Con l'entrata in vigore, il 15 giugno 2023, del Decreto 4 aprile 2023 n. 59, è stato disciplinato il sistema di tracciabilità dei rifiuti e il registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Di recente, in riferimento alle tempistiche previste da tale decreto, è stato quindi pubblicato il decreto direttoriale n. 97 del 22 settembre 2023, con la "Tabella scadenze RENTRI", proprio con l'obiettivo di fornire indicazioni precise e omogenee ai soggetti interessati. E semplificare, in questo modo, il rispetto degli adempimenti previsti dal D.M. 59/2023.
Vediamo, in questo articolo, maggiori dettagli sulle varie scadenze previste.
Quali sono le tempistiche previste nella Tabella scadenze RENTRI
Come indicato all'articolo 1 del decreto direttoriale n. 97 del 22 settembre 2023, la "Tabella scadenze RENTRI" riporta le tempistiche riguardanti:
- iscrizione al registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI);
- data di entrata in vigore dei nuovi modelli di registro carico e scarico e FIR (Formulario di Identificazione del Rifiuto);
- data per la tenuta in formato digitale del registro di carico e scarico;
- data per l'emissione del Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR) in formato digitale.
Ecco, nel dettaglio, le diverse scadenze previste per legge.
Scadenze per l'iscrizione al RENTRI
L'iscrizione al RENTRI va effettuata con le seguenti tempistiche:
- lettera a): a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i 60 giorni successivi (art.13 comma 1 lettera a). Data (art. 13, comma 1): a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025;
- lettera b): a decorrere dal ventiquattresimo mese ed entro i 60 giorni successivi (art.13 comma 1 lettera b). Data (art. 13, comma 1): a decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025;
- lettera c): a decorrere dal trentesimo mese ed entro i 60 giorni successivi (art.13 comma 1 lettera c). Data (art. 13, comma 1): a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026.
Data di entrata in vigore dei nuovi modelli
I modelli di Registro e FIR (articoli 4 e 5) sono applicabili a prescindere dall'obbligo di iscrizione al RENTRI, a partire dalla data indicata all'articolo 13, comma 1, lettera a). Data (art.9, comma 1): a decorrere dal 13 febbraio 2025.
Obbligo di tenuta del registro di carico e scarico in formato digitale
Le scadenze per la tenuta del registro di carico e scarico in formato digitale sono le seguenti:
- per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2024 e il 13 febbraio 2025: a decorrere dal 13 febbraio 2025;
- per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 giugno 2025 e il 14 agosto 2025: dalla data di iscrizione al RENTRI;
- per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2025 e il 13 febbraio 2026: dalla data di iscrizione al RENTRI.
Obbligo di emissione del FIR in formato digitale
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI, il Formulario di Identificazione del Rifiuto è emesso e gestito in modalità digitale a partire dalla data indicata all'articolo 13, comma 1, lettera c). La data per l'emissione del FIR in formato digitale è a decorrere dal 13 febbraio 2026.
Il decreto 59/2023 e i soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRi
Il decreto 4 aprile 2023 n. 59, entrato in vigore - come detto - il 15 giugno 2023, disciplina non solo il sistema di tracciabilità dei rifiuti ma anche il RENTRI.
Quest'ultimo rappresenta un nuovo sistema informatico gestito dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, e si compone di una parte anagrafica e di una sezione dedicata alla tracciabilità.
Il Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti utilizza la piattaforma telematica dell'Albo nazionale gestori ambientali (interconnessa con la rete telematica delle camere di commercio). Come specificato all'articolo 12 del decreto 59/2023, i soggetti all'obbligo di iscrizione al RENTRI sono:
- enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
- produttori di rifiuti pericolosi;
- enti e imprese che raccolgono o traportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che operano in qualità di commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi;
- consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- comuni, o loro consorzi, e le comunità montane, con riferimento ai rifiuti non pericolosi.
L'iscrizione al RENTRI non è obbligatoria, invece, per gli imprenditori agricoli che non producono rifiuti pericolosi. In ogni caso, anche i soggetti non obbligati possono comunque iscriversi volontariamente al RENTRI.
Il nuovo Regolamento sul sistema di tracciabilità dei rifiuti abrogherà (dal 13 febbraio 2025) il DM 145/1998 e il DM 148/1998. Per approfondire, leggi il nostro approfondimento sul Decreto 59/2023 e sugli obblighi previsti.
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Scritto da: Valentina Vasselai RSPP, consulente e formatrice in ambito sicurezza sul lavoro e ambiente, appassionata di danza, gite in montagna e uscite in bicicletta. |