La situazione di emergenza legata al COVID-19 rischia di incidere anche sui servizi che riguardano la corretta gestione dei rifiuti: dalla raccolta al trattamento, fino allo smaltimento finale.
Ecco perché il Ministero dell'Ambiente ha voluto fornire "indicazioni alle regioni e province autonome che scelgano lo strumento dell’ordinanza contingibile e urgente ex art. 191, d. lgs. 152/2006, per disciplinare forme speciali di gestione dei rifiuti sul proprio territorio".
Nella Circolare recante "Criticità nella gestione dei rifiuti per effetto dell’Emergenza COVID 19 – indicazioni" vengono affrontati argomenti quali:
- capacità di stoccaggio impianti;
- deposito dei rifiuti;
- impianti di incenerimento;
- smaltimento in discarica.
Vediamo, di seguito, i punti principali.
Gestione rifiuti: capacità di stoccaggio impianti
Innanzitutto, per quanto riguarda le operazioni di gestione dei rifiuti D15 (Deposito preliminare) e R13 (Messa in riserva), “si ritiene possibile che le ordinanze ex art. 191 del d.lgs. n. 152 del 2006 prefigurino la modifica delle autorizzazioni” per aumentare la capacità annua e istantanea di stoccaggio (durante il periodo di emergenza) entro un limite massimo inferiore al 50%. Lo stesso è ritenuto possibile, inoltre, in relazione ai titolari delle operazioni di recupero.
Per incrementare le capacità di stoccaggio, la procedura dev’essere ricondotta a una Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) da indirizzare all'Autorità competente, alla Prefettura, all'Agenzia regionale o provinciale per la protezione dell'ambiente del territorio competente e ai Vigili del fuoco. Tale segnalazione dev'essere accompagnata dalla firma di un tecnico abilitato, che assicuri:
- il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi ed elaborazione dei Piani di emergenza;
- la garanzia di spazi adeguati di stoccaggio (secondo l’aumento previsto dei volumi di rifiuti in deposito) per scongiurare anche pericoli di incendi;
- il rispetto delle norme tecniche di stoccaggio, adeguati sistemi di raccolta e trattamento degli eventuali e ulteriori eluati prodotti dai materiali stoccati (in base alle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti);
- la presenza di sistemi di copertura, anche mobili, necessari per limitare le infiltrazioni di acque meteoriche e le emissioni odorigene, ove necessario;
- l’esistenza di idonei sistemi di confinamento e contenimento volti a segregare il maggior quantitativo di rifiuti stoccati rispetto a quello ordinario.
Deposito dei rifiuti e impianti di incenerimento
Nei punti successivi della Circolare (2, 3 e 4) vengono fornite delle indicazioni su deposito dei rifiuti e impianti di incenerimento.
In particolare, viene specificato che - ove le autorità competenti lo ritengano necessario - le ordinanze adottate ai sensi dell’art. 191 del d.lgs. n. 152 del 2006 possono consentire:
- il deposito temporaneo di rifiuti fino a un quantitativo doppio di quello individuato dall'articolo 183, comma 1, lettera bb), punto 2 ("30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi"). Il limite temporale massimo, invece, non può avere durata superiore a 18 mesi;
- il deposito dei rifiuti urbani presso i centri di raccolta comunali fino a una durata doppia rispetto a quella individuata all'Allegato I, punto 7.1 del decreto 8 aprile 2008 ("la durata del deposito di ciascuna frazione merceologica conferita al centro di raccolta non deve essere superiore a due mesi") e l'aumento della capacità annua e istantanea di stoccaggio, nel limite massimo del 20% (fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi).
Inoltre, le Regioni possono ricorrere alle ordinanze sopra citate anche per autorizzare gli impianti di incenerimento a raggiungere la capacità termica massima valutata in sede di autorizzazione, in modo da:
- garantire il prioritario avvio dei rifiuti urbani indifferenziati provenienti dalle abitazioni con soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria;
- consentire il conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati provenienti da abitazioni dove non soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena;
- garantire la possibilità di destinare a incenerimento i fanghi di depurazione identificati con il codice 190805 dell’elenco europeo dei rifiuti.
Gestione rifiuti: smaltimento in discarica
Al punto 5 della Circolare, infine, viene specificato che - ove necessario per garantire la chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti urbani nel contesto di emergenza COVID-19 - le ordinanze di cui sopra possono prefigurare "la modifica temporanea dell'autorizzazione per consentire il conferimento degli scarti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani, differenziati e indifferenziati, privi di possibili destinazioni alternative, a condizione che detti scarti non siano classificati come rifiuti pericolosi".
Tale richiesta dev'essere presentata dal gestore dell’impianto di discarica (con procedura di Segnalazione certificata di inizio attività - Scia) all'Autorità competente, accompagnata dalla relazione di un tecnico competente che certifichi:
- l’elenco dei codici EER dei rifiuti per i quali si chiede il conferimento in discarica;
- l’idoneità dei presidi ambientali a ricevere tali tipologie di rifiuti.
Inoltre, si ritiene possibile anche il "conferimento in discarica dei rifiuti urbani indifferenziati provenienti dalle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, assicurandone la sterilizzazione ovvero un trattamento derogatorio rispetto a quello ordinariamente previsto".
Questo trattamento deve prevedere:
- inserimento dei sacchetti integri all’interno di appositi big-bags omologati, certificati e resistenti, per garantire la sicurezza in fase di trasporto e stoccaggio ed evitare qualsiasi fuoriuscita del materiale;
- confinamento di tali rifiuti in zone definite della discarica;
- copertura giornaliera con un adeguato strato di materiale protettivo, per evitare ogni forma di dispersione.
A questo link puoi leggere la Circolare completa n. 22276 del 30/03/2020.
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Scritto da: Cristiano Rugolotto Consulente tecnico specializzato in acustica ambientale, sicurezza sul lavoro e ambiente, amante della fotografia. |