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Aggiornamento formazione lavoratori e nuovo CCNL edilizia

Aggiornamento formazione lavoratori e nuovo CCNL edilizia

Il CCNL edilizia, siglato il 3 marzo 2022, introduce delle novità per i lavoratori anche per quanto riguarda la formazione alla sicurezza sul lavoro.

Il cantiere è un luogo lavorativo dove si concentrano molte attività diverse, ma anche attrezzature, macchinari e contesti che possono essere associati a varie situazioni di pericolo.

Conoscere e attuare le idonee misure di prevenzione e protezione, quindi, può davvero fare la differenza nel migliorare la sicurezza nei cantieri. Vediamo, in questo articolo, quali sono i principali cambiamenti inseriti nell'ultimo CCNL edilizia su questo tema.

Sicurezza in cantiere: aggiornamento formazione lavoratori ogni 3 anni

Innanzitutto, nel nuovo CCNL edilizia, le parti condividono la necessità di garantire la formazione obbligatoria gratuita delle 16 ore anche agli impiegati tecnici che entrano per la prima volta in cantiere. Questo, grazie all'attività svolta dalle Scuole edili/Enti unificati territoriali.

Tuttavia, la novità più importante - relativa alla sicurezza sul lavoro - riguarda l'aggiornamento della formazione dei lavoratori, della durata di 6 ore, che dovrà essere effettuato ogni 3 anni (invece che ogni 5, come in precedenza).

Come specificato nel CCNL, infatti, la periodicità triennale "si applica a decorrere dall'aggiornamento successivo a quello in scadenza alla data di entrata in vigore della predetta disposizione. Resta ferma la diversa periodicità stabilita per il dirigente e per il preposto".

Su questo argomento è importante, però, fare un distinguo tra quanto previsto del Testo Unico sulla sicurezza e quanto, appunto, dal CCNL edilizia. Approfondiamo subito.

D.Lgs. 81/08 e CCNL edilizia: sanzioni e aspetti da considerare per il datore di lavoro

Il nuovo accordo contrattuale, in realtà, influisce più in materia di giurisprudenza del lavoro e sindacale, che non di sicurezza sul lavoro. Infatti, l'obbligo di aggiornamento triennale per chi applica il CCNL edilizia non può scavalcare il D.Lgs. 81/2008 né l'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.

Dunque, da un lato, se il datore di lavoro che applica questo contratto si attiene al quinquennio per l'aggiornamento dei lavoratori - come da norme in materia di sicurezza sul lavoro - non incorre nelle sanzioni previste dalle norme stesse. Dall'altro, è però previsto un diverso tipo di sanzione, secondo quanto stabilito all'articolo 509 del Codice Penale:

“Il datore di lavoro o il lavoratore, il quale non adempie gli obblighi che gli derivano da un contratto collettivo [2067-2077] [o dalle norme emanate dagli organi corporativi], è punito con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 516”.

Inoltre, nel caso dovesse nascere un contenzioso con il lavoratore, quest'ultimo potrebbe contestare un eventuale licenziamento per giusta causa o citare il datore di lavoro per altri motivi, appellandosi appunto al mancato rispetto del contratto di lavoro.

Ecco perché è consigliabile per il datore di lavoro attenersi alla periodicità triennale stabilita dal CCNL edilizia.

Depenalizzazione dell'articolo 509

Come sottolineato dall'Avv. Rolando Dubini in questo articolo su PuntoSicuro, se in cantiere ci va l'Asl (ATS in Lombardia), non può contestare la violazione dell'art. 37 del Testo Unico, se riveste le funzioni di Ufficiale di Polizia Giudiziaria. L'articolo 509 del codice penale è stato depenalizzato, quindi l'Asl/ATS può solo comunicare la notizia del mancato rispetto del CCNL edilizia all'Ispettorato territoriale del lavoro - INL. 

La norma di riferimento sulla depenalizzazione dell'articolo 509 è il Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, con l'articolo 59 (autorità competenti ad applicare sanzioni amministrative) che inserisce un articolo 19-bis dopo il 19. Qui, tra le diverse autorità menzionate, viene citato il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'art. 509 del codice penale.

Quindi l'INL può contestare la sanzione amministrativa per la mancata formazione obbligatoria o per il mancato aggiornamento triennale, ma l'Asl/ATS no (in quanto non competente per quel tipo di sanzione). Essa può, appunto, solo inviare una segnalazione all'INL.

Altro aspetto da ricordare è che l'articolo 90 del D.Lgs. 81/08 - sugli obblighi del committente o responsabile dei lavori - prevede (comma 9, lettera b) che siano questi due soggetti a dover chiedere alle imprese "un'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato".

Sicurezza sul lavoro in cantiere: altre novità del CCNL edilizia 2022

Tra le novità introdotte dal CCNL edilizia, alcune riguardano anche sorveglianza sanitaria e patto di cantiere.

Nel primo caso, nell'ottica di rafforzare la prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni nel settore - oltre che di rilancio della sorveglianza sanitaria nei cantieri edili - è prevista l'istituzione presso il Formedil di un'apposita Commissione nazionale. Questa redigerà il regolamento operativo in materia di sorveglianza sanitaria e ne definirà un progetto nazionale straordinario di rilancio (della durata di 3 anni).

Per quanto concerne il patto di cantiere, invece, per incrementare la cultura e i livelli di sicurezza sul lavoro nella filiera delle lavorazioni edili, le Casse Edili/Edilcasse saranno incaricate della tenuta di un database di tutte le imprese, per i cantieri di loro competenza territoriale. Saranno comprese anche quelle aziende le cui attività non rientrano "nella sfera di applicazione del presente CCNL e dei loro lavoratori, anche autonomi, impiegati in ogni specifico appalto".

Inoltre, saranno offerti corsi di formazione sulla sicurezza, a prezzi agevolati, anche alle imprese che applicano altri CCNL in cantiere.

Sicurezza in cantiere: tutela i tuoi lavoratori edili

Come anticipato all’inizio, la sicurezza sul lavoro in cantiere è un tema molto vasto, che abbraccia diverse tipologie di mansioni e, quindi, anche di rischi.

In questo Magazine abbiamo più volte affrontato argomenti inerenti a tale ambito. Dal corretto uso delle casseforme a quello dei trabattelli, ma non solo. Anche il rischio chimico in edilizia, dovuto alla manipolazione ed esposizione a sostanze o preparati pericolosi (ad esempio solventi, pigmenti, additivi, disarmanti, collanti, ecc.), è un aspetto cui prestare grande attenzione.

Lo scorso anno, inoltre, è stato istituito anche un Osservatorio Nazionale sulla sicurezza nei cantieri - di cui abbiamo parlato in questo articolo - proprio con l’obiettivo di promuovere la prevenzione e la sicurezza in edilizia, l’applicazione delle norme e delle intese con i sindacati, ma anche l’occupazione (visto che sono stimati in circa 200 mila i disoccupati nel settore edile).

Per chi applica il nuovo CCNL edilizia, dunque, sarà opportuno considerare di far svolgere ai lavoratori l’aggiornamento di 6 ore ogni 3 anni invece che ogni 5. Se vuoi avere maggiori informazioni su questo argomento, e organizzare la formazione per i tuoi dipendenti, guarda qui i dettagli dell’aggiornamento da 6 ore oppure contattaci senza impegno per saperne di più.


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Scritto da: Filippo Di Stefano


Opera nell'area formazione per l'organizzazione dei corsi di sicurezza sul lavoro, appassionato di sport e viaggi.


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