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Emissioni odorigene: normativa di riferimento

Emissioni odorigene: normativa di riferimento

Le emissioni odorigene di attività industriali e agricole rappresentano uno degli impatti ambientali più importanti, ma solo negli ultimi anni è stata introdotta una normativa nazionale su questa specifica tematica.

Con l'entrata in vigore dell'articolo 272-bis, introdotto dal D.Lgs. 183/2017, a partire dal 19 dicembre 2017 è stato finalmente aggiornato il d.lgs. 152/2006 (“Testo Unico Ambientale”) in materia di emissioni odorigene.

Vediamo, dunque, cosa dice la normativa di riferimento.

"Emissioni odorigene": cosa dice l'articolo 272-bis

L'articolo 272-bis, "Emissioni odorigene", affronta per la prima volta un tema che, in precedenza, era stato praticamente ignorato.

In realtà, tale articolo si compone di due soli commi (che vedremo tra poco) e in sostanza delega alle Regioni la gestione degli aspetti legati alle emissioni odorigene.

Come stabilito al comma 1, infatti, l'art.272-bis dice che:

"La normativa regionale o le autorizzazioni possono prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti di cui al presente titolo. Tali misure possono anche includere, ove opportuno, alla luce delle caratteristiche degli impianti e delle attività presenti nello stabilimento e delle caratteristiche della zona interessata, e fermo restando, in caso di disciplina regionale, il potere delle autorizzazioni di stabilire valori limite più severi con le modalità previste all’articolo 271".

Tali misure possono, quindi, riguardare:

  • valori limite di emissione espressi in concentrazione (mg/Nm³) per le sostanze odorigene;
  • prescrizioni impiantistiche e gestionali e criteri localizzativi per impianti e per attività che hanno un potenziale impatto odorigeno, incluso l'obbligo di attuazione di piani di contenimento;
  • procedure volte a definire, nell'ambito del procedimento autorizzativo, criteri localizzativi in funzione della presenza di ricettori sensibili nell'intorno dello stabilimento;
  • criteri e procedure volti a definire, nell'ambito del procedimento autorizzativo, portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unità odorimetriche (ouE/m³ o ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento;
  • specifiche portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unità odorimetriche (ouE/m³ o ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento.

Normativa emissioni odorigene: verso un processo di armonizzazione

L’art.272-bis ufficializza quello che, già in precedenza, era l’iter più seguito: in mancanza di una normativa nazionale di riferimento, spetta ad ogni singola Regione legiferare in merito a provvedimenti e linee guida per le emissioni odorigene delle attività presenti sul proprio territorio.

Queste linee guida pubblicate dalle Regioni, dunque, sono strumenti fondamentali anche per:

  • consulenti e operatori del settore, per controllare e limitare le emissioni odorigene grazie a un quadro normativo più chiaro;
  • Organi di Vigilanza che devono rilasciare le autorizzazioni (e potranno stabilire limiti più restrittivi e piani di contenimento in base alla tipologia di impianti o attività interessate da emissioni odorigene).

In ogni caso, il comma 2 dell’articolo apre comunque all'avvio di un processo di armonizzazione delle discipline regionali, affidato all'Organo di Coordinamento tra Ministero dell'Ambiente, Regioni e autorità competenti in materia di aria ambiente.

Il Coordinamento, previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, può infatti "elaborare indirizzi in relazione alle misure previste" dall'articolo 272-bis.

Inoltre, sempre secondo il comma 2, "possono essere previsti, anche sulla base dei lavori del Coordinamento, valori limite e prescrizioni per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti di cui al presente titolo, inclusa la definizione di metodi di monitoraggio e di determinazione degli impatti".

Emissioni odorigene: l’olfattometria dinamica

Per determinare la concentrazione di odore in campioni gassosi, l'unico metodo accettato a livello internazionale è rappresentato dall'olfattometria dinamica.

Definita e regolamentata dalla norma UNI EN 13725:2004, tale metodologia si basa sulla concentrazione degli odori alla sorgente e vede l'impiego di esaminatori specifici, addestrati con criteri sensoriali e comportamentali, per determinare la soglia di rivelazione dell'odore del campione analizzato.

Per stabilire tale soglia, viene considerato il numero di diluizioni (eseguite con aria neutra, tramite strumentazione apposita) necessarie affinché l'odore preso in esame non sia più percepito dal 50% degli esaminatori. Questo dato è espresso come indice della concentrazione di odore in Unità Odorimetriche per Metro Cubo (ouE/m3).

Le fasi dell'olfattometria dinamica prevedono:

  • sopralluogo dell'impianto;
  • prelievo dei campioni odorigeni alle sorgenti di emissione;
  • analisi dei campioni presi in esame;
  • verifica della conformità ai limiti stabiliti per legge.

Vuoi sapere se la tua attività sta rispettando le normative regionali in termini di emissioni odorigene? Contattaci oggi stesso per richiedere un appuntamento con un nostro professionista.


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Scritto da: Simone Zanoni


Consulente e formatore specializzato in sicurezza sul lavoro, ambiente e sistemi di gestione, con la passione per lo sport.





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