Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto n. 152 del 27 settembre 2022, dal 4 novembre scorso è entrato in vigore il Regolamento End of Waste per i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti di origine minerale.
Tale decreto, che indica i criteri in base ai quali le categorie sopra citate cessano di essere qualificate come rifiuti, stabilisce un periodo di 180 giorni entro i quali adeguarsi alle nuove prescrizioni.
D'altro canto, però, viste le criticità segnalate da molti operatori del settore, il Ministero della transizione ecologica valuterà in questi 180 giorni l'opportunità di una revisione dei criteri. Vediamo maggiori dettagli, in questo articolo.
Cos’è il Regolamento End of Waste rifiuti inerti
Il Regolamento End of Waste, dopo diversi anni di gestazione, è entrato ufficialmente in vigore il 4 novembre 2022.
Come anticipato, esso stabilisce i "criteri specifici" che i rifiuti inerti provenienti dalle attività di costruzione e demolizione - e gli altri inerti di origine minerale sottoposti a recupero - devono rispettare per cessare di essere qualificati come rifiuti (ai sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
Innanzitutto, è bene chiarire cosa si intende per "rifiuti inerti" andando a vedere la definizione riportata all'articolo 2 del decreto. In sostanza, si tratta di quei rifiuti solidi dalle attività di costruzione e demolizione e altri rifiuti inerti di origine minerale, che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa. Questi rifiuti inoltre:
- non si dissolvono;
- non bruciano;
- non sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche;
- non sono biodegradabili;
- in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi che possano provocare inquinamento ambientale o danni alla salute umana.
I rifiuti di cui sopra, che cessano di essere tali, vengono quindi definiti "aggregato recuperato".
In generale, il Decreto ministeriale 27 settembre 2022 n. 152 si compone di 8 articoli e 3 allegati, e stabilisce:
- quali sono i rifiuti interessati;
- i criteri di conformità per la cessazione di qualifica di rifiuto;
- gli scopi specifici di utilizzabilità (es. realizzazione di recuperi ambientali, sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali, ecc);
- gli obblighi documentali.
Regolamento End of Waste e produttori di aggregato recuperato
I produttori di aggregato recuperato, come stabilito all'articolo 5, comma 2, sono tenuti a rispettare i criteri stabiliti all'allegato 1 e attestare ciò tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445).
Tale dichiarazione va redatta per ogni lotto di aggregato recuperato prodotto (per "lotto" viene definito un quantitativo non superiore ai 3.000 metri cubi di aggregato recuperato), utilizzando il modulo presente all'allegato 3 del decreto. Il produttore deve anche conservare per 5 anni un campione di aggregato recuperato prelevato, in conformità alla norma UNI 10802, garantendo che le modalità di conservazione non alterino le caratteristiche chimico-fisiche dell'aggregato stesso.
Il produttore deve quindi dotarsi di un sistema per il controllo di accettazione dei rifiuti, volto a verificare che questi corrispondano alle caratteristiche previste dal Regolamento End of Waste. Questo sistema è già integrato nel Sistema di Gestione Ambientale per le imprese che sono:
- registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
- in possesso di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 rilasciata da un'organizzazione accreditata ai sensi della normativa vigente.
Il termine dei 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto, per adeguarsi alle nuove regole sui rifiuti inerti, è quindi il 3 maggio 2023.
Le criticità del Regolamento End of Waste rifiuti inerti
Come detto nell'introduzione, non sono mancate le criticità e i segnali di allarme lanciati dagli operatori del settore sul nuovo Regolamento End of Waste.
In un comunicato stampa del 24 ottobre, l'ANPAR (Associazione Nazionale Produttori Aggregati Riciclati) evidenzia come questa normativa segni il “de profundis per il settore della gestione dei rifiuti inerti”, condannando a finire in discarica circa 32 milioni di tonnellate di scarti, bloccando la virtuosa filiera del riciclo.
L'errore di fondo, sottolineato dagli operatori, è che il regolamento non fa alcuna distinzione in base agli usi a cui gli aggregati sono destinati, in contrasto con le norme di prodotto UNI che ne regolano gli impieghi.
La situazione di allarme è legata soprattutto ai criteri dei controlli da effettuare sui prodotti delle lavorazioni, indicati nelle tabelle allegate al decreto. In particolare, i valori di concentrazione limite di solventi e idrocarburi policiclici aromatici (IPA).
Come si legge nel comunicato stampa del 30 giugno:
"La presenza negli aggregati di recupero di IPA o del cromo esavalente è legata principalmente a costituenti dei rifiuti in ingresso al processo di recupero (che quindi si ritrovano necessariamente negli aggregati riciclati), come il conglomerato bituminoso o il cemento. I relativi limiti di concentrazione che verrebbero imposti dal nuovo Regolamento sono stati evidentemente ricavati dalla tabella relativa agli usi dei suoli sottoposti a bonifica destinati a zone residenziali o a verde: ma, anche qualora si intendesse impropriamente “assimilare” i prodotti riciclati ai suoli, questi valori non corrispondono affatto all’impiego prevalente degli aggregati riciclati, che sono utilizzati per oltre il 90% in opere infrastrutturali (in rilevati, sottofondi, etc.). Anche volendo seguire la logica di assimilazione ai suoli, quindi, per tali usi dovrebbero essere fissati limiti molto più elevati, prendendo a riferimento la tabella relativa alle aree industriali/commerciali".
Il provvedimento, all'articolo 7, prevede un periodo di "monitoraggio" di 180 giorni per eventualmente rivedere i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto. Questa transizione, sottolinea ANPAR, si sovrappone però con i 180 giorni di adeguamento al decreto. E, per questo, l'Associazione chiede un rapido chiarimento in materia.
Sul Regolamento End of Waste, insomma, potrebbero arrivare degli aggiornamenti nei prossimi mesi. Intanto, per approfondire, a questo link puoi consultare il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
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Scritto da: Valentina Vasselai RSPP, consulente e formatrice in ambito sicurezza sul lavoro e ambiente, appassionata di danza, gite in montagna e uscite in bicicletta. |