Il diritto alla portabilità dei dati, introdotto con l'articolo 20 del GDPR, permette agli interessati di ricevere i dati personali forniti a un titolare, e trasmetterli senza impedimenti a un altro titolare del trattamento.
Oltre a promuovere la libertà di scelta degli utenti e il loro controllo sui trattamenti, il diritto alla portabilità facilita quindi la circolazione e il trasferimento dei dati da un servizio online a un altro, promuovendo la concorrenza tra le diverse aziende.
In questo modo, infatti, i soggetti possono cambiare fornitore più facilmente. Vediamo, nel dettaglio, di cosa si tratta e quando si applica.
Diritto alla portabilità dei dati: cos'è
Il diritto alla portabilità rappresenta una sorta di integrazione di quello di accesso, rettifica e cancellazione dei dati (Direttiva 95/46).
Ad esempio, in precedenza, i soggetti erano tenuti a ricevere le informazioni richieste nel formato stabilito dal titolare del trattamento. In questo caso, invece, come specificato al paragrafo 1 dell'articolo 20:
"L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento".
Il Gruppo di lavoro "Articolo 29" in materia di protezione dei dati personali (WP29), ha fornito delle linee guida su questa tematica, individuando 4 componenti principali del diritto alla portabilità dei dati. Ecco, nel dettaglio, quali sono.
Diritto di ricevere i dati personali
Il primo, e più immediato, diritto dell'interessato è quello di ricevere dal titolare un sottoinsieme dei dati personali che lo riguardano. Egli può conservarli su un supporto personale o su un cloud privato, in vista di un utilizzo ulteriore per scopi personali. Ma la conservazione non comporta per forza la trasmissione dei dati a un altro titolare.
Come anticipato, inoltre, la specifica sul "formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico" integra il diritto di accesso, facilitando la gestione e riutilizzo in autonomia dei dati personali.
Diritto di trasmettere i dati personali da un titolare del trattamento a un altro
L'articolo 20 dà anche il diritto di trasmettere i dati personali da un titolare del trattamento a un altro titolare del trattamento, su richiesta dell’interessato.
Ciò deve essere fatto "senza impedimenti" e ove "tecnicamente fattibile". Su quest'ultimo punto, il Considerando 68 specifica che "È opportuno incoraggiare i titolari del trattamento a sviluppare formati interoperabili che consentano la portabilità dei dati". Sebbene, per i titolari, quello di introdurre o mantenere sistemi tecnicamente compatibili non sia un obbligo, il GDPR vieta comunque loro di creare ostacoli alla trasmissione dei dati.
Dunque, il diritto alla portabilità può favorire:
- la condivisione controllata e limitata delle informazioni personali tra più soggetti (arricchendo l'esperienza utente in determinati servizi);
- la trasmissione e il riutilizzo di dati personali tra più servizi di interesse per il singolo utente.
Titolarità del trattamento
Il diritto alla portabilità dei dati garantisce anche il trattamento di questi ultimi secondo la volontà dell'interessato.
In sostanza, i titolari che danno seguito alla richiesta di portabilità dell'utente non sono responsabili del trattamento effettuato, ma agiscono per conto dell'interessato. Quindi non sono responsabili dell’osservanza delle norme in materia di protezione dei dati da parte del titolare ricevente (il quale in ogni caso dovrebbe prevedere idonee garanzie per soddisfare le esigenze dell'utente).
Inoltre, i titolari che ottemperano a tale richiesta di portabilità:
- non hanno l'obbligo di verificare la qualità dei dati prima di trasmetterli (dato che comunque dovrebbero già soddisfare i requisiti di esattezza e aggiornamento stabiliti dal GDPR);
- non hanno l'obbligo di conservare i dati per un periodo di tempo superiore a quello eventualmente specificato;
- non hanno l'obbligo di ulteriore conservazione dei dati personali solo per adempiere a una potenziale richiesta di portabilità.
Al tempo stesso, il titolare ricevente deve garantire che i dati siano pertinenti al nuovo trattamento (e non eccedenti). Egli, infatti, assumendo appunto il ruolo di titolare, è tenuto ad osservare i principi stabiliti all'articolo 5 del GDPR.
Il diritto alla portabilità rispetto agli altri diritti degli interessati
Infine, è importante sottolineare come l'esercizio del diritto alla portabilità dei dati non pregiudichi nessuno degli altri diritti.
L'utente, quindi, può continuare a fruire del servizio offerto anche in seguito a un'operazione di portabilità dei dati: essa non comporta la cancellazione automatica di tali dati, né incide sul periodo di conservazione previsto originariamente per i dati trasmessi.
Al tempo stesso, l'interessato può quindi esercitare il diritto di cancellazione (o diritto all'oblio), senza che il titolare possa procrastinarlo o negarlo.
Portabilità dei dati: quando si applica e a quali dati
Come specificato al paragrafo 1, lettere a) e b), il diritto alla portabilità dei dati deve essere garantito quando:
- il trattamento dei dati si basa sul consenso dell'interessato o su un contratto;
- il trattamento è effettuato con mezzi automatizzati.
Inoltre, esso riguarda tutti i dati forniti dall'interessato: non solo quelli comunicati direttamente, ma anche quelli che derivano dalle sue attività e "comportamenti" (es. cronologia, localizzazione, ecc).
Altro aspetto da evidenziare, indicato al paragrafo 4, è che tale diritto non debba "ledere i diritti e le libertà altrui".
Se ti interessa approfondire queste tematiche, qui trovi un altro approfondimento utile: Data retention, per quanto tempo conservare i dati.
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Scritto da: Elena Bonomi Consulente laureata in Scienze dei servizi giuridici e specializzata in sicurezza sul lavoro, appassionata di sport e chitarra. |