Lo scorso 13 febbraio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero del Lavoro del 22 gennaio 2019, Individuazione della procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.
Aggiornamento del D.M. del 4 marzo 2013, abrogato dal 15 marzo 2019, il nuovo decreto riporta due allegati:
- I) Criteri minimi per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare;
- II) Schema di corsi di formazione per preposti e lavoratori, addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare.
In questo articolo ci concentriamo sui principali aspetti e novità dell’allegato II, con focus specifico sui corsi di formazione per addetti alla segnaletica stradale.
Corso segnaletica stradale: novità del D.M. 22 gennaio 2019
Una differenza importante, rispetto al D.M. 4 marzo 2013, riguarda la formazione richiesta per la squadra di lavoro.
Infatti, se in precedenza era necessario che la maggior parte degli addetti avesse completato i corsi per la segnaletica stradale, ora questo tipo di formazione è obbligatoria per tutti i lavoratori e preposti della squadra.
A tal proposito, nel D.M. 22 gennaio 2019 viene stabilito che questi corsi sono rivolti a preposti e lavoratori adibiti alle attività connesse alla segnaletica, mentre viene tolta la precedente dicitura "o comunque addetti ad attività in presenza di traffico".
Altra novità da mettere in evidenza riguarda gli aggiornamenti dei corsi:
- l'obbligo di aggiornamento periodico diventa quinquennale (in precedenza era di 4 anni);
- il monte ore complessivo passa da quattro a sei ore.
Corso addetto segnaletica stradale: requisiti per formatori e docenti
I soggetti formatori accreditabili per svolgere i corsi possono essere solo coloro che hanno esperienza documentata di almeno tre anni (alla data di entrata in vigore del decreto) nella formazione in ambito salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Essi devono essere accreditati in conformità al modello definito dalla propria regione e provincia autonoma.
Altri soggetti accreditabili per la formazione dei corsi per segnaletica stradale (e dei rispettivi aggiornamenti) possono essere:
- regioni e province autonome di Trento e di Bolzano;
- personale tecnico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dedicato alle attività in ambito sicurezza sul lavoro;
- Ispettorato nazionale lavoro;
- INAIL;
- associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori;
- organismi paritetici istituiti nel settore edilizia e trasporti;
- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- Ministero dell’interno (dipartimento pubblica sicurezza - servizio polizia stradale, vigili del fuoco);
- enti proprietari e società concessionarie di strade o autostrade.
Per la parte teorica, il decreto stabilisce che possa fungere da docente:
- responsabile del Servizio di prevenzione e protezione aziendale (con almeno 3 anni di esperienza nel settore stradale);
- personale interno o esterno con esperienza di almeno 5 anni nel settore della formazione o della prevenzione, sicurezza e salute nei cantieri stradali.
Possono occuparsi della parte pratica, invece, i soggetti con esperienza professionale di almeno 5 anni nel campo dell’addestramento pratico (o nei ruoli tecnici operativi o di coordinamento) relativa alle tecniche di installazione e rimozione dei sistemi segnaletici.
Corso segnaletica stradale: percorsi formativi
I programmi formativi dei corsi per la segnaletica stradale sono differenziati per categoria di strada e hanno l'obiettivo di far apprendere le tecniche operative più efficaci (in presenza di traffico) per garantire la sicurezza durante:
- installazione e rimozione del cantiere;
- revisione e integrazione della segnaletica stradale;
- manovre di entrata e uscita dal cantiere;
- interventi in emergenza.
Il percorso formativo per i lavoratori prevede 3 moduli per 8 ore totali, con una verifica intermedia e una finale. Il corso è così strutturato:
- modulo giuridico-normativo (1 ora);
- modulo tecnico, sulle categorie di strade e attività di emergenza (3 ore);
- modulo pratico, sulle categorie di strade e attività di emergenza (4 ore).
Quello per i preposti, invece, pur mantenendo la divisione in 3 moduli e i momenti di verifica intermedi e finali, prevede 12 ore complessive di formazione. Nello specifico:
- modulo giuridico-normativo (3 ore);
- modulo tecnico, sulle categorie di strade e attività di emergenza (5 ore);
- modulo pratico sulla comunicazione e simulazione dell'addestramento, riguardante le categorie di strade e le attività di emergenza (4 ore).
Se vuoi conoscere, nel dettaglio, le modifiche del D.M. 22 gennaio 2019, consulta qui il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
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Scritto da: Claudia Vasselai Progettista di piani di formazione finanziata, specializzata in fondi professionali, appassionata di fotografia e viaggi. |