Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, è stato ufficialmente abrogato il precedente D.Lgs. 31/2001 sulle acque destinate al consumo umano.
La normativa, emanata in attuazione della direttiva (UE) 2020/2184, è entrata ufficialmente in vigore dal 21 marzo 2023 e prevede diverse novità rispetto al provvedimento precedente.
Vediamo, in questo articolo, alcuni dei punti principali sulla nuova normativa acque potabili 2023: a chi si applica, quali sono gli obblighi generali e cos'è previsto in tema di valutazione del rischio.
Nuovo Decreto acque potabili: finalità e campo di applicazione
Come anticipato, il Decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, disciplina la qualità delle acque potabili.
L'articolo 2 del Decreto, nello specifico, indica cosa si intende per "acque destinate al consumo umano". Si tratta di tutte quelle:
- “trattate o non trattate, destinate a uso potabile, per la preparazione di cibi, bevande o per altri usi domestici, in locali sia pubblici che privati, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne o in bottiglie o contenitori, comprese le acque di sorgente”;
- “utilizzate in un’impresa alimentare e incorporate negli alimenti o prodotti destinati al consumo umano nel corso della loro produzione, preparazione, trattamento, conservazione o immissione sul mercato”.
A chi si applica il nuovo decreto sulle acque potabili? A specificarlo è, in questo caso, l'articolo 3, che in realtà indica quali sono le esenzioni. Ovvero:
- acque minerali naturali riconosciute come tali, ai sensi del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176;
- acque considerate medicinali a norma della pertinente legislazione;
- acque citate al secondo punto del precedente elenco, se provenienti da fonti di approvvigionamento proprie dell’operatore alimentare oppure se la loro qualità non può avere conseguenze dirette o indirette sulla salubrità del prodotto alimentare finale (secondo quanto valutato dall’autorità sanitaria territorialmente competente);
- acque destinate esclusivamente ad usi specifici diversi da quello potabile (comprese le acque utilizzate nelle imprese alimentari, a patto che la qualità non abbia ripercussioni, dirette o indirette, sulla salute dei consumatori).
Normativa acque potabili: gli obblighi generali del D.Lgs. n.18/2023
Il D.Lgs. n.18/2023, all'articolo 4 (Obblighi generali), dice che le acque destinate al consumo umano debbano essere "salubri e pulite".
Per definirsi tali, e osservare i requisiti minimi previsti dal decreto, tali acque devono soddisfare diversi requisiti. Il primo, ad esempio, riguarda il fatto di non contenere microrganismi, virus, parassiti e altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un pericolo per la salute umana.
Inoltre:
- devono soddisfare i requisiti minimi stabiliti all'allegato I (ovvero, nello specifico, i parametri microbiologici, i parametri chimici e i parametri pertinenti per la valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione interni);
- devono essere conformi ai valori per parametri supplementari, non riportati nell'allegato I e fissati ai sensi dell'articolo 12, comma 13;
- devono essere adottate le misure necessarie previste agli articoli dal 5 al 15.
Tra gli obblighi generali da citare, va ricordato che l'applicazione delle misure di questo decreto non deve comportare un deterioramento del livello esistente di qualità dell'acqua potabile. Né, ovviamente, un aumento dell'inquinamento di tali acque.
Altro obbligo indicato all'articolo 4 riguarda i gestori idro-potabili che forniscono almeno 10.000 m3 di acqua al giorno (o che servono almeno 50.000 persone). Essi devono effettuare una valutazione dei livelli delle perdite e dei potenziali miglioramenti sulla riduzione delle perdite di rete idrica.
Piano di sicurezza dell’acqua: valutazione del rischio e non solo
Nel Decreto n.18/2023 si parla anche di "piano di sicurezza dell'acqua", ovvero il piano che permette di definire e implementare l'analisi di rischio della filiera idro-potabile (in conformità a quanto indicato all'articolo 6). Questa analisi si articola in valutazione, gestione del rischio, comunicazione e azioni a queste correlate.
Nello specifico, l'approccio basato sul rischio ha come scopo quello di garantire la sicurezza delle acque destinate al consumo umano e l'accesso universale ed equo all'acqua. Nelle seguenti modalità:
- implementando un controllo olistico di eventi pericolosi e pericoli di diversa origine e natura (compresi i rischi legati a cambiamenti climatici, protezione dei sistemi idrici e continuità della fornitura);
- dando priorità di tempo e risorse ai rischi significativi e alle misure più efficaci dal punto di vista dei costi;
- limitando analisi e oneri su questioni non rilevanti, coprendo l’intera filiera idropotabile;
- garantendo lo scambio continuo di informazioni tra i gestori dei sistemi di distribuzione idro-potabili e le autorità competenti in materia sanitaria e ambientale.
Tale approccio, come specificato sempre all'articolo 6, comporta:
- una valutazione e gestione del rischio delle aree di alimentazione per i punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano (in conformità all’art. 7);
- una valutazione e gestione del rischio di ogni sistema di fornitura idro-potabile (effettuata appunto dai gestori idro-potabili) che includa prelievo, trattamento, stoccaggio e distribuzione delle acque destinate al consumo umano fino al punto di consegna (in conformità all’art. 8);
- una valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione interni per gli edifici e locali prioritari (in conformità all’art. 9).
Per approfondire, qui puoi consultare il testo integrale della nuova normativa acque potabili pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
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Scritto da: Marco Inama Socio fondatore di Studio Essepi, RSPP e consulente esperto in ambito sicurezza e sistemi di gestione, appassionato di golf. |