Il formulario di identificazione dei rifiuti è un documento che deve accompagnare e identificare il rifiuto durante le fasi di trasporto, per garantirne la tracciabilità.
Con il D.Lgs 116/2020 (ma in realtà era già stato previsto dalla legge n. 12 dell'11 febbraio 2019) il R.E.N.T.Ri (Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti) sostituirà il registro di carico e scarico, il FIR e il MUD.
Tuttavia, in attesa che vengano pubblicati i decreti attuativi del nuovo sistema, al momento continuano a trovare applicazione i decreti ministeriali precedenti (del 1° aprile 1998, n. 145 e n. 148). Vediamo, dunque, cos'è il formulario di identificazione rifiuti e cosa dice la normativa di riferimento.
Formulario di identificazione rifiuti: quando serve, dati richiesti e trasmissione copie
Il formulario di identificazione deve essere emesso per ogni tipo di rifiuto trasportato, per ogni produttore o detentore di tale rifiuto e per ogni operazione di recupero o smaltimento cui esso è destinato.
In questo documento, come specificato all'articolo 193, comma 1, del Testo Unico Ambientale, devono essere presenti i seguenti dati:
- nome e indirizzo del produttore e del detentore;
- origine, tipologia e quantità del rifiuto;
- impianto di destinazione;
- data e percorso dell'istradamento;
- nome e indirizzo del destinatario.
In attesa dei decreti attuativi del modello digitale, il FIR cartaceo deve essere redatto in 4 copie, che vanno compilate, datate e firmate dal produttore o detentore, e sottoscritte anche dal trasportatore. Di queste copie, una deve rimanere presso il produttore o detentore, mentre le altre 3 (sottoscritte e datate in arrivo dal destinatario) sono acquisite come segue:
- una dal destinatario;
- due dal trasportatore (che provvedere a trasmetterne una al produttore o detentore).
Tra le novità del D.Lgs. 116/2020 va segnalato che la trasmissione della quarta copia può essere sostituita dall'invio con posta elettronica certificata (a condizione che il trasportatore garantisca la conservazione del documento originale e provveda poi all'invio al produttore).
Inoltre, l'obbligo di conservazione delle copie del FIR viene ridotto da 5 a 3 anni.
Dal punto di vista dei contenuti del formulario di identificazione rifiuti, è importante ricordare che ogni operatore è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza. Dunque, il trasportatore non ha la responsabilità di quanto indicato dal produttore o dal detentore (ad eccezione delle difformità riscontrabili in base alla comune diligenza).
Quando non è obbligatorio il formulario di identificazione rifiuti
L'articolo 193 del D.Lgs. 152/2006 specifica anche i casi in cui non è obbligatorio redigere il formulario di identificazione rifiuti.
Esso non è richiesto per:
- trasporto di rifiuti urbani ai centri di raccolta, effettuato dal produttore degli stessi;
- soggetti che gestiscono il servizio pubblico;
- trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, effettuato dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario (ovvero, per trasporti che non avvengano per più di 5 volte l'anno e che non eccedano i 30 kg o 30 lt di quantità giornaliera);
- trasporto di rifiuti speciali (prodotti nell’ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura) effettuato dal produttore in modo occasionale e saltuario, per il conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta o al circuito organizzato di raccolta, tramite apposita convenzione;
- rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere (il FIR è sostituito dai documenti richiesti all'articolo 194);
- movimentazione di rifiuti tra fondi della stessa impresa agricola, se la distanza tra i fondi stessi non è superiore a 15 chilometri.
Inoltre, come specificato al comma 19, in alternativa al FIR può essere sufficiente il documento di trasporto (DDT) per il trasporto di rifiuti "derivanti da attività di manutenzione e piccoli interventi edili", nel caso di quantitativi limitati e che non giustifichino l'allestimento di un deposito dove si svolge l'attività.
Il DDT dovrà riportare:
- luogo di effettiva produzione;
- tipologia e quantità dei materiali (con indicazione del numero di colli o con una stima del peso o volume);
- luogo di destinazione.
Non solo FIR: le altre modifiche del “decreto rifiuti”
Il decreto D.Lgs 116/2020 non ha portato cambiamenti solo in ambito formulario di identificazione rifiuti.
Ad esempio, sono diventati "rifiuti urbani" molti di quelli che in precedenza erano considerati "speciali" (quindi provenienti da particolari attività produttive).
Si tratta, nello specifico, di quelli indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti anche da utenze non domestiche, quando sono “simili per natura e composizione” ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater e prodotti dalle attività all'allegato L-quinquies (quali scuole, alberghi, banche, musei, ospedali, negozi di abbigliamento, ecc. Sono escluse le attività industriali e quelle agricole).
Le macro-tipologie di rifiuti domestici sono:
- rifiuti organici;
- carta e cartone;
- plastica;
- legno;
- metallo;
- imballaggi composti;
- multimateriale;
- vetro;
- tessile;
- toner;
- ingombranti;
- vernici, inchiostri, adesivi e resine;
- detergenti;
- altri rifiuti non biodegradabili;
- rifiuti urbani indifferenziati.
Tra le novità del "decreto rifiuti", come citato in precedenza, anche il fatto che il RENTRI sostituirà il registro di carico e scarico, i formulari di identificazione rifiuti e il MUD. Non appena, ovviamente, sarà operativo tale strumento. Con le ultime modifiche, inoltre, sono esclusi dall'obbligo di registro di carico e scarico:
- imprenditori agricoli con un volume di affari non superiore a 8.000€ l’anno;
- produttori iniziali di rifiuti non pericolosi (con massimo 10 dipendenti);
- imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi.
Per approfondire, qui trovi un articolo su questo argomento: Gestione rifiuti: cosa cambia con il D.Lgs. 116/2020.
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Scritto da: Valentina Vasselai RSPP, consulente e formatrice in ambito sicurezza sul lavoro e ambiente, appassionata di danza, gite in montagna e uscite in bicicletta. |