I veicoli e le carrozzerie mobili, destinati al trasporto rifiuti in ambito aziendale, vanno dichiarati nell’attestazione di idoneità redatta dal Responsabile Tecnico.
Come previsto per legge, infatti, le aziende che si occupano, tra le loro attività, di produzione, raccolta e/o trasporto di rifiuti, hanno l’obbligo di iscriversi e presentare tale documento all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Dal 2 febbraio 2021 è entrata in vigore la nuova deliberazione n. 3/2020 che introduce alcune specifiche sulle modalità di compilazione dei dati riguardanti le carrozzerie mobili. Vediamo maggiori dettagli, in questo articolo.
Iscrizione all’Albo e idoneità dei mezzi per il trasporto rifiuti
La persona che si occupa dell’attestazione è il Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti (RTGR), figura che può essere sia interna che esterna all’azienda e che ha il compito di sovrintendere la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell’impresa.
Nello specifico, è l’art. 8 del D.M. 120/2014 ad elencare i soggetti coinvolti, ovvero le attività per le quali è richiesta l'iscrizione all'Albo:
- raccolta e trasporto rifiuti urbani;
- produttori iniziali di rifiuti, pericolosi e non, che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti;
- distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di tali apparecchiature, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica delle stesse;
- raccolta e trasporto di rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi);
- trasporti transfrontalieri di rifiuti;
- operatori logistici presso stazioni ferroviarie, interporti, impianti di terminalizzazione, scali merci e porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi (da parte dell'impresa ferroviaria o navale o di quella che effettua il successivo trasporto);
- intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;
- bonifica di siti;
- bonifica di beni contenenti amianto.
L’articolo 15 (comma 3) prevede, invece, per le attività di raccolta e gestione rifiuti su strada, che la domanda di iscrizione sia corredata anche da un’attestazione di idoneità di veicoli e carrozzerie mobili, in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare. Essa andrà redatta dal responsabile tecnico dell’impresa o dell’ente.
Vediamo di cosa si tratta.
Veicoli e carrozzerie mobili: caratteristiche dell’attestazione di idoneità
Nell’attestazione vengono distinte le seguenti tipologie di mezzi di trasporto, in base alle caratteristiche:
- veicoli: possono essere autoveicoli con carrozzeria fissa, oppure veicoli scarrabili;
- carrozzerie fisse: dispositivi di contenimento per i diversi rifiuti e parte integrante dei veicoli stessi;
- carrozzerie mobili: dispositivi di contenimento senza motore per i diversi rifiuti, abbinabili a veicoli scarrabili.
Oltre all’obbligo di prima iscrizione all’Albo, i casi in cui un’azienda è tenuta a inviare l’attestazione sono correlati anche alla variazione di stato e caratteristiche dei veicoli stessi:
- per cambiamento nel numero dei veicoli o delle carrozzerie mobili del proprio parco vetture;
- per modifiche ai codici identificativi secondo l’Elenco Europeo dei Rifiuti (EER) o alle categorie di rifiuti;
- per modifiche alle attrezzature dei veicoli.
Delibera n. 3/2020 sulle carrozzerie mobili: cosa cambia
Come anticipato, la delibera n. 3/2020 introduce nuove indicazioni per compilare i dati delle carrozzerie mobili sull’attestazione di idoneità.
Ciò comporta anche alcune implicazioni pratiche per quanto riguarda l’identificazione dei rifiuti trasportabili e, di conseguenza, la scelta di quali veicoli utilizzare in azienda per il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti.
Ecco, nel dettaglio, cosa cambia.
Articoli 1 e 2 della delibera n. 3/2020
Il primo articolo riporta modifiche e integrazioni alla deliberazione n. 6 del 9 settembre 2014. In particolare, il nuovo comma 4 dell'articolo 1 prevede che ora, nel caso di carrozzerie mobili, l'attestazione del responsabile tecnico debba indicare a quale tipologia appartengano, tra le seguenti:
- containers;
- casse mobili;
- cisterne;
- compattatori;
- cassoni;
- pianali.
Per ciascuna di esse, inoltre, devono essere indicati i codici EER abbinabili.
Viene poi aggiunto il seguente comma 4-bis: "Per ciascun veicolo o gruppo di veicoli oggetto di attestazione che si intende equipaggiare con una carrozzeria mobile devono essere indicate le tipologie di carrozzerie abbinabili".
Sempre all'articolo 1 viene poi specificata la sostituzione dell'allegato A della deliberazione sopra citata con la nuova versione della n. 3/2020. All'articolo 2, invece, vengono sostituiti gli allegati B e C della deliberazione n. 3 del 22 febbraio 2017 con quelli aggiornati.
Articoli 3 e 4 della delibera n. 3/2020
L'articolo 3 riguarda i Provvedimenti di iscrizione. Nel dettaglio:
- Nei provvedimenti d’iscrizione all’Albo, sono riportate, per ogni veicolo che l’impresa ha intenzione di equipaggiare con carrozzeria mobile, le tipologie di carrozzerie abbinate.
- Nei provvedimenti d’iscrizione è data evidenza, per ogni tipologia di carrozzeria mobile, dei codici EER abbinati con la carrozzeria stessa.
- Nel caso di utilizzo di carrozzeria mobile, i rifiuti che l’impresa può trasportare risultano dalla combinazione dei codici EER autorizzati sulle carrozzerie mobili associate al veicolo.
Come previsto all’articolo 4, inoltre, le imprese hanno un periodo di tempo transitorio entro il quale adeguarsi: la scadenza è il 31 dicembre 2021 per i provvedimenti in corso di validità alla data di entrata in vigore della delibera (ovvero il 2 febbraio 2021, come specificato all'articolo 5).
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Scritto da: Cristiano Rugolotto Consulente tecnico specializzato in acustica ambientale, sicurezza sul lavoro e ambiente, amante della fotografia. |