La Dichiarazione F-Gas è una comunicazione obbligatoria per le imprese che gestiscono apparecchiature e impianti con l’emissione di gas fluorurati, e serve a certificarne la quantità prodotta ogni anno e trasmetterla al Ministero dell’Ambiente.
La normativa di riferimento è il DPR 43/2012, che attua il Regolamento CE n. 517/2014, e fissa, per quest’anno, la scadenza al 31 maggio 2018 per la presentazione del documento tramite il sistema online dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale).
L’obbligo di trasmissione di tali dati è uno degli strumenti che il regolamento ha stabilito per ridurre le emissioni di questi gas a livello europeo. Ecco, nel dettaglio, cos’è la dichiarazione F-Gas e come si trasmette all’ISPRA.
Dichiarazione F-Gas: cos’è
La dichiarazione F-Gas, sulla base dell’art. 16 del DPR 43/2012, certifica la quantità di gas a effetto serra utilizzata nelle attività di installazione e manutenzione di apparecchiature e impianti fissi contenenti 3 kg o più di gas fluorurati. In particolare:
- impianti di condizionamento d’aria;
- apparecchiature e impianti di refrigerazione (celle frigorifere, vetrine refrigerate, banchi frigo, abbattitori , ecc.);
- pompe di calore;
- impianti fissi di protezione antincendio.
Le tipologie di gas fluorurati ad effetto serra sono definite all’articolo 2 del Regolamento UE n. 517/2014, ed è possibile trovarne un elenco preciso qui. In generale, si tratta di:
- idrofluorocarburi
- perfluorocarburi
- esafluoruro di zolfo
- altri gas ad effetto serra contenenti fluoro elencati nell’Allegato I (o miscele contenenti una di queste sostanze).
Chi deve compilare la dichiarazione F-Gas
Come stabilisce la normativa, la compilazione della dichiarazione F-Gas spetta all’operatore, ovvero la persona o la Società che si occupa “dell’effettivo controllo sul funzionamento tecnico”. Le attività incluse in questo controllo riguardano:
- libero accesso all'impianto per sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento, con la possibilità di concedere l’accesso a terzi;
- controllo su funzionamento e gestione ordinaria;
- potere decisionale in merito a modifiche tecniche, alla modifica delle quantità di gas fluorurati nell’apparecchiatura o nell’impianto e all’esecuzione di controlli o riparazioni.
Solitamente l’operatore coincide con il proprietario dell’impianto. Quest’ultimo, tuttavia, può anche decidere di delegare una persona o una Società esterna (attraverso un contratto scritto) per le attività di funzionamento tecnico.
Il proprietario, inoltre, pur rimanendo Operatore, può delegare anche la compilazione della dichiarazione F-Gas. In tal caso:
- nell’anagrafica relativa all’operatore dovranno essere riportati i dati del proprietario;
- nella voce "Persona di riferimento" andranno i dati della persona o Società incaricata della compilazione.
Dichiarazione F-Gas: come si trasmette all’ISPRA
La Dichiarazione F-Gas 2018 raccoglie i dati riferiti all’anno 2017, e la scadenza per la trasmissione all’ISPRA è fissata per il 31 maggio di quest’anno.
In generale, la comunicazione F-Gas deve rispettare la presentazione annuale anche in assenza di modifiche o interventi sulle apparecchiature. Non si tratta, quindi, di un aggiornamento, bensì di una compilazione ex novo delle attività di ogni anno.
Come si trasmette all’ISPRA la dichiarazione F-Gas? Il procedimento per la comunicazione online, tramite il sito SINAnet, prevede 3 step fondamentali:
1. Registrazione tramite la sezione "Registrati" del portale (per coloro che non sono ancora registrati, inserendo nome, cognome e password);
2. Compilazione alla sezione "Accedi al sistema": dopo avere inserito le credenziali, completare con tutte le informazioni richieste riguardo le attività svolte in sede di installazione e manutenzione dei gas;
3. Caricamento massivo, per effettuare la trasmissione di un elevato numero di dichiarazioni per uno stesso utente.
Durante l’elaborazione digitale della certificazione, è consigliabile avere sotto mano i seguenti dati per facilitare il procedimento:
- dati identificativi: dell’operatore, della persona di riferimento, della sede di installazione o manutenzione;
- numero e tipologia di apparecchiature presenti, poiché nel documento sarà inserito il numero delle apparecchiature secondo la tipologia e per ciascuna sede di installazione o manutenzione;
- codice ATECO (se presente) dell’attività dove viene svolto il lavoro;
- informazioni di dettaglio: tipo di sostanza, carica circolante, quantità aggiunta nell’anno di riferimento, quantità recuperata/eliminata nell’anno di riferimento; motivo dell’intervento.
Così descritta, la procedura telematica di trasmissione all’ISPRA della dichiarazione F-Gas sembra semplice, ma in realtà richiede specifiche competenze tecniche in materia.
In caso di reato per la violazione delle disposizioni in materia di gas fluorurati, inoltre, il D.Lgs. 26 del 5 marzo 2013 prevede sanzioni fino a 150.000 €, e fino a 10.000 € per:
- “chiunque non ottempera agli obblighi di trasmissione delle informazioni”
- “chiunque trasmette le informazioni (…) in modo incompleto, inesatto o comunque non conforme”.
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Scritto da: Cristiano Rugolotto Consulente tecnico specializzato in acustica ambientale, sicurezza sul lavoro e ambiente, amante della fotografia. |