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Decreto Trasparenza: cosa cambia per la formazione obbligatoria

Decreto Trasparenza: cosa cambia per la formazione obbligatoria

Lo scorso 29 luglio 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. n. 104/2022, attuativo della direttiva UE 2019/1152 “relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea”.

Il Decreto Trasparenza, in vigore dal 13 agosto 2022, introduce nuovi obblighi per il datore di lavoro in tema di informazioni sul rapporto lavorativo, prescrizioni minime sulle condizioni di lavoro e altre misure di tutela dei lavoratori.

Non solo. Il decreto in questione include delle disposizioni anche per quanto riguarda la formazione obbligatoria. Vediamo, di seguito, quali sono.

Informazioni sul rapporto di lavoro e formazione obbligatoria

L'articolo 4 del Decreto Trasparenza è dedicato alle modifiche apportate al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152.

Esse riguardano, nello specifico, l'articolo 1 (Informazioni sul rapporto di lavoro), in base al quale il datore di lavoro pubblico e privato è tenuto a comunicare al lavoratore diverse informazioni, quali ad esempio:

  • identità delle parti;
  • luogo di lavoro;
  • sede o domicilio del datore di lavoro;
  • inquadramento, livello e qualifica del lavoratore;
  • data di inizio del rapporto di lavoro;
  • tipologia di rapporto di lavoro (precisando la durata, nel caso di rapporti a termine);
  • durata del periodo di prova, se previsto;
  • diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, se prevista;
  • ecc.

Proprio quest'ultimo punto (lettera “i” del nuovo articolo 1) rappresenta una novità da tenere in considerazione in tema di formazione obbligatoria.

In sostanza, i corsi di formazione alla sicurezza che il datore di lavoro dovrà erogare al lavoratore, dovranno essere già indicati nel contratto. Di fatto, le aziende che finora hanno trascurato gli aspetti legati alla sicurezza sul lavoro dovranno prestare maggiore attenzione a questo elemento. Anche perché, in mancanza di tale informazione nel contratto, un lavoratore consapevole può ancor più facilmente intentare una causa di lavoro.

L'obbligo di fornire le informazioni sopra citate come esempio (più tutte quelle previste per legge) è assolto con la consegna al lavoratore (al momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell'inizio dell'attività lavorativa), alternativamente:

  • del contratto individuale di lavoro, redatto per iscritto;
  • della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.

Qualora non fosse presente, in questi documenti, la specifica relativa alla formazione, tale informazione può essere fornita al lavoratore entro un mese dall'inizio della prestazione lavorativa.

Formazione obbligatoria: cosa prevede il Decreto Trasparenza

Il Capo III del Decreto Trasparenza (Prescrizioni minime relative alle condizioni di lavoro) dedica l'articolo 11 alla formazione obbligatoria.

Come specificato al comma 1, quando il datore di lavoro è tenuto a erogare ai lavoratori una formazione per lo svolgimento del lavoro per cui sono impiegati, tale formazione va considerata come orario di lavoro e - ove possibile - va svolta durante lo stesso. Questa formazione, viene ribadito nel decreto 104/2022, deve essere fornita gratuitamente a tutti i lavoratori.

Quanto appena detto non si applica, invece, alla formazione professionale o a quella necessaria ai lavoratori per ottenere determinate qualifiche professionali (o per mantenerle/rinnovarle). A meno che il datore di lavoro non sia tenuto a fornirla, secondo la legge o la contrattazione collettiva.

Restano ferme, invece, le disposizioni presenti nel Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, agli articoli 36 e 37. Di seguito, ecco un riepilogo di quanto previsto.

L'articolo 36 del D.Lgs. 81/08: informazione ai lavoratori

Come specificato ai commi 1 e 2, il datore di lavoro deve provvedere a fornire a ciascun lavoratore un'adeguata informazione su:

  • rischi per la salute e sicurezza sul lavoro legati all'attività dell'azienda in generale;
  • procedure di primo soccorso, lotta antincendio, evacuazione luoghi di lavoro;
  • nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di primo soccorso e prevenzione incendi;
  • nominativi del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione e del medico competente;
  • rischi specifici relativi all'attività del lavoratore, normative di sicurezza e disposizioni aziendali in materia;
  • pericoli connessi all'uso di sostanze e preparati pericolosi;
  • misure e attività di protezione e prevenzione adottate.

Il contenuto dell'informazione deve essere di facile comprensione per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze.

L'articolo 37 del D.Lgs. 81/08: formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

In questo caso, il datore di lavoro deve garantire che ogni lavoratore riceva un'adeguata formazione in tema di salute e sicurezza, in particolare su:

  • concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei diversi soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
  • rischi connessi alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione (del settore o del comparto di appartenenza dell'azienda).

Tra i punti principali dell'articolo 37, va ricordato che formazione e (dove previsto) addestramento specifico, devono avvenire al momento della costituzione del rapporto di lavoro, in caso di trasferimento o cambiamento di mansione oppure di introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, sostanze e preparati pericolosi.

Altre figure che necessitano di formazione specifica, menzionate nell'articolo in questione, sono:

  • datore di lavoro, dirigenti e preposti;
  • lavoratori addetti a prevenzione incendi e lotta antincendio, evacuazione luoghi di lavoro, primo soccorso e gestione dell'emergenza;
  • rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

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Scritto da: Marco Inama


Socio fondatore di Studio Essepi, RSPP e consulente esperto in ambito sicurezza e sistemi di gestione, appassionato di golf.


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