Il 20 settembre del 2022 è stato pubblicato il nuovo Regolamento UE 2022/1616 relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata, destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
Tale regolamento, che abroga quello n. 282 del 2008, è entrato ufficialmente in vigore il 10 ottobre 2022, mentre da luglio 2023 non sarà più possibile immettere sul mercato plastiche riciclate certificate tramite leggi nazionali. Infatti, esse dovranno essere prodotte utilizzando un'adeguata "tecnologia di riciclaggio", la quale - per definizione - viene considerata una "combinazione specifica di concetti, principi e pratiche di natura fisica o chimica per riciclare un flusso di rifiuti di un certo tipo e raccolti in un certo modo in materiali e oggetti di materia plastica riciclata di un tipo specifico e con uno specifico uso previsto, e include una tecnologia di decontaminazione".
Vediamo, in questo articolo, maggiori dettagli.
Il nuovo Regolamento UE 2022/1616 sulla plastica riciclata a contatto con alimenti
Nell'ottica di aumentare il materiale riciclato nei prodotti e negli imballaggi di plastica, molti dei quali vengono impiegati come imballaggi alimentari, il nuovo Regolamento UE 2022/1616 ha come obiettivo quello di garantire la sicurezza e la qualità dei prodotti alimentari che entrano in contatto con materiali e oggetti in plastica riciclata.
Questo regolamento costituisce una misura specifica ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1935/2004 - di cui parleremo più avanti nell'articolo - e disciplina, in particolare:
- immissione sul mercato di materiali e oggetti di materia plastica che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1935/2004, contenenti materia plastica proveniente da rifiuti o fabbricata a partire da essi;
- sviluppo e funzionamento di tecnologie, processi e impianti di riciclaggio, per produrre materia plastica riciclata da utilizzare in tali materiali e oggetti di materia plastica;
- uso a contatto con i prodotti alimentari di materiali e oggetti di materia plastica riciclata, oltre che di materiali e oggetti di materia plastica destinati a essere riciclati.
Il regolamento sulla plastica riciclata a contatto con alimenti si compone di 33 articoli complessivi, suddivisi in 9 capi. Oltre al primo, relativo a oggetto, ambito di applicazione e definizioni, gli altri riguardano:
- immissione sul mercato di materia plastica riciclata e di materiali e oggetti di materia plastica riciclata;
- prescrizioni generali per il riciclaggio della materia plastica e l'uso della materia plastica riciclata;
- sviluppo e inserimento in elenco delle tecnologie di riciclaggio;
- procedura per l'autorizzazione dei singoli processi di riciclaggio;
- registrazione delle informazioni necessarie per i controlli;
- controlli ufficiali;
- documentazione di conformità;
- disposizioni finali.
Plastica riciclata a contatto con gli alimenti: l’obbligo di iscrizione al registro
Come previsto nel nuovo Regolamento 2022/1616, i MOCA realizzati in materia plastica riciclata possono essere immessi sul mercato se fabbricati:
- con una tecnologia di riciclo idonea, che permetta quindi il riciclaggio dei rifiuti in materiali e oggetti di plastica riciclata sufficientemente inerti e sicuri dal punto di vista microbiologico;
- oppure con una nuova tecnologia, che sia conforme a quanto indicato al capo IV del regolamento. L'allegato I, nello specifico, elenca le tecnologie di riciclaggio idonee per la produzione di plastica riciclata destinata alla fabbricazione dei MOCA (le quali sono già state valutate positivamente dall'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare - EFSA).
Inoltre, per garantire la trasparenza e facilitare il controllo della qualità e la rintracciabilità, il regolamento istituisce il "Registro dell'Unione delle tecnologie, dei riciclatori, dei processi di riciclaggio, degli schemi di riciclaggio e degli impianti di decontaminazione".
In base a quanto indicato all’articolo 24, tale registro contiene:
- nomi delle nuove tecnologie, nomi e indirizzi degli sviluppatori, URL di cui all'articolo 10, paragrafo 2;
- nomi dei processi di riciclaggio autorizzati, nomi e indirizzi dei titolari dell'autorizzazione e indicazione della tecnologia su cui si basa ogni processo;
- stato di autorizzazione di ogni processo di riciclaggio registrato e ultima data di modifica dello stato di autorizzazione;
- denominazione sociale e indirizzo della sede dei riciclatori che gestiscono l'impianto di decontaminazione;
- indirizzi degli stabilimenti di riciclaggio;
- impianti di decontaminazione, tecnologia impiegata, stabilimento in cui sono situati ed eventuale processo autorizzato che applicano;
- stato di registrazione degli impianti di decontaminazione e ultima data di modifica di tale stato;
- nomi degli schemi di riciclaggio e nomi e indirizzi del soggetto che gestisce lo schema;
- marcature prescritte dall'articolo 9, paragrafo 5;
- se del caso, informazioni prescritte dall'articolo 19, paragrafo 2;
- riferimenti incrociati tra tecnologie, processi, schemi, riciclatori e impianti e schemi.
L'immissione di materiali e oggetti di materia plastica riciclata sul mercato, quindi, è subordinata all'obbligo di iscrizione in tale registro.
In questa pagina informativa della Commissione Europea sono riportate le modalità di registrazione e i moduli necessari.
Cosa sono i MOCA: materiali e oggetti a contatto con gli alimenti
Come anticipato, il nuovo regolamento su materiali e oggetti in plastica riciclata a contatto con alimenti rappresenta una misura specifica ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) sui MOCA.
Dunque, cosa sono i materiali e oggetti a contatto con gli alimenti? Vengono considerati come tali quelli in possesso anche solo di una delle seguenti caratteristiche:
- sono destinati a essere messi a contatto con prodotti alimentari;
- sono già a contatto con prodotti alimentari e sono destinati a questo fine;
- si prevede possano essere messi a contatto con prodotti alimentari o si prevede trasferiscano i propri componenti ai prodotti alimentari nelle condizioni d’impiego normali o prevedibili.
La normativa di riferimento è appunto il Regolamento 1935/2004/CE, che prevede per alcune attività l'obbligo di dichiarazione di conformità MOCA, ovvero una certificazione volta a garantire il rispetto di requisiti specifici in tema di igiene alimentare. Ad esempio, possono essere coinvolti tutti i vari produttori di contenitori, imballaggi e avvolgenti destinati al contatto con alimenti, ma non solo.
A questo link trovi un approfondimento dedicato proprio alla Dichiarazione MOCA, mentre qui puoi leggere un contenuto sui test di migrazione sui MOCA.
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Scritto da: Giuseppe Jirillo Consulente e formatore specializzato in sicurezza sul lavoro e igiene alimentare, amante di calcio, tennis e sci. |