;
- lo stato di manutenzione e conservazione degli apparecchi;
- il mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e controllo.
Scheda tecnica e verbale di verifica
L'attività di prima verifica include la compilazione della scheda tecnica dell'attrezzatura e una serie di controlli visivi e funzionali, il cui esito andrà stilato in un apposito verbale di verifica.
La scheda tecnica serve a identificare l’attrezzatura nel corso delle verifiche successive e va compilata in base a specifiche informazioni raccolte dalla documentazione a corredo dell’apparecchio (ad esempio, dichiarazione CE di conformità, registro di controllo, dichiarazione di corretta installazione, ecc.).
In generale, dunque, la prima verifica periodica prevede i seguenti punti:
- identificazione dell'attrezzatura;
- esame documentale;
- accertamento della corrispondenza della configurazione di allestimento dell’attrezzatura con una di quelle previste dal fabbricante, nelle istruzioni;
- controllo visivo dello stato di conservazione degli elementi strutturali, dei comandi e dei circuiti a vista;
- prove di funzionamento dell’attrezzatura di lavoro e di efficienza dei dispositivi di sicurezza.
Per ognuno degli apparecchi di sollevamento citati nel primo paragrafo sono previste, quindi, schede tecniche e verifiche specifiche.
Per saperne di più, a questo link puoi consultare il documento completo dell'Inail: "Apparecchi di sollevamento materiali di tipo trasferibile".
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Scritto da: Fabrizio Cattaneo Consulente e formatore specializzato in sicurezza sul lavoro e trasporto merci pericolose, amante della montagna. |