pulsante lavora con noi studio essepi

Consulenza e formazione. Dal 1995 un punto di riferimento per aziende e professionisti.

Magazine

Etichettatura alimenti: cosa dice la normativa

Etichettatura alimenti: cosa dice la normativa

L'etichettatura degli alimenti fornisce un supporto fondamentale per il consumatore finale, perché possa prendere scelte consapevoli in fase di acquisto.

Tali etichette, infatti, riportano una serie di informazioni (obbligatorie per legge) importanti non solo per tutelare la salute del cliente, ma anche per permettergli di avere indicazioni e parametri uniformi nella valutazione e diventano di fatto una sorta di “carta d’identità” che accompagna l’alimento.

Per quanto riguarda l’etichettatura i riferimenti normativi sono essenzialmente due:

  • il Regolamento UE 1169/2011 "relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori" per i prodotti preimballati, destinati confezionati al consumatore finale
  • il D.Lgs. 109/92 e alcuni rifermenti del regolamento Ue 1169/2011 per i prodotti sfusi o preincartati

Vediamo, dunque, quali sono gli obiettivi e le informazioni obbligatorie previste nell'etichettatura degli alimenti.

Etichettatura degli alimenti preimballati e regolamento 1169 del 2011

Partiamo subito con la definizione di etichettatura, secondo quanto riportato all'articolo 2 del Regolamento 1169/2011:

"qualunque menzione, indicazione, marchio di fabbrica o commerciale, immagine o simbolo che si riferisce a un alimento e che figura su qualunque imballaggio, documento, avviso, etichetta, nastro o fascetta che accompagna o si riferisce a tale alimento".

Tale regolamento nasce per armonizzare le diverse normative nazionali presenti in precedenza, dare un riferimento univoco agli Stati membri dell'Unione Europea e, quindi, semplificare il quadro normativo (a vantaggio sia delle aziende del settore che del consumatore finale).

Gli obiettivi, come accennato, sono molteplici. Tra i principali:

  • garantire un elevato grado di protezione dei consumatori;
  • garantire la libera circolazione di alimenti sicuri e sani;  
  • assicurare il diritto all'informazione sugli alimenti consumati;
  • permettere ai consumatori di compiere scelte consapevoli relative agli alimenti ed evitare pratiche che possano indurli in errore.

Come specificato all'articolo 2, comma 3, la normativa sull'etichettatura degli alimenti si applica agli operatori del settore alimentare, in tutte le fasi della catena alimentare, quando le loro attività riguardano la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. In questo contesto, il Regolamento si applica a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale.

Etichette alimentari: le informazioni obbligatorie

L'articolo 9 del Regolamento Europeo fornisce l'elenco delle indicazioni che ogni etichetta di prodotti alimentari è obbligata ad avere.

Si tratta di:

  • denominazione dell'alimento;
  • elenco degli ingredienti;
  • indicazione di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze
  • quantità di tali ingredienti o categorie di ingredienti;
  • quantità netta dell'alimento;
  • termine minimo di conservazione o data di scadenza;
  • condizioni particolari di conservazione e/o condizioni di impiego;
  • nome o ragione sociale e indirizzo dell'operatore del settore alimentare;
  • paese di origine o luogo di provenienza;
  • istruzioni per l'uso (nei casi in cui la mancanza di tale indicazione possa rendere difficile un uso adeguato dell'alimento);
  • titolo alcolometrico volumico effettivo, per bevande che contengono più di 1,2% di alcol in volume;
  • dichiarazione nutrizionale (con valore energetico e quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale).

Come specificato all'articolo 13, inoltre, è importante che queste informazioni siano inserite in un punto facilmente visibile, che siano indelebili e leggibili in modo chiaro.

Al contrario, non devono essere nascoste, oscurate o limitate da altri elementi che possano interferire negativamente. 

Tra le novità introdotte dal regolamento c’è l’obbligo di informazione in merito agli ingredienti allergenici contenuti nell’alimento e la dichiarazione in merito ai nutrienti, obbligatoria ora per tutti i prodotti.

Etichettatura degli alimenti sfusi o preincartati

Gli alimenti preimballati per la vendita diretta nell’azienda di produzione non rientrano nella definizione di "preimballati" di cui al Reg. 1169/2011/UE. Sono soggetti all'etichettatura prevista dall'art. 44 per i prodotti non preimballati o preimballati nel luogo di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta, con il solo obbligo di indicare gli allergeni presenti.

Per le altre indicazioni viene fatto riferimento all'eventuale normativa nazionale, rappresentata in Italia dall'art. 16 del D.Lgs n. 109/1992 che prevede l'etichettatura, anche con cartelli sul comparto di vendita, con indicazione di denominazione di vendita ed elenco degli ingredienti (oltre alle modalità di conservazione per i prodotti rapidamente deperibili, ove necessario, e alla data di scadenza solo per le paste fresche).

Tale tipologia di prodotto è esonerata dall’obbligo dell’etichettatura nutrizionale (il Reg. 1169/2011/CE, allegato V “Alimenti ai quali non si applica l’obbligo della dichiarazione nutrizionale”, inserisce al punto 19 “gli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale”).

Etichettatura prodotti alimentari: le sanzioni

Successivamente all’entrata in vigore del regolamento 1169/2011, è in vigore da maggio 2018 il riferimento italiano dal punto di vista sanzionatorio, il D.Lgs. 231/2017.

Le sanzioni, scattate ufficialmente a partire dal 9 maggio 2018, possono prevedere multe da un minimo di 500 euro fino a un massimo di 40 mila euro.

Per quanto riguarda, nello specifico, la violazione delle indicazioni obbligatorie da inserire nelle etichette alimentari, gli articoli attinenti sono quelli che vanno dall'8 al 15. Per questi, le sanzioni prevedono:

  • per violazione nella denominazione dell'alimento: multa da 500 a 16 mila euro;
  • per violazione nell'elenco degli ingredienti: multa da 500 a 16 mila euro;
  • per violazione dei requisiti nell'indicazione degli allergeni: multa da 2 mila a 16 mila euro;
  • per violazione nell'indicazione quantitativa degli ingredienti: multa da mille a 8 mila euro;
  • per violazione riguardante il termine minimo di conservazione, la data di scadenza e la data di congelamento: multa da mille a 40 mila euro;
  • per violazione nell'indicazione del paese di origine o luogo di provenienza: multa da 500 a 16 mila euro;
  • per violazione nel titolo alcolometrico: multa da 500 a 4 mila euro;
  • per violazione nelle dichiarazioni nutrizionali: multa da 2 mila a 16 mila euro.

Se vuoi essere certo di rispettare gli adempimenti previsti in tema di etichette alimentari, ed evitare il rischio di sanzioni per la tua attività, contatta oggi stesso i nostri esperti per una consulenza.  


banner ebook studio essepi 


chiara-merci-studio-essepi  

Scritto da: Chiara Merci


Consulente e formatrice esperta in igiene alimentare, sistemi di gestione e privacy, cantante e amante di musica e viaggi.





Chiamaci

045 8621499