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Mobility Manager: cosa fa e quando è obbligatorio

Mobility Manager: cosa fa e quando è obbligatorio

Un professionista importante per le imprese che hanno molti dipendenti, per ridurre l'impatto ambientale degli spostamenti casa-lavoro e organizzare una mobilità sostenibile.

Il Mobility Manager compare per la prima volta in Italia nel DM del 27 marzo 1998 ("Mobilità sostenibile nelle aree urbane"), dopo degli accordi di Kyoto sui cambiamenti climatici. Noto inizialmente come "responsabile della mobilità aziendale", è il Decreto Rilancio DL 34/2020 a introdurre la figura del Mobility Manager (mentre il DM 12 maggio 2021 ne regolamenta funzioni e requisiti).

Dunque, quando è obbligatorio nominare un Mobility Manager aziendale? E quali sono, nello specifico, i suoi compiti? È quello che stiamo per vedere, in questo articolo.

Mobility Manager: chi è e obbligo di nomina

Il decreto del 12 maggio 2021 fornisce due definizioni di Mobility Manager, distinguendo tra quello aziendale e quello d'area.

Il Mobility Manager aziendale viene classificato come figura specializzata "nel governo della domanda di mobilità e nella promozione della mobilità sostenibile nell'ambito degli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente".

Il Mobility Manager d’area, invece, è di supporto al comune territorialmente competente "nella definizione e implementazione di politiche di mobilità sostenibile, nonché nello svolgimento di attività di raccordo tra i Mobility Manager aziendali".

Ma quando è obbligatorio per le imprese tale professionista? Aziende e Pubbliche Amministrazioni sono tenute a nominare un Mobility Manager se hanno più di 100 dipendenti e sono ubicate in:

  • un capoluogo di regione;
  • una città metropolitana;
  • un capoluogo di provincia;
  • in un comune con più di 50 mila abitanti.

Nel calcolo dei 100 dipendenti per ogni singola unità locale, vanno considerati come tali anche coloro che "seppur dipendenti di altre imprese e pubbliche amministrazioni, operano stabilmente, ovvero con presenza quotidiana continuativa, presso la medesima unità locale, in virtù di contratti di appalto di servizi o di forme quali distacco, comando o altro".

Il precedente decreto del 1998 stabiliva, come soglie minime, 300 dipendenti per le aziende e 800 addetti per le PA. Questo significa che è aumentato il bacino di realtà soggette all'obbligo di nomina del Mobility Manager.

Cosa fa un Mobility Manager aziendale

Come anticipato, il Mobility Manager aziendale è una figura di supporto alle attività nella decisione, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di soluzioni efficaci in tema di mobilità sostenibile.

La nomina del Mobility Manager (nelle casistiche sopra descritte) deriva dall'obbligo per le aziende di adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro (PSCL), come vedremo meglio nel prossimo paragrafo.

Questo professionista, dunque, è colui che si occupa di elaborare il PSCL e di promuovere la realizzazione degli interventi necessari a una miglior organizzazione e gestione della mobilità dei dipendenti. Con l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale derivante dal traffico nelle aree urbane e metropolitane.

Egli, inoltre, deve essere di supporto all'adozione del Piano (adeguandolo sulla base delle indicazioni fornite dal comune competente, con l’aiuto del Mobility Manager d'area) e verificarne l'attuazione.

Altre funzioni del Mobility Manager aziendale, come specificato nella normativa di riferimento (art. 6), sono:

  • curare i rapporti con enti pubblici e privati coinvolti direttamente nella gestione degli spostamenti del personale;
  • attivare iniziative di informazione, divulgazione e sensibilizzazione sul tema della mobilità sostenibile;
  • promuovere, insieme al Mobility Manager d'area, azioni di formazione e indirizzo per incentivare l'uso della mobilità ciclo-pedonale, dei servizi di trasporto pubblico e di quelli ad esso complementari;
  • supportare il Mobility Manager d'area nel promuovere interventi sul territorio per favorire l'intermodalità, lo sviluppo di itinerari ciclabili e pedonali, servizi di trasporto pubblico, servizi di mobilità condivisa e di infomobilità.

Cos’è il Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro (PSCL)

Il PSCL ha come obiettivo quello di ridurre il traffico dei veicoli privati dovuto ad aziende o PA che, in quella specifica zona, hanno molti dipendenti.

Nel Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro vengono identificate le misure volte a orientare i lavoratori verso forme di mobilità sostenibile alternative, valutando quali possono essere i vantaggi:

  • per i dipendenti: in termini di tempi di spostamento, costi e comfort di trasporto;
  • per l'impresa o la Pubblica Amministrazione: per quanto riguarda aspetti economici e di produttività;
  • per la collettività: dal punto di vista ambientale, sociale ed economico.

Questo strumento, previsto all'articolo 3 del DM 12 maggio 2021, deve essere redatto secondo quanto stabilito dalle "Linee guida per la redazione e l'implementazione dei Piani degli Spostamenti Casa-Lavoro (PSCL)".

I contenuti minimi del PSCL, indicati all'Allegato 1, devono includere:

  • una parte introduttiva;
  • una parte informativa e di analisi (delle condizioni strutturali dell'azienda, dell'offerta di trasporto e degli spostamenti casa-lavoro);
  • una parte progettuale (con le misure da implementare, i benefici e il programma di implementazione);
  • un programma di monitoraggio.

Il Mobility Manager dev'essere un soggetto in possesso di elevata e riconosciuta competenza professionale ed esperienza nel settore della mobilità sostenibile, dei trasporti o della tutela dell'ambiente.

Se per la tua azienda hai bisogno di un consulente ambientale esperto, o vuoi avere maggiori informazioni sulla figura del Mobility Manager, contattaci senza impegno per saperne di più.


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Scritto da: Valentina Vasselai


RSPP, consulente e formatrice in ambito sicurezza sul lavoro e ambiente, appassionata di danza, gite in montagna e uscite in bicicletta.


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