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RSPP datori di lavoro: compiti e formazione

RSPP datori di lavoro: compiti e formazione

L'RSPP è una figura obbligatoria per tutte le attività che hanno almeno un dipendente, oppure che sono formate da due o più soci lavoratori, e si occupa di assicurare la loro salute e la sicurezza sul lavoro.

La definizione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, in base all'art.2 del Testo Unico, identifica tale persona come quella "designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi".

In realtà il datore di lavoro può assumere egli stesso il ruolo di RSPP. Questo è possibile nei seguenti casi:

 - aziende artigiane e industriali (fino a 30 dipendenti);
 - aziende agricole e zootecniche (fino a 30 dipendenti);
 - aziende della pesca (fino a 20 dipendenti);
 - altre aziende (fino a 200 dipendenti).

RSPP datori di lavoro: compiti

I compiti dell’RSPP datore di lavoro sono evidenziati all’art.33 del D.Lgs.81/2008 (Compiti del servizio di prevenzione e protezione).

Egli si occupa di:

 - individuare i fattori di rischio presenti nell’attività;

- elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;

 - collaborare con il rappresentate dei lavoratori e il medico competente per redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

 - proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;

 - partecipare a consultazioni e riunioni periodiche in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro;

 - fornire ai lavoratori le adeguate informazioni in merito a rischi specifici e procedure di prevenzione e protezione.

In generale, è bene sottolineare che la mancata nomina di un RSPP (sia esso il datore di lavoro o un’altra figura interna/esterna all’azienda) può essere punita con un arresto da 3 a 6 mesi o con un’ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro.

RSPP datori di lavoro: formazione

Il datore di lavoro che vuole ricoprire il ruolo di RSPP ha l'obbligo, per legge, di seguire un corso di formazione, secondo quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.

Il percorso formativo varia in base al grado di rischio dell'attività lavorativa (individuato grazie al codice ATECO di appartenenza). Ecco qual è il monte ore previsto per i corsi di formazione RSPP datore di lavoro:

 - rischio basso: 16 ore;
 - rischio medio: 32 ore;
 - rischio alto: 48 ore.

Per le prime 8 ore, è possibile frequentare i corsi anche in modalità e-learning.

Ogni 5 anni è necessario frequentare specifici aggiornamenti, sempre a seconda del grado di rischio dell’attività:

 - rischio basso: 6 ore; 
 - rischio medio: 10 ore;
 - rischio alto: 14 ore.

RSPP datori di lavoro: moduli formativi

L’Accordo Stato Regioni definisce quali sono i moduli formativi per i corsi RSPP dedicati ai datori di lavoro, in modo da stabilire quali argomenti e tematiche verranno approfondite durante il percorso formativo.

In totale sono quattro:

 - modulo 1 (normativo-giuridico);
 - modulo 2 (gestionale);
 - modulo 3 (tecnico);
 - modulo 4 (relazionale).

Eccoli nel dettaglio.

Modulo 1 (normativo - giuridico)

- sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori;
 - responsabilità civile e penale e tutela assicurativa;
 - «responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica» ex D.Lgs. n. 231/2001, e s.m.i.;
 - sistema istituzionale della prevenzione;
 - soggetti del sistema di prevenzione aziendale (secondo il D.Lgs. 81/08): compiti, obblighi, responsabilità;
 - sistema di qualificazione delle imprese.

Modulo 2 (gestionale)

 - gestione e organizzazione della sicurezza;
 - criteri e strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi;
 - considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento;
 - considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori;
 - documento di valutazione dei rischi (contenuti, specificità e metodologie);
 - modelli di organizzazione e gestione della sicurezza;
 - obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione;
 - documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI);
 - gestione della documentazione tecnico amministrativa;
 - organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione delle emergenze.

Modulo 3 (tecnico)

 - individuazione e valutazione dei rischi;
 - principali fattori di rischio e misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
 - rischio da stress lavoro-correlato;
 - rischi ricollegabili al genere, all’età e alla provenienza da altri paesi;
 - dispositivi di protezione individuale;
 - sorveglianza sanitaria.

Modulo 4 (relazionale)

- formazione e consultazione dei lavoratori;
 - informazione, formazione e addestramento;
 - tecniche di comunicazione;
 - sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda;
 - consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - modalità di nomina/elezione degli RLS.

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Scritto da: Claudia Vasselai


Progettista di piani di formazione finanziata, specializzata in fondi professionali, appassionata di fotografia e viaggi.





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