Dal 9 maggio 2018 scattano le sanzioni per la mancata indicazione degli allergeni nella somministrazione o vendita dei prodotti, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 231/2017.
Il Decreto, pubblicato l’8 febbraio 2018, coinvolge anche tutte le attività che non rispettano le norme UE in materia di etichettatura dei prodotti alimentari.
Novità che richiedono, dunque, un'attenzione particolare da parte di tutti i pubblici esercizi, come:
• ristoranti
• bar
• supermercati
• negozi alimentari
• laboratori di produzione
In questo articolo vedremo, nel dettaglio, le sanzioni previste.
Allergeni alimentari: quali sono?
Il Regolamento UE n. 1169/2011, entrato in vigore il 13 dicembre 2014, ha introdotto l'obbligo per produttori ed esercizi commerciali di segnalare, nei cibi, la presenza di sostanze che possono provocare allergie o intolleranze.
Quali sono gli allergeni alimentari obbligatori?
L'Allegato II del Regolamento definisce un elenco di 14 allergeni da indicare obbligatoriamente quando presenti nei prodotti, sia nei menù che nelle stesse etichette (in caso di cibi preconfezionati).
Senza dubbio sono moltissime le sostanze alimentari con potenzialità allergizzanti, ma tale elenco include gli ingredienti che il legislatore europeo ha ritenuto essere la causa delle principali allergie e intolleranze. Ecco la lista dei 14 allergeni:
1. Cereali contenenti glutine
2. Crostacei
3. Uova
4. Pesce
5. Arachidi
6. Soia
7. Latte
8. Frutta a guscio
9. Sedano
10. Senape
11. Semi di sesamo
12. Anidride solforosa e solfiti
13. Lupini
14. Molluschi
Per ogni sostanza, chiaramente, andranno inclusi anche tutti i prodotti derivati/semilavorati utilizzati.
Mancata indicazione degli allergeni: sanzioni
Le sanzioni previste per la mancata indicazione degli allergeni possono andare da 500 euro fino anche a 40.000 euro.
Di seguito, ecco un riepilogo delle principali violazioni:
- delle pratiche leali di informazione (art.3)
- degli obblighi informativi da parte degli operatori del settore alimentare (art.4)
- degli obblighi relativi all'apposizione delle indicazioni obbligatorie (art.5)
- degli obblighi sulle modalità di espressione, posizionamento e presentazione delle indicazioni obbligatorie (art.6)
- delle disposizioni relative alla vendita a distanza (art.7)
- in materia di denominazione dell'alimento (art.8)
- in materia di elenco degli ingredienti (art.9)
- in materia di requisiti nell'indicazione degli allergeni (art.10)
- in materia di indicazione quantitativa degli ingredienti (art.11)
- in materia di termine minimo di conservazione, data di scadenza e data di congelamento (art.12)
- in materia di indicazione del paese di origine o luogo di provenienza (art.13)
- in materia di titolo alcolometrico (art.14)
- in materia di dichiarazioni nutrizionali (art.15)
- in materia di informazioni volontarie (art.16)
Per conoscere, nel dettaglio, tutte le sanzioni, consulta qui il D.Lgs. del 15 dicembre 2017.
D.Lgs. 231/2017: esclusione o riduzione delle sanzioni
Per le violazioni riportate in precedenza, se commesse da microimprese, è prevista una riduzione delle sanzioni fino a un terzo del totale.
Sono, invece, esclusi dal regime sanzionatorio i casi di:
- forniture a organizzazioni senza scopo di lucro, per la successiva cessione gratuita a persone indigenti, di alimenti che presentano irregolarità di etichettatura (non riconducibili alle informazioni riguardanti data di scadenza o relative a sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze);
- immissione sul mercato di alimenti corredati da rettifica scritta delle informazioni non conformi.
Vuoi essere certo di rispettare gli adempimenti previsti, evitando pesanti sanzioni per la tua attività? Contattaci oggi stesso per una consulenza su igiene e sicurezza alimentare.
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Scritto da: Chiara Merci Consulente e formatrice esperta in igiene alimentare, sistemi di gestione e privacy, cantante e amante di musica e viaggi. |